Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 11-05-2011) 18-07-2011, n. 28226 Reati tributari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

V.G., indagato per i reati di associazione a delinquere, per quelli fiscali previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 8; truffa ai danni dello Stato ex art. 640 cod. pen., comma 2, n. 1, propone ricorso per cassazione avverso l’ordinanza in epigrafe con la quale il tribunale del Bergamo ha rigettato la richiesta di riesame del provvedimento di sequestro preventivo emesso dal gip presso il medesimo tribunale in data 9 maggio 2009 della somma di Euro 132.573 776,47. Deduce in questa sede il ricorrente:

a) violazione di legge assumendo che il tribunale aveva erroneamente ritenuto inammissibile l’eccezione di incompetenza territoriale formulata sul presupposto della consumazione del reato associativo in Milano avendo avuto inizio la condotta presso la sede della Unione Fiduciaria S.p.A.;

b) violazione di legge per essere stato emesso il decreto di sequestro in relazione ad ipotesi di reato che non prevede la confisca per equivalente restando assorbiti i reati fiscali in quello di truffa aggravata, così come indicato in numerose decisioni di questa Corte;

c) insussistenza del fumus commissi delicti nei confronti dell’odierno ricorrente;

d) violazione di legge in ordine al rigetto dell’eccezione di inutilizzabilità degli atti compiuti oltre il termine di cui all’art. 405 c.p.p..

Il ricorrente ha successivamente fatto pervenire memoria integrativa ribadendo, che le condotte contestate possono rilevare solo ai sensi dell’art. 640 cod. pen., n. 1. E che, pertanto, non si può far luogo al sequestro.

Motivi della decisione

In ordine al primo motivo concernente la questione di competenza territoriale il tribunale ha già correttamente risposto evidenziando che non vi sono elementi certi per comprovare allo stato l’assunto secondo cui la consumazione del reato associativo, reato più grave, debba ritenersi realizzata a Milano e stante la esistenza di società coinvolte nell’indagine con sede operativa in Bergamo, luogo di attuazione di parte delle condotte contestate.

Venendo all’esame del secondo motivo, ritiene il collegio in via preliminare di dover rilevare che le sezioni unite di questa corte, chiamate a dirimere il contrasto verificatosi tra le singole sezioni in ordine alla possibilità di concorso del reato di truffa aggravata con i reati fiscali, si è pronunciata nel senso che è configurarle un rapporto di specialità tra le fattispecie penali tributarie in materia di frode fiscale ( D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 artt. 2 ed 8,) ed il delitto di truffa aggravata ai danni dello Stato ( art. 640 cod. pen., comma 2, n. 1,), in quanto qualsiasi condotta fraudolenta diretta alla evasione fiscale esaurisce il proprio disvalore penale all’interno del quadro delineato dalla normativa speciale, salvo che dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale, quale l’ottenimento di pubbliche erogazioni (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010 Rv. 248865).

Ciò comporta il venir meno della possibilità del sequestro per equivalente ed assume, quindi, valenza oggettivamente assorbente rispetto agli altri rilievi.

Si rende necessario pertanto l’annullamento con rinvio affinchè il tribunale in sede di riesame rivaluti la questione tenendo conto dei principi affermati da questa Corte a Sezioni Unite, verificando in quella sede, come indicato dalle medesime SU, se dalla condotta sia derivato un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione fiscale.

Va disposto, pertanto, l’annullamento dell’ordinanza con rinvio al tribunale di Bergamo per nuovo esame.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al tribunale di Bergamo.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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