Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 18-07-2011, n. 28230 Dichiarazione di impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ordinanza del 27 dicembre 2010 il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse di P.R..

Rilevava il Tribunale che l’istanza di riesame era stata presentata via fax e quindi in violazione delle forme vincolate previste per le impugnazioni.

Propone ricorso per cassazione il P., denunciando la violazione di legge ed il vizio di motivazione. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte costituisce mezzo idoneo di comunicazione e notificazione la trasmissione mediante telefax, che è da considerare equipollente al telegramma, al fonogramma ed alla raccomandata, essendo identificabile, attraverso l’apparecchio utilizzato, la provenienza.

2) Il ricorso è manifestamente infondato.

Risulta pacificamente che l’istanza di riesame, proposta nell’interesse del P., veniva trasmessa via fax in data 16.12.2010 alle ore 21,36 e che il deposito dell’originale presso la cancelleria avveniva il successivo 17.12.2010 (e perciò fuori termine, essendo stato il decreto impugnato notificato il 6.12.2010).

Si tratta quindi di stabilire se l’impugnazione trasmessa via fax possa considerarsi ammissibile.

L’art. 583 c.p.p. stabilisce espressamente che "Le parti e i difensori possono proporre impugnazione con telegramma ovvero con atto da trasmettersi a mezzo di raccomandata alla cancelleria ..". La norma quindi prevede delle forme vincolate che non consentono equipollenti. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte, tranne qualche isolata decisione, è assolutamente concorde nel ritenere che la trasmissione dell’impugnazione a mezzo fax non sia consentita.

"L’inammissibile il gravame proposto a mezzo telefax perchè tale strumento tecnico – la cui utilizzazione non è prevista dalle norme in tema di presentazione o spedizione dell’impugnazione- se garantisce la ricezione dell’atto non è comunque idoneo a garantirne la provenienza" (cfr. ex multis Cass. pen. sez. 1, 4.12.1996 n. 5530;

Cass. pen., sez. 2 n. 48234 del 20.11.2003, Cass. sez. 4 n. 47959 del 27.10.2004; Cass. sez. 1 n. 16776 del 4.4.2006; Cass. sez. 3 n. 38060 del 6.10.2008).

2.1) Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento alla cassa delle ammende della somma che pare congrue determinare in Euro 1.000,00 ai sensi dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.000,00.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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