Cass. pen. Sez. VI, Sent., (ud. 10-05-2011) 18-07-2011, n. 28252 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con la ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Castrovillari rigettava l’opposizione di M.G.E., imputato dei reati di cui agli artt. 426 e 648 cod. pen., contro il decreto in data 23 dicembre 2009 del pubblico ministero in sede, con il quale era stato disposto in suo danno il sequestro di 2.157 monete antiche di conio spagnolo, con contestuale dissequestro e restituzione allo Stato della Spagna.

Rilevava il G.i.p. che l’atto impugnato era stato legittimamente adottato dal p.m. in esecuzione di una decisione assunta dalla Corte di appello di Roma a seguito di richiesta dello Stato spagnolo; e che l’interessato avrebbe eventualmente potuto fare valere le sue ragioni mediante incidente di esecuzione.

2. Si riassumono più dettagliatamente le seguenti complesse cadenze procedimentali, in cui si intersecano provvedimenti penali e provvedimenti civili, come rilevabili dagli atti.

In data 12 luglio 2001, i Carabinieri di Monza, in esecuzione di un decreto di sequestro emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Foggia a carico di M.G.E., nei cui confronti si procedeva per i reati di cui agli artt. 416, 648 cod. pen. e altro, effettuavano il sequestro di un grande numero di monete antiche, tra cui 2.157 di origine ispanica pre-romana.

Con nota in data 22 agosto 2008, il Consigliere delegato della Corte di appello di Roma, investita di una richiesta di rogatoria del Tribunale di istruzione di Madrid del 7 maggio 2008, con la quale si chiedeva la restituzione allo Stato spagnolo di circa 3.000 monete ispaniche sequestrate dall’a.g. italiana al M., delegava "per l’esecuzione di quanto richiesto in rogatoria" ufficiali di p.g. del Comando Carabinieri della Tutela del Patrimonio Culturale di Roma.

Con ordinanza in data 12 novembre 2008, il Tribunale di Bari, che procedeva al dibattimento a carico del M., su richiesta del p.m., richiamata la richiesta rogatoria avanzata dall’a.g. spagnola, disponeva "il dissequestro e la restituzione in favore dell’Autorità straniera richiedente" delle 2.157 monete ispaniche già sequestrate al M..

In data 27 novembre 2008, il Tribunale civile di Brescia, con ordinanza cautelare in data 27 novembre 2008, disponeva, in attesa della definizione della instaurata causa civile, la custodia delle monete presso il Nucleo per la Tutela del Patrimonio Culturale competente per la Lombardia.

Con ordinanza in data 9 luglio 2009, il medesimo Tribunale civile di Brescia rigettava il ricorso proposto dal M. nei confronti della Procura della Repubblica di Bari e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

In data 26 novembre 2009, il medesimo Tribunale civile di Brescia, su reclamo del M., dichiarava cessata la materia del contendere rilevando in particolare che l’ordinanza in data 12 novembre 2008 del Tribunale di Bari, in pendenza del procedimento conclusosi con la declaratoria di incompetenza pronunciata dallo stesso Tribunale di Bari in data 14 ottobre 2009 era divenuta inefficace ai sensi degli artt. 21 e segg. cod. proc. pen. Successivamente, essendo stati trasmessi dal Tribunale di Bari al Tribunale di Castrovillari gli atti del procedimento penale a carico del M. per competenza territoriale, il p.m. presso questo Tribunale, con decreto in data 23 dicembre 2009, disponeva contestualmente il sequestro delle 2.157 monete di origine ispanica e la restituzione delle stesse allo Stato spagnolo.

3. Ricorre per cassazione l’imputato, a mezzo dei difensori avvocati Francesco Aletto e Vanni Barzellotti.

3.1. Con un primo motivo denunciano la violazione degli artt. 263 e 724 cod. proc. pen. e della Convenzione di assistenza giudiziaria di Strasburgo del 20 aprile 1959: si contesta che il P.m, abbia agito quale organo esecutivo della procedura rogatoria, non avendo tale organo alcuna competenza in materia (essendo questa attribuita alla Corte di appello territorialmente competente, che in realtà era quella di Brescia, o eventualmente al G.i.p. delegato ex art. 725 cod. proc. pen.); doveva quindi ritenersi che egli abbia agito in forza dei poteri conferitigli dall’art. 263 cod. proc. pen., con la conseguenza che il G.i.p. avrebbe dovuto esaminare nel merito l’opposizione.

3.2. Con un secondo motivo denunciano il vizio di motivazione del provvedi mento impugnato, perchè in esso nulla è detto circa la scelta di attribuire al decreto del P.m. la natura di atto esecutivo della rogatoria.

3.3. Infine, con un terzo motivo si osserva che in realtà la domanda dello Stato spagnolo era sostanzialmente un’azione di rivendica, che non poteva essere posta a base di una procedura di assistenza giudiziaria, e che quindi il provvedimento della Corte di appello di Roma, incidendo su diritti soggettivi, e non essendo direttamente impugnabile, ben avrebbe dovuto essere disapplicata dal G.i.p. a pena di vanificazione della garanzia giurisdizionale del soggetto su cui gli effetti del provvedimento ablatorio ricadevano.

Motivi della decisione

1. Il ricorso deve essere accolto, sia pure per ragioni diverse da quelle indicate dal ricorrente.

2. Premesso che nessuna incidenza può derivare sul provvedimento impugnato da quello del Consigliere delegato della Corte di appello di Roma in data 22 agosto 2008, posto che esso valeva solo per gli atti da eseguirsi nella relativa circoscrizione (v. art. 724 cod. proc. pen., comma 1,), è da rilevare che avverso il provvedimento di sequestro (e contestuale dissequestro) emesso dal P.m. del Tribunale di Castrovillari in data 23 dicembre 2009 era attivabile la procedura di riesame, a norma degli artt. 257 e 324 cod. proc. pen..

L’opposizione del M. va dunque qualificata come riesame, a norma dell’art. 568 cod. proc. pen., comma 5, con conseguente annullamento della ordinanza impugnata e trasmissione degli atti al Tribunale di Castrovillari per nuovo esame, secondo la procedura del riesame avverso i provvedimenti di sequestro probatorio.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Castrovillari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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