T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 6574

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 24 aprile2 maggio 2007, depositato il 3 maggio 2007, Giuseppe Nicola Mele ha proposto le cumulative domande di annullamento, accertamento e condanna, in epigrafe meglio indicate.

Il ricorrente premette:

– di essere stato inquadrato nei ruoli del personale del Ministero dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e trasporti), dapprima nell’ottava qualifica, con decorrenza dal 13 luglio 1981, quindi nella nona qualifica con decorrenza dal 1° gennaio 1987 (in virtù di decreto dirigenziale n. 11/A/183 del 4 aprile 1991);

– di essere stato collocato fuori ruolo in posizione di comando presso il Commissariato del Governo della Regione Puglia dal settembre del 1991, sinché non è stato inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sempre con la nona qualifica funzionale, quale vincitore di apposito concorso, in data 2 agosto 1995;

– di aver presentato istanza di inquadramento nel ruolo a esaurimento ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge 20 ottobre 1997, n. 334, negativamente riscontrata con la nota provvedimentale n. DRUS/33500/04/ 2.9.4.27 di protocollo del 5 agosto 2004, sul rilievo che la disposizione, riferita al personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio in servizio con la nona qualifica funzionale alla data del 1° gennaio 1987, era inapplicabile al ricorrente, in quanto inquadrato nei predetti ruoli con tale qualifica soltanto con decorrenza dal 2 agosto 1995;

– di aver proposto ricorso in data 28 luglio 2005, teso all’accertamento del diritto al rivendicato inquadramento, dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione Lavoro, che con sentenza n. 21071 del 30 novembre 2006 declinava la propria giurisdizione, ai sensi dell’art. 69 comma 1 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, trattandosi di questioni attinenti al rapporto di lavoro pubblico anteriori al 30 giugno 1998;

– di aver quindi legittimazione e interesse a riproporre dinanzi al G.A., con coeva domanda di annullamento della nota provvedimentale, la domanda di accertamento e condanna.

A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:

1) Sul diritto all’inquadramento nella qualifica ad esaurimento ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge n. 334/1997 e della normativa ivi richiamata

Il ricorrente, in quanto comandato presso il Commissariato di Governo della Regione Puglia, e quindi rientrante nell’ambito del personale indicato nell’art. 39 della legge n. 400/1988, a sua volta richiamato dall’art. 4 comma 1 della legge n. 334/1997 (unitamente agli artt. 26 comma 3 e 38 comma 3 della legge n. 400/1988), ha diritto all’inquadramento invocato, posto che alla data del 1° gennaio 1987 già rivestiva la nona qualifica funzionale, a nulla rilevando che il formale inquadramento nei ruoli della Presidenza del Consiglio sia intervenuto soltanto con decorrenza dal 2 agosto 1995, a seguito di concorso per titoli, esame scritto e colloquio.

2) Sull’interesse ad agire e sull’applicabilità della legge n. 334/1997 e conseguenti effetti

Nella specie sussiste il diritto all’inquadramento nella qualifica ad esaurimento, in base all’invocata disposizione legislativa, non rilevando la sua successiva abrogazione, in funzione degli effetti di diritto intertemporali da essa dispiegati.

Nel giudizio si è costituita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con atto di mero stile dell’Avvocatura generale dello Stato.

All’udienza pubblica del 6 aprile 2011 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

Motivi della decisione

1.) Il ricorso in epigrafe è inammissibile perché, notificato il 24 aprile2 maggio 2007 e depositato il 3 maggio 2007, risulta proposto oltre il termine di decadenza del 15 settembre 2000, come previsto dall’art. 45 comma 17 del d.lgs. 31 marzo 1988 n. 80 (poi trasfuso nell’art. 69 comma 7 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Com’è noto tale disposizione stabiliva che:

"Sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’art. 68 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal presente decreto, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. Le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore a tale data restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e debbono essere proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000".

Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo all’avverarsi dei fatti materiali e delle circostanze giuridiche poste a base della pretesa azionata, onde se il relativo titolo giuridico è riconducibile a periodo anteriore al 30 giugno 1998, la controversia, appartenente alla persistente giurisdizione amministrativa, doveva essere instaurata entro il termine decadenziale anzidetto, secondo giurisprudenza pacifica e consolidata (cfr. da ultimo, tra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 11 gennaio 2011, n. 89), oltre il quale la domanda è del tutto improponibile (vedi per tutte Cass. Civ., Sez. VI, 6 dicembre 2010, n. 24690).

Nel caso di specie, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, oltre che in base al piano tenore letterale della disposizione, il rivendicato inquadramento nella (superiore) qualifica ad esaurimento discenderebbe, direttamente, dalla previsione contenuta nella disposizione dell’art. 4 comma 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 (in vigore dal 5 ottobre 1997, giorno successivo alla sua pubblicazione nella G.U.R.I. n. 232 del 4 ottobre 1997, ai sensi dell’art. 5 della stessa legge), onde non può assumere alcun rilievo la data della nota n. DRUS/33500/04/ 2.9.4.27 di protocollo del 5 agosto 2004 che, in riscontro all’istanza del ricorrente, presentata soltanto il 26 maggio 2004, ha chiarito le ragioni della divisata inapplicabilità della disposizione.

In tal senso appare, peraltro, corretta e condivisibile la sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 21071 del 30 novembre 2006 che, nel declinare la propria giurisdizione, ha osservato come la disposizione dell’art. 69 comma 7 del d.lgs. n. 165/2001 (e prima ancora, ratione temporis, dell’art. 45 comma 17 del d.lgs. n. 80/1998: n.d.e.) non introduce "…una possibilità di scelta per il ricorrente, tra l’adire il giudice amministrativo, entro il 15 settembre 2000, o quello ordinario, successivamente", ciò che contrasterebbe con "…il principio, costituzionalmente sancito, della predeterminatezza ed immutabilità del giudice naturale, precostituito per legge".

2.) Peraltro, ove anche potesse ignorarsi il diaframma ostativo della decadenza sostanziale dal diritto di azione sancito dall’art. 45 comma 17 del d.lgs. n. 80/1998, le cui previsioni sono state trasfuse nell’art. 69 comma 7 del d.lgs. n. 165/2001, nondimeno le domande di accertamento e condanna proposte con il ricorso in epigrafe non potrebbero essere accolte in funzione della palese infondatezza delle medesime.

L’art. 4 comma 1 della legge 2 ottobre 1997, n. 334 (recante "Disposizioni transitorie in materia di trattamento economico di particolari categorie di personale pubblico, nonché in materia di erogazione di buoni pasto") disponeva, infatti, testualmente che:

"Il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 26, comma 3, all’art. 38, comma 3, e all’art. 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che alla data 1° gennaio 1987 rivestiva la IX qualifica funzionale, transita anche in soprannumero nella qualifica ad esaurimento, ai fini giuridici a decorrere dal 27 settembre 1988 e ai fini economici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Presupposto essenziale per l’attribuzione, ex lege, della qualifica ad esaurimento era dunque non soltanto che il predetto personale fosse già in possesso formale della nona qualifica funzionale "alla data del 1° gennaio 1987", bensì che si trattasse delle specifiche categorie di personale individuato dalle disposizioni cui l’art. 4 comma 1 rinviava, ossia:

– quanto all’art. 26 comma 3, del personale assegnato al Dipartimento per l’informazione e l’editoria e appartenente al relativo ruolo;

– quanto all’art. 38 comma 3, del personale già in servizio in posizione di comando o fuori ruolo in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri alla data di entrata in vigore della legge n. 400/1988 (ossia dopo l’ordinario termine di vacatio legis, decorrente dalla pubblicazione nella G.U.R.I. n. 214 del 12 settembre, al 27 settembre 1988);

– quanto all’art. 39 comma 1, del personale amministrativo in servizio presso i Commissariati di Governo sempre alla data di entrata in vigore della legge, ossia al 27 settembre 1988 (l’art. 39 comma è stato abrogato dall’art. 12 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 303 (recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell’articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59").

In disparte quindi ogni questione in ordine all’intervenuta abrogazione dell’art. 4 della legge n. 334/1997 ad opera dell’art. 27 comma 2 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è evidente che il ricorrente non poteva rivendicare alcun diritto all’inquadramento nella qualifica ad esaurimento poiché non era collocato in posizione di comando e/o fuori ruolo presso il Commissariato di Governo della Regione Puglia né alla data del 27 settembre 1988 -cui si riferisce l’art. 39 della legge n. 400/1988- né e tantomeno alla data del 1° gennaio 1987 -cui si riferisce l’art. 4 della legge n. 334/1997, essendo stato ivi assegnato, come egli stesso riconosce, e secondo quanto confermato dalla copia dell’esibito stato matricolare, soltanto dal 30 settembre 1991.

3.) In conclusione, il Tribunale deve dichiarare inammissibile il ricorso in epigrafe.

4.) Sussistono giuste ragioni per dichiarare compensate per intero tra le parti le spese ed onorari del giudizio, in relazione alla natura, di mero stile, delle difese dell’Avvocatura generale dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I, dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe n. 3792 del 2007.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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