Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-04-2011) 18-07-2011, n. 28422 Bancarotta fraudolenta

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte di Appello di Lecce, Sezione Distaccata di Taranto, con sentenza del 2 febbraio 2010, ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto del 3 maggio 2005 che aveva condannato A. M. e L.C.O., la prima quale socia di fatto del fallito coniuge G.D. e di cui alle sentenze di fallimento del 27 aprile 1992 e 21 luglio 1993 e il secondo quale depositario delle scritture contabili, per il reato di bancarotta fraudolenta e documentale.

2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, a mezzo dei loro procuratori, i quali lamentano:

a) A.M.: l’erronea valutazione delle prove a discarico, in particolare della consulenza tecnica di parte e il non contenimento della pena nei minimi edittali ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena;

b) L.C.D.: una contraddittorietà e carenza di motivazione in ordine sia all’elemento oggettivo che a quello soggettivo del contestato reato di bancarotta documentale; la mancanza di motivazione in ordine al motivo d’impugnazione relativo al concorso nel reato della fallita; la mancanza di motivazione in ordine alla bancarotta per distrazione relativa alla operazione di "sale and lease back"; la mancata considerazione del motivo d’impugnazione relativo alla cd. "contabilità semplificata"; la omessa motivazione sull’elemento soggettivo della bancarotta per distrazione.

Motivi della decisione

1. Deve, sicuramente, procedersi all’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, essendo il reato ascritto agli imputati estinto per intervenuta prescrizione.

2. Da un lato, non è possibile giungere, come richiesto dai ricorrenti, ad un proscioglimento nel merito, posto che la motivazione della Corte territoriale non è affatto frutto di un travisamento delle risultanze processuali, che sono state correttamente interpretate, nè di motivazione illogica.

Inoltre, i ricorsi non si appalesano manifestamente infondati, con particolare riferimento all’esame delle operazioni economiche oggetto della contestata distrazione.

3. D’altra parte, la fattispecie criminosa addebitata agli imputati risulta essere ormai estinta per prescrizione.

Applicando, invero, i termini di cui agli artt. 157, 159 e 161 c.p. nel testo antecedente la riforma della L. 5 dicembre 2005, n. 251 (a cagione sia della commissione dei reati che della pronunzia della sentenza di primo grado in epoca anteriore all’entrata in vigore di tale legge) deve affermarsi la prescrizione, intervenuta dopo la decisione di secondo grado, del reato ascritto agli imputati A. e L.C. e alla data del 3 agosto 2010, con il conseguenziale annullamento senza rinvio dell’impugnata decisione.

Al decorso normale del termine prescrizionale di quindici anni, a cagione della concessione agli imputati delle attenuanti generiche ((OMISSIS) data della effettiva commissione dei reati – 21 luglio 2008 termine prescrizione), devono, infatti, aggiungersi i periodi di sospensione del corso prescrizionale che, per il primo grado, assommano a mesi 8 e giorni 28 (osservato che non deve tenersi conto dei due rinvii delle udienze 10 luglio 2001 – 12 febbraio 2002 e 12 novembre 2002 – 8 aprile 2003 nelle quali, a fianco della motivazione della richiesta di differimento per impegno professionale del difensore il rinvio era dovuto anche alla necessità di escussione di testi dell’accusa, che non determina la sospensione del corso della prescrizione, v. Cass. Sez. 5 2 ottobre 2009 n. 49647) e per il secondo grado a 15 mesi e 15 giorni (non dovendosi tenere conto dei rinvii delle udienze 8 luglio 2008 – 19 settembre 2008 per assenza membro del Collegio, 19 settembre 2008 – 23 ottobre 2008 per assenza membro del Collegio, 23 ottobre 2008 – 3 marzo 2009 per diversa composizione del Collegio, 3 marzo 2009 – 7 maggio 2009 a seguito di differimento per decreto del Presidente della Corte, 7 maggio 2009 – 25 settembre 2009 per assenza membro del Collegio e 10 novembre 2009 – 2 febbraio 2010 per trasferimento membro del Collegio) e, quindi, in totale ad anni 2 e giorni 13 (21 luglio 2008 – 3 agosto 2010).

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per intervenuta prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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