Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 09-06-2011) 18-07-2011, n. 28228 Misure cautelari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Gip presso il Tribunale di Palermo, con ordinanza del 13/9/2010, applicava nei confronti di S.L.R., indagato per il reato di cui all’art. 416 c.p., L. n. 401 del 1989, art. 4, commi 1 e comma 4 bis e 3 ter, la custodia cautelare in carcere.

Il Tribunale di Palermo, chiamato a pronunciarsi sulla istanza di riesame, avanzata nell’interesse del prevenuto, con ordinanza del 6/10/2010, in parziale accoglimento di detta istanza, ha revocato la misura cautelare massima, sostituendola con gli arresti domiciliari, con divieto per l’indagato di comunicazione con persone diverse da quelle che con esso coabitano.

Propone ricorso per cassazione la difesa del S., con il seguente motivo: -la impugnata ordinanza deve essere annullata senza rinvio, atteso che la stessa risulta viziata dall’omesso avviso all’unico difensore di fiducia ex art. 309 c.p.p., n. 8: in data 21/9/2010, negli uffici del Nucleo Operativo e radiomobile dei Carabinieri di Palermo, poche ore dopo l’arresto, veniva redatto un verbale di nomina di secondo difensore con cui il S. conferiva mandato all’avv. Salvatore Priola, in aggiunta all’avv. Sergio Toscano; in data 27/9/2010 l’avv. Toscano depositava la istanza di riesame; nella stessa data del 27/9/2010, il S. revocava la nomina all’avv. Toscano, mantenendo unico difensore l’avv. Priola, al quale non veniva notificato l’avviso di udienza, davanti al Tribunale del riesame.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Risulta, invero, dagli atti processuali (verbale di nomina, redatto il 21/9/2010 dai Carabinieri di Misilmeri, allegato al fascicolo del procedimento col n. 1), che il S. ha conferito il mandato difensivo, quale secondo difensore di fiducia, all’avv. Salvatore Priola.

L’avv. Sergio Toscano, primo difensore nominato dal S., nell’interesse di costui, il 27/9/2010, depositava istanza di riesame avverso la ordinanza resa dal Gip il 13/9/2010, e in pari data il S., con dichiarazione resa alla Direzione della Casa circondariale Pagliarelli di Palermo (documento allegato in atti, indicato col n. 2) revocava la nomina a detto difensore (avv. Toscano), confermando l’incarico al solo avv. Priola.

L’avviso di fissazione dell’udienza del 6/10/2010, ex art. 309 c.p.p., n. 8, è stato notificato unicamente all’avv. Toscano e davanti al Tribunale del riesame non è comparso il difensore di fiducia del prevenuto.

Osservasi che la omessa notifica all’avv. Priola, unico difensore del S. a seguito della revoca dell’avv. Toscano, intervenuta in data antecedente alla fissazione di udienza da parte del Tribunale, ha determinato una nullità di ordine generale assoluta ed insanabile, ex art. 178 c.p.p., lett. c) riguardando l’assistenza e la rappresentanza del prevenuto, determinante la nullità dell’udienza del riesame (Cass. 5/11/03, n. 4784).

La ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio, essendo la pronuncia, resa dal decidente, intervenuta nel rispetto del termine di cui all’art. 309 c.p.p., comma 10, (Cass. S.U. 8/5/96, n. 5; Cass. 14/1/2000, n. 5652).

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Palermo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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