T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 614 Concessione per nuove costruzioni sospensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1) Con ricorso notificato a mezzo servizio postale l’8 novembre 2010 e depositato il successivo giorno 23, il sig. F.M. – premesso di avere ottenuto dal Comune di San Felice Circeo p.d.c. n. 1249 del 18.12.2009 per la costruzione in località "Golfo Sereno" di una villetta e, a compensazione, di un parcheggio pubblico da cedere al Comune – ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe, col quale il Responsabile del Settore Edilizia Privata, "ai sensi dell’art. 21 quinques della L. 241/90" ha disposto "la sospensione" del menzionato p.d.c..

Il provvedimento viene spiegato con il fatto che "la magistratura inquirente ha proceduto al sequestro di un immobile realizzato nella stessa località per presunte violazioni alle norme di tutela del territorio che vietano l’edificazione entro i 300 mt dal mare" e con "il rischio che tali atti possano essere annullati in sede di giudizio e al fine di non violare il disposto della magistratura inquirente".

2) A sostegno del gravame, il ricorrente deduce le seguenti censure:

I) Violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi. Falsa applicazione dell’art. 21 quinques della L. 241/90.

La norma richiamata prevede la "revoca" del provvedimento e non anche la "sospensione", quindi non può fungere da base giuridica del provvedimenti impugnato.

Il provvedimento è inoltre illegittimo perché il provvedimento di sospensione dovrebbe limitare gli effetti nel tempo, mentre nella fattispecie è "sine die".

II) Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e difetto assoluto di funzionalità rispetto all’interesse della tutela del territorio.

Nelle premesse del provvedimento impugnato non viene rappresentato l’interesse pubblico che dovrebbe sostenere l’autotutela, ma si rinvia a una vicenda completamente estranea riguardante un altro immobile.

III e IV) Eccesso di potere per illogicità manifesta, per contraddittorietà e travisamento del fatto rispetto ai nulla osta e ai pareri di compatibilità ambientale già emessi. Sviamento.

V) Vizi del procedimento. Violazione degli artt. 410 della L. 241/90.

Il provvedimento non è stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.

La concessione rilasciata al ricorrente ha conseguito il preventivo nulla osta paesistico e ogni altro parere, mentre il provvedimento impugnato fa riferimento a presunte violazioni a carico di altri.

3) Con ordinanza n. 518 del 16.12.2010 la Sezione ha accolto la domanda di tutela cautelare.

4) Alla pubblica udienza del 23 giugno 2011, la causa è stata riservata per la decisione.

5) Il ricorso è fondato.

6) Rileva il Collegio che il provvedimento impugnato dispone la "sospensione" sine die del p.d.c. rilasciato al ricorrente richiamando espressamente l’art, 21 quinques della L. 241/90.

Osserva il Collegio, però, che l’art. 21 quater della L. 241/90 prevede che "L’efficacia ovvero l’esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze".

Nel caso di specie, il provvedimento impugnato dispone la sospensione del p.d.c. rilasciato al ricorrente senza indicarne il termine e ciò lo rende illegittimo.

7) Il provvedimento è anche viziato da sviamento, posto che si rivolge verso il p.d.c. rilasciato al ricorrente ma richiama, come presupposto, presunte violazioni alle norme di tutela del territorio riferite ad altro soggetto e diverso immobile, seppure realizzato nella stessa località.

8) La domanda di risarcimento avanzata dal ricorrente non può, invece, essere accolta in quanto dai documenti prodotti non risulta che al momento della sospensione del p.d.c. ci fossero lavori in corso.

9) In conclusione, quindi, il ricorso deve essere accolto nei termini sopra esposti.

10) Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 1021/10, lo accoglie in parte e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato e rigetta la domanda di risarcimento.

Condanna il Comune di San Felice Circeo alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000 (tremila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *