T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 610 Carenza di interesse sopravvenuta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

che a sostegno del gravame il ricorrente deduce l’illegittimità del provvedimento emesso in pendenza del ricorso straordinario al Capo dello Stato per l’annullamento del richiamato provvedimento prot. 35572/3D/00 del 15.3.2007;

Rilevato, che nelle more del giudizio, il menzionato ricorso straordinario è stato deciso con decreto del Presidente della Repubblica 28.5.2010 che ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso perché proposto in violazione degli articoli 8 comma 2 DPR 1199/1971 e art. 20 u.c. L. TAR, che sanciscono la regola dell’alternatività tra ricorso al giudice amministrativo e ricorso giurisdizionale;

Considerato, che con atto depositato l’8 giugno 2011 il ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse alla coltivazione del ricorso;

Ritenuto, quindi, che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile e che le spese del giudizio devono essere poste a carico del ricorrente in accoglimento della domanda sul punto della Regione Lazio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 76/09, lo dichiara improcedibile.

Condanna il ricorrente alle spese e competenze del giudizio, che liquida in complessivi Euro 2.000 (duemila).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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