T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 6568

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente, agente scelto del Corpo di polizia penitenziaria, partecipava all’interpello bandito con decreto 17 ottobre 2000 dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia per la selezione del personale da impiegare nel funzionamento della rete di telecomunicazione mobile nazionale.

Preso atto del punteggio attribuitogli nella relativa graduatoria provvisoria, il ricorrente ne chiedeva la revisione, allegando la mancata considerazione di pregresse esperienze professionali che riteneva debitamente documentate nella domanda di partecipazione.

Indi il ricorrente ha impugnato innanzi a questo Tribunale il provvedimento recante la graduatoria definitiva della selezione, lamentando la errata attribuzione del punteggio di cui sopra, non fatto oggetto di alcuna modifica in via amministrativa.

Si è costituito in resistenza il Ministero della giustizia.

Con ordinanza n. 2532 del 2002 la Sezione ha accolto, ai fini del riesame, la domanda cautelare formulata in uno al ricorso.

Per l’effetto, l’amministrazione provvedeva al riesame della domanda di partecipazione del ricorrente alla procedura di cui sopra, confermando, all’esito, il punteggio precedentemente attribuito.

Avverso il provvedimento di riesame l’interessato ha formulato motivi aggiunti di gravame.

Alla pubblica udienza del 6 luglio 2011 il gravame è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il Collegio prende atto che nelle more del giudizio sono sopravvenute le condizioni per la dichiarazione dell’improcedibilità del ricorso in trattazione.

In particolare, la difesa del ricorrente, appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, nel corso della odierna udienza ha dichiarato a verbale che il medesimo, trasferito per essere impiegato in qualità di operatore radio presso la Centrale operativa di Melfi, come da provvedimento del 28 febbraio 2003, in atti, non ha più interesse alla coltivazione del gravame, proposto avverso la procedura bandita dall’amministrazione nel 2000 per la selezione del personale da impiegare nel funzionamento della rete di telecomunicazione mobile nazionale

Di tanto preso atto, al Collegio non resta che dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse alla sua decisione.

Il Collegio stima equo disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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