Cass. civ. Sez. II, Sent., 06-12-2011, n. 26242

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La s.n.c. LA FARFALLA di FOLETTO GINO & C. proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo in data 24 maggio 1999 emesso dal Presidente del Tribunale di Perugia nei suoi confronti ed in favore della Manini Prefabbricati Lazio s.r.l. per il pagamento del saldo del prezzo per la fornitura di prefabbricati e relativa posa in opera.

A fondamento della opposizione la s.n.c. LA FARFALLA di FOLETTO GINO & e. deduceva di non dovere nulla in considerazione dei vizi del materiale fornitole.

Con sentenza in data 19 settembre 2002 il Tribunale di Perugia rigettava l’opposizione.

La s.n.c. LA FARFALLA di FOLETTO GINO &. e. proponeva appello, che veniva parzialmente accolto dalla Corte di appello di Perugia, con sentenza in data 19 settembre 2007, la quale riduceva i 1 prezzo.

Contro tale decisione ha proposto ricorso la s.n.c. LA FARFALLA di FOLETTO GTNO & C. con quattro motivi, illustrati da memoria.

Resiste la Manini Prefabbricati Lazio s.r.l., che ha anche proposto ricorso incidentale con un unico motivo.

Motivi della decisione

Va preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi.

Il ricorso principale è inammissibile.

Va osservato in proposito che:

nella intestazione del ricorso proposto da La Farfalla di Foletto Gino & C. s.n.c. non risulta indicato il nominativo e la qualità del soggetto che ha rilasciato il mandato ad ritenutale nominativo e tale qualità non risultano neppure nel corpo del mandato a margine, il quale si conclude con la dicitura LA FARFALLA S.N.C. DI FOLETTO GINO E C. (Sig. F.G.)", cui seguono due firme illeggibili, la dicitura "per autentica" e una sottoscrizione illeggibile e comunque non riconducibile al codifensore avv. Giuseppe Cosentino, per la evidente diversità da quella dallo stesso apposta in calce al ricorso, la dicitura Avv. Nunzio Chllemi e una ulteriore sottoscrizione illeggibile e comunque difficilmente riconducibile a tale professionista, sulla base della sottoscrizione apposta da tale professionista in calce al ricorso.

Ne consegue che, non risultando chi ed in quale qualità abbia sottoscritto il mandato ad litem, nonchè la relativa autentica, sussistono le condizioni per dichiarare inammissibile il ricorso principale.

Il ricorso incidentale deve essere dichiaralo inefficace.

La s.n.c. LA FARFALLA di FOLETTO GINO & C. va condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale; condanna la società ricorrente in via principale al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida nella complessiva somma di Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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