T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 6563

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

A seguito della segnalazione da parte di un consumatore, con nota del 18 novembre 2008, AGCM comunicava a Peugeot Italia l’avvio di un procedimento – ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pratiche commerciali scorrette – relativamente alla diffusione sulle reti Mediaset di due spot concernenti le vetture Peugeot 308 Premium e Peugeot 207 Energie.

Con riguardo al primo degli indicati modelli, AGCM osservava che al termine dello spot (diffuso dal 3 al 9 febbraio 2008), insieme alla scritta "Peugeot 308 Premium 5 porte 1.6HDi FAP 90CV. A 15.990 euro inclusi gli incentivi statali", appariva per pochi secondi, ed in caratteri più piccoli, una scritta recante il seguente contenuto: "15.990 euro è il prezzo riferito ai modelli Peugeot 308 Premium 5p 1,6 Diesel HDI FAP 90CV, prezzo di listino 18.860 euro (chiavi in mano IPT esclusa) ". Offerta comprensiva degli specifici incentivi statali, se dovuti, in base alle disposizioni del cosiddetto "Decreto Milleproroghe" e valida con 1 auto da rottamare Euro 0 e 1 ed Euro 2 se immatricolata entro il 31/12/1996. E’ un’offerta dei Concessionari che aderiscono all’iniziativa e non cumulabile con altre iniziative promozionali in corso e valida fino al 28/02/2008".

Relativamente all’autovettura Peugeot 207, al termine dello spot (diffuso dal 7 al 14 settembre 2008), AGCM rilevava che, contemporaneamente alle scritte "207 Energie. Da 11.800 Euro grazie a 3.000 Euro di sconto inclusi 1.000 Euro di contributo rottamazione Peugeot", appariva, per pochi secondi ed in caratteri più piccoli, una scritta recante il seguente contenuto: "Es. su 207 Energie Sport 1,4 8V 75CV; prezzo di listino 14.800 Euro prezzo scontato 11.800 Euro; sconto di 3.000 Euro comprensivo del contributo rottamazione Peugeot di 1.000 Euro. Offerta dei Concessionari Peugeot che aderiscono all’iniziativa valida sulle vetture disponibili in stock e non cumulabile con altre iniziative in corso. Scade il 30.09.08. Immagine inserita a titolo indicativo".

Secondo l’Autorità, entrambi tali messaggi erano suscettibili di integrare un’ipotesi di violazione degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto idonei a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione ai prodotti reclamizzati.

Nel corso dell’istruttoria, AGCM acquisiva il parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che a tanto provvedeva il 30 marzo 2009.

In conformità del suddetto apporto endoprocedimentale, AGCM valutava scorretta la suindicata pratica commerciale – con violazione dei parametri normativi di cui sopra – ed irrogava a Peugeot la sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 180.000,00.

Queste le censure articolate con il presente mezzo di tutela:

1) Violazione degli artt. 1, 7 e seguenti della legge generale sul procedimento amministrativo. Violazione del principio del contraddittorio procedimentale. Violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione del principio del giusto procedimento. Violazione del principio dell’istruttoria partecipata e completa.

Nel rilevare come le conclusioni rassegnate dall’Autorità siano largamente improntate ai rilievi formulati in fase di apertura del procedimento – e non tengano, quindi, conto dell’apporto fornito da Peugeot e dalle indicazioni dalla medesime addotte all’attenzione di AGCM – parte ricorrente contesta di non essere stata posta in grado di controdedurre rispetto al contenuto dell’acquisito parere di AGCom.

Tale difetto di completamento del contraddittorio endoprocedimentale avrebbe vulnerato le prerogative di difesa di Peugeot: la quale conseguentemente assume – previa declaratoria di illegittimità dell’art. 16 del Regolamento sulle procedure istruttorie – la derivata illegittimità del conclusivo provvedimento.

2) Violazione e/o falsa applicazione di legge. Violazione degli artt. 20, 21 e 22 del D.Lgs. 206/2005. Eccesso di potere. Eccesso di potere per l’integrazione delle figure sintomatiche della carenza di motivazione, irragionevolezza, sviamento di potere, ingiustizia manifesta, contraddittorietà di comportamento.

Sulla base degli epigrafati parametri normativi di riferimento di cui al Codice del Consumo, confuta parte ricorrente che i messaggi promozionali presi in esame dall’Autorità contengano elementi di ingannevolezza in ordine alla efficacia ed alle limitazioni dell’offerta: piuttosto dimostrandosi l’informazione commerciale diffusa veritiera, completa, chiara ed inequivoca, nonché inidonea a determinare l’induzione in errore del consumatore.

3) Eccesso di potere: integrazione delle figure sintomatiche della illogicità, omessa considerazione di presupposti, carenza di istruttoria, travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

L’Autorità ha giudicato scorretta la pratica commerciale all’esame assumendo il carattere decisivo – ai fini della decisione del consumatore – del carattere non facilmente leggibile di indicazioni contenute negli spot di promozione delle vetture Peugeot 308 e Peugeot 207.

Tali informazioni, ad avviso della ricorrente, non avrebbero assunto carattere di "rilevanza", tale da rendere il messaggio, nel suo complesso, oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo.

4) Violazione di legge. Violazione dell’art. 27 del Codice del Consumo. Scorretto computo della sanzione pecuniaria inflitta. Sproporzione della stessa e insussistenza degli estremi per l’applicazione della recidiva. Violazione degli artt. 8 e 8bis della legge 689/1981.

Dalla documentazione presentata all’Autorità a cura della parte ricorrente, emergerebbe che gli spot considerati siano andati in onda, ciascuno, per quattro settimane: per l’effetto assumendosi l’erronea individuazione, da parte di AGCM, del periodo complessivo di diffusione della pratica commerciale.

Sostiene poi Peugeot che, quanto alla fattispecie in esame, non avrebbe potuto trovare applicazione l’istituto della recidiva, atteso che precedenti pratiche commerciali ascritte alla ricorrente medesima concernevano diverse – ed inassimilabili – fattispecie.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Autorità intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 6 luglio 2011.

Motivi della decisione

1. Giova procedere, preliminarmente all’analisi dei motivi di doglianza dedotti dalla parte ricorrente, ad una necessaria ricognizione in ordine ai contenuti dell’avversata determinazione assunta dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

1.1 Alla luce di una segnalazione di un’associazione di consumatori, AGCM acquisiva cognizione che sulle reti Mediaset, dal 3 febbraio 2008 al 9 febbraio 2008, era stato diffuso uno spot della durata di circa trenta secondi, relativo all’autovettura Peugeot 308 ed alle sue caratteristiche.

Al termine dello spot, insieme alla scritta "Peugeot 308 Premium 5 porte 1.6HDi FAP 90CV. A 15.990 euro inclusi gli incentivi statali", appariva per circa tre secondi ed in caratteri assai più piccoli una scritta di cinque righe, del tutto illeggibile.

Solamente riproducendo la registrazione dello spot, ed utilizzando il fermo immagine, era possibile leggere il contenuto della stessa scritta: "15.990 euro è il prezzo riferito ai modelli Peugeot 308 Premium 5p 1,6 Diesel HDI FAP 90CV, prezzo di listino 18.860 euro (chiavi in mano IPT esclusa)". Offerta comprensiva degli specifici incentivi statali, se dovuti, in base alle disposizioni del cosiddetto "Decreto Milleproroghe" e valida con 1 auto da rottamare Euro 0 e 1 ed Euro 2 se immatricolata entro il 31/12/1996. E’ un’offerta dei Concessionari che aderiscono all’iniziativa e non cumulabile con altre iniziative promozionali in corso e valida fino al 28/02/2008".

Sulle medesime reti, dal 7 settembre 2008 al 14 settembre 2008, veniva ulteriormente diffuso uno spot della durata di circa trenta secondi, relativo all’autovettura Peugeot 207 ed alle sue caratteristiche, al termine del quale, insieme alle scritte "207 Energie. Da 11.800 Euro grazie a 3.000 Euro di sconto inclusi 1.000 Euro di contributo rottamazione Peugeot", appariva per circa tre secondi ed in caratteri assai più piccoli una scritta di quattro righe, anch’essa illeggibile.

Omogeneamente, mediante riproduzione della registrazione dello spot ed utilizzazione del fermo immagine, era possibile leggere il contenuto della stessa scritta: "Es. su 207 Energie Sport 1,4 8V 75CV; prezzo di listino 14.800 Euro prezzo scontato 11.800 Euro; sconto di 3.000 Euro comprensivo del contributo rottamazione Peugeot di 1.000 Euro. Offerta dei Concessionari Peugeot che aderiscono all’iniziativa valida sulle vetture disponibili in stock e non cumulabile con altre iniziative in corso. Scade il 30.09.08. Immagine inserita a titolo indicativo".

1.2 Veniva quindi avviato in data 18 novembre 2008, nei confronti della società Peugeot Automobili Italia S.p.A., il procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, al fine di verificare l’esistenza di pratiche commerciali scorrette – sostanziate dalla diffusione degli indicati messaggi promozionali – ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 del Codice del Consumo, "in quanto la pratica appariva contraria alla diligenza professionale ed idonea a limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e ad indurlo ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso".

In particolare, "le informazioni presentate nei messaggi pubblicitari per soli tre o quattro secondi ed in caratteri piccolissimi" sarebbero state "di particolare rilievo per qualificare i termini dell’offerta del prodotto in questione riprodotti nella scritta principale, con particolare riguardo alla durata dell’offerta, alle sue limitazioni ("valida sulle vetture disponibili in stock") alle condizioni ed agli oneri del finanziamento".

Sul punto, l’Autorità rilevava che "la circostanza per cui una scritta di tale lunghezza sia stata riportata a caratteri assai ridotti e per un tempo brevissimo – quindi in maniera tale da rendere illeggibile la scritta stessa per qualsiasi telespettatore – farebbe ritenere che il professionista abbia dolosamente presentato in maniera incomprensibile o comunque omissiva tali informazioni nell’ambito dei messaggi pubblicitari descritti".

In data 12 dicembre 2008 e 16 dicembre 2008, l’odierna ricorrente faceva pervenire una prima memoria difensiva rispetto alle contestazioni di cui alla comunicazione di avvio del procedimento, nonché le informazioni alla medesima in precedenza richieste.

Sulla base di queste ultime, emergeva che gli spot relativi all’offerta dell’autovettura Peugeot 308 a Euro 15.990 avevano avuto diffusione sulle reti delle maggiori emittenti nazionali (RAI, Mediaset, La7) nei mesi di gennaio, febbraio, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2008; mentre gli spot relativi all’offerta della Peugeot 207 Energie a Euro 11.800 erano stati diffusi sulle reti delle maggiori emittenti nazionali (RAI, Mediaset, La7) nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2008.

1.3 Atteso che la pratica commerciale aveva trovato diffusione tramite televisione, in data 11 marzo 2009 veniva richiesto il prescritto parere all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Quest’ultima riteneva la pratica commerciale in esame scorretta, sulla base delle seguenti considerazioni:

– "con riferimento al profilo della completezza e della veridicità delle informazioni da fornire in ordine al prezzo e alle condizioni di acquisto delle autovetture offerte in promozione, il consumatore deve essere posto nella condizione di averne chiara, immediata e fondata contezza, ai fini della valutazione circa la convenienza dell’acquisto del bene pubblicizzato, con la conseguenza che la completezza della comunicazione pubblicitaria deve coniugarsi alla chiarezza e all’immediata percettibilità delle condizioni economiche e delle caratteristiche tecniche del prodotto offerto ai consumatori";

– "in proposito, acquisiscono rilevanza ai fini del giudizio di scorrettezza e di ingannevolezza del comportamento descritto tutte quelle informazioni che non indicano in modo chiaro il prezzo e le condizioni di acquisto delle autovetture pubblicizzate, tali da limitare significativamente la portata delle affermazioni in esse riportate, ai fini della valutazione circa la convenienza dell’acquisto del bene offerto";

– "le informazioni essenziali sopra specificate, quali "15.990 euro è il prezzo riferito al modello Peugeot 308 Premium 5p 1,6 Diesel HDI FAP 90CV prezzo di listino 18.850 euro chiavi in mano IPT esclusa. Offerta comprensiva degli specifici incentivi statali se dovuti in base alle disposizioni del cosiddetto decreto milleproroghe e valida con 1 auto da rottamare euro 2 e led euro 2 se immatricolata entro il 31,12/1996. è un’offerta dei concessionari che aderiscono all’iniziativa e non cumulabili con altre iniziative promozionali in corso e valida fino al 29.02.08 e "Es: su 207 Energie Sport 1.4 8V 75 CV: prezzo di listino 14.800 e prezzo scontato 11.800 e. Offerta dei Concessionari Peugeot aderenti all’iniziativa valida sulle vetture disponibili in stock e non cumulabile con altre iniziative in corso. Scade il 30.09.08. immagine inserita a titolo indicativo" non sono facilmente percepibili da parte del pubblico, in quanto, oltre a essere decontestualizzate rispetto alla narrazione dello spot, appaiono in sovrimpressione per una durata eccessivamente breve e comunque inferiore rispetto a quella complessiva del filmato con dimensione dei caratteri per di più estremamente ridotta, nel senso che appaiono decisamente inferiori rispetto a quella delle altre scritte precedenti; per la scelta di caratteri eccessivamente ridotti, le informazioni suddette appaiono formulate in modo estremamente ambiguo ed oscuro, non consentendo al pubblico di comprendere quale sia il reale contenuto di quanto pubblicizzato";

– "la scorrettezza della pratica commerciale contestata non può essere esclusa dalla circostanza che il consumatore sia in grado di apprendere le informazioni circa le condizioni di acquisto dell’autovettura nel momento successivo al primo contatto pubblicitario, ossia rivolgendosi alle singole concessionarie, in quanto il fine promozionale si realizza esclusivamente attraverso il messaggio, il quale esaurisce la sua funzione propria nell’indurre il destinatario a rivolgersi all’operatore, cosicché non può essere ritenuto idoneo a sanare l’incompletezza delle informazioni fornite su elementi riconosciuti essenziali quali le condizioni economiche di offerta del servizio pubblicizzato il rinvio a ulteriori fonti informative cui il consumatore è invitato a rivolgersi imponendosi, conseguentemente, al professionista un preciso onere di chiarezza e completezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa";

– "non si riscontra, quindi, nel caso di specie da parte del professionista il normale grado di competenza e di attenzione – diligenza professionale – che ragionevolmente ci si può attendere, avuto riguardo alla qualità del professionista ed alle caratteristiche dell’attività svolta, con riferimento alla presentazione delle condizioni di acquisto dell’autovettura offerta in promozione";

– "per quanto attiene all’idoneità della pratica a falsare il comportamento economico del consumatore medio, le informazioni che vengono fornite al pubblico in modo incomprensibile riguardano condizioni di vendita del bene la cui conoscenza è imprescindibile ai fini dell’adozione di una decisione commerciale consapevole. Infatti, le informazioni concernenti le condizioni sopra specificate del bene offerto costituiscono uno dei principali parametri cui fanno riferimento i consumatori allorché compiono proprie valutazioni sull’opportunità di acquistare o meno quel prodotto e inoltre la loro non comprensibile presentazione costituisce elemento rilevante nel processo di formazione della decisione del consumatore destinatario del messaggio stesso di acquistare o meno quel determinato prodotto".

Riteneva per l’effetto AGCom che "il comportamento descritto, in quanto inidoneo ad informare i destinatari sulle condizioni generali dell’offerta promozionale, è in grado di orientare indebitamente le scelte dei consumatori", risultando idoneo "a indurre in errore le persone alle quali è rivolto o da esso raggiunte sulle condizioni generali di acquisto del bene offerto in promozione": "a causa della sua ingannevolezza, (dimostrandosi) suscettibile di pregiudicarne il comportamento economico, inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso", con riveniente "violazione di quanto previsto dagli articoli 20, 21, e 22 del Decreto Legislativo n. 206/05".

1.4 In sede di conclusioni, AGCM evidenziava che "in ragione dei caratteri utilizzati per la nota legale, che appare nel cartello finale di tutti i messaggi diffusi per via televisiva nel periodo descritto, unitamente al tempo di sovraimpressione ed alla lunghezza della stessa, risulta oggettivamente impossibile, per qualsiasi consumatore, la lettura e la conseguente presa di coscienza delle condizioni generali dell’offerta promozionale, peraltro non riportate nel claim principale del messaggio"; sul punto soggiungendo che "per quanto i tempi di lettura differiscano da persona a persona e dipendano da molteplici fattori quali la grandezza del video di proiezione, risulta oggettivamente impossibile, per qualsiasi soggetto, riuscire a comprendere quanto riportato nella nota legale sovrimpressa nei messaggi diffusi, che resta in video per soli per 34 o talora 5 secondi, utilizza caratteri non adeguati ed articola esempi di finanziamento e tassi d’interesse".

La "piena intelligibilità di tale indicazione" è parsa all’Autorità "idonea a modificare la percezione del potenziale acquirente in merito all’esatto contenuto dell’offerta pubblicizzata e, quindi, in grado di mitigare fortemente il tenore della stessa risultante dal combinato disposto del claim principale e di quanto affermato dagli speaker".

Sulla base di quanto sopra, AGCM dava atto dell’evidente "carattere decettivo di una scritta contenente informazioni essenziali come quelle sopra specificate, che rimane in sovrimpressione per una durata eccessivamente breve e comunque inferiore rispetto a quella complessiva del filmato ed i cui caratteri hanno dimensioni inadeguate oltre ad essere decisamente inferiori rispetto a quelle del super immediatamente precedente".

Tale condotta veniva ritenuta integrare una violazione degli artt. 21 e 22 del Codice del Consumo, "in quanto fornendo informazioni incomplete o comunque illeggibili è idonea a limitare considerevolmente, la libertà di scelta o di comportamento del consumatore e ad indurlo ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbe preso": sul punto precisandosi che "l’offerta promozionale prevede varie condizioni in merito alle diverse voci che compongono il rimborso per rottamazione, che variano da autovettura ad autovettura e che sono in buona parte desumibili solo dalla lettura dei cartelli finali dei vari filmati".

Nell’escludere rilevanza, ai fini in discorso, all’argomentazione esplicitata da Peugeot (secondo la quale sarebbe rimasta in capo al consumatore, la possibilità di reperire tutte le informazioni un momento successivo alla visione del messaggio pubblicitario ovvero recandosi da un concessionario o consultando il sito internet della casa automobilistica), AGCM ha osservato che "la possibilità che l’acquirente possa essere tratto in errore circa l’esatta portata dell’offerta non può essere esclusa dalla circostanza che lo stesso possa conoscere le reali condizioni di vendita di un bene o di un servizio da altra fonte, anche in un momento immediatamente successivo a quello di visione del messaggio pubblicitario, ovvero al momento della stipula del contratto di acquisto" o attraverso la consultazione di un sito web, atteso che "il Legislatore ha inteso salvaguardare la libertà di autodeterminazione dell’acquirente da ogni interferenza ingiusta fin dal primo contatto pubblicitario, imponendo, dunque, al professionista un preciso onere di chiarezza nella redazione della propria comunicazione d’impresa".

Nel sottolineare come "le scritte rese illeggibili dal carattere ridotto e dalla brevità dell’apparizione in video rispetto alla lunghezza della stessa nota legale contengono informazioni rilevanti per il consumatore, in quanto hanno riguardato non solo esempi che chiariscono la portata dell’offerta, ed in particolare dello sconto pubblicizzato con caratteri maggiori e con la sottolineatura dello speaker, ma anche limitazioni dell’offerta stessa, quale la sua durata, l’inclusione o meno degli incentivi statali alla rottamazione ed il numero limitato di vetture disponibili", l’Autorità ha precisato che "tali elementi risultano essenziali per il consumatore affinché possa effettuare una scelta economica consapevole".

Riteneva per l’effetto AGCM che "i messaggi pubblicitari in esame violano gli art. 21 e 22 del Codice del Consumo, in quanto sono idonei ad indurre in errore il consumatore medio in merito alla modalità con cui è calcolato il prezzo, e presentano in maniera incomprensibile informazioni di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una decisione commerciale consapevole".

Quanto alla contrarietà alla diligenza professionale, l’Autorità escludeva, nel caso di specie, l’osservanza, da parte del professionista, del "normale grado di competenza e attenzione che ragionevolmente ci si può attendere da un operatore attivo da tempo nel settore, che ricorre frequentemente a varie forme di promozione e consapevole degli obblighi comunicazionali imposti dalle norme a tutela del consumatore".

1.5 Con riferimento alla quantificazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista (in un range variabile fra Euro 5.000,00 ed Euro 500.000,00), l’Autorità ha considerato i seguenti elementi:

– dimensione economica del professionista (nel caso di specie, Peugeot Automobili Italia S.p.A., "importante operatore attivo nel commercio all’ingrosso ed al dettaglio di autoveicoli con un fatturato di circa 1,5 miliardi di euro");

– diffusione dei messaggi (dal mese di gennaio 2008 al mese di dicembre 2008) e caratteristica di particolare persuasività espressa da spot televisivi diffusi sulle reti delle maggiori emittenti televisive nazionali: sì da indurre a ritenere che "la campagna ha avuto un considerevole impatto su un bacino di utenza di ampiezza nazionale");

– gravità della violazione (valutata alla stregua dell’importanza dell’omissione informativa o della inesattezza nella percezione della convenienza economica dell’offerta, atta ad assumere una rilevanza particolarmente significativa);

– presenza di circostanze aggravanti, "in quanto il professionista risulta già destinatario di tre provvedimenti in violazione del Titolo III, Capo I, del Decreto Legislativo n. 206/05 in tema di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole".

Alla stregua di tali elementi, veniva conclusivamente deciso di quantificare per Peugeot una sanzione amministrativa pecuniaria pari a Euro 190.000,00, ridotta poi a Euro 180.000,00 in ragione delle "condizioni economiche dell’operatore" ("perdita registrata dal professionista nell’ultimo esercizio").

2. La disamina dei proposti argomenti di doglianza transita, in primo luogo, attraverso la compiuta individuazione del quadro normativo di riferimento.

L’art. 18 del D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo, come modificato dal D.Lgs. 2 agosto 2007 n. 146) precisa che, per le finalità considerate dal Titolo III (Pratiche commerciali, pubblicità ed altre informazioni commerciali), si intende per:

– "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista;

– "prodotto": qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;

– "pratiche commerciali tra professionisti e consumatori": qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori;

– "falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori": l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso".

Il successivo art. 19 puntualizza, poi, che le disposizioni contenute nel Titolo anzidetto trovano applicazione alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto.

Il comma 2 dell’art. 20 stabilisce, quindi, che "una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori; mentre il successivo comma 4 individua come scorrette le pratiche commerciali:

– ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23

– aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26".

Quanto all’art. 21, il carattere di "ingannevolezza" della pratica commerciale" rileva allorché essa rechi "informazioni non rispondenti al vero o, seppure di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso:

a) l’esistenza o la natura del prodotto;

b) le caratteristiche principali del prodotto…

c) la portata degli impegni del professionista…;

d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo".

Soggiunge il successivo comma 2 (lett. a) che "è altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita".

Ai sensi dell’art. 22:

– "è considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso" (comma 1);

– "una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino giò evidente dal contesto nonché quando, nell’uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso" (comma 2).

3. Come sopra riportati i canoni normativi di riferimento ai fini della delibazione della sottoposta controversia, viene in primo luogo in considerazione la censura con la quale parte ricorrente ha lamentato la concreta impossibilità di controdedurre in ordine al parere richiesto dalla procedente Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

Preliminarmente osservato che, ove si consideri il carattere "obbligatorio" della fase consultiva in esame, non è stata data alcuna prova dell’impossibilità, per la ricorrente medesima, di accedere al testo integrale del parere prima dell’adozione del provvedimento impugnato, va comunque evidenziato che i pareri resi da AGCom in materia di pubblicità ingannevole hanno mera valenza endoprocedimentale: di talché, rispetto ad essi, è sufficiente che l’organo chiamato a fornire il proprio apporto sia stato messo in condizioni di interloquire "cognita causa", ossia sulla base di una rappresentazione degli elementi in fatto capace di consentire una consapevole ed informata espressione dell’avviso (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 22 marzo 2001 n. 1699).

Nella fattispecie, inoltre, Peugeot non ha fornito alcuna indicazione circa gli elementi che avrebbe potuto rappresentare ad AGCom o, comunque, circa specifiche controdeduzioni alle argomentazioni di quest’ultima diverse da quelle complessivamente avanzate nei confronti delle conclusioni rassegnate da AGCM.

Deve pertanto ritenersi che, pur non essendovi stata una specifica partecipazione al subprocedimento svoltosi innanzi alla prima Autorità, quest’ultima abbia comunque potuto esprimere il proprio avviso sulla base di un quadro fattuale completo ed esaustivo.

In definitiva, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del D.Lgs. 206/2005 "non sussiste alcun obbligo di trasmissione all’operatore economico del parere dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in quanto esso costituisce un atto endoprocedimentale da acquisire per la formazione della volontà provvedimentale dell’AGCM, sul quale non deve necessariamente formarsi uno specifico contraddittorio, fermo restando che, attraverso lo strumento dell’accesso agli atti, il parere può essere acquisito dall’interessato sia prima che dopo la conclusione del procedimento." (T.A.R. Lazio, sez. I, 16 dicembre 2009 n. 13023 e 4 maggio 2009 n. 4490).

Va altresì ricordato che l’applicazione delle norme di contrasto alle pratiche commerciali scorrette (come, in passato, di quelle in materia di pubblicità ingannevole) spetta esclusivamente all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e che le valutazioni dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non rivestono carattere vincolante.

Nel giudizio che quest’ultima è chiamata a rendere, in quanto attinente a competenze attribuite al Garante della Concorrenza, non è quindi ravvisabile valenza conclusiva, con la conseguenza che non può essere pretesa una puntuale confutazione di ogni singolo argomento o passaggio logico contenuto nel parere" (T.A.R. Lazio, sez. I, 16 aprile 2007 n. 3292).

4. Se la censura esaminata al precedente punto non rivela, alla stregua di quanto osservato, condivisibile fondatezza, neppure si dimostrano apprezzabili le doglianze dalla parte ricorrente esposte con riferimento al merito delle valutazione dall’Autorità espresse con riferimento alla pratica commerciale oggetto di indagine.

4.1 Come si è avuto modo di appurare nel corso della condotta ricognizione in ordine agli elementi salienti contenuti nell’avversata determinazione, negli spot promozionali oggetto di indagine è stato fornito ampio ed evidente risalto ai modelli di autovettura offerti; mentre, con evidenza raffigurativa significativamente sottodimensionata, e per una durata di tempo (tre secondi) considerevolmente ristretta rispetto a quella dell’intero messaggio, veniva specificato:

– quanto alla "Peugeot 308 Premium 5 porte 1.6HDi FAP 90CV a 15.990 euro inclusi gli incentivi statali", che "15.990 euro è il prezzo riferito ai modelli Peugeot 308 Premium 5p 1,6 Diesel HDI FAP 90CV, prezzo di listino 18.860 euro (chiavi in mano IPT esclusa)". Offerta comprensiva degli specifici incentivi statali, se dovuti, in base alle disposizioni del cosiddetto "Decreto Milleproroghe" e valida con 1 auto da rottamare Euro 0 e 1 ed Euro 2 se immatricolata entro il 31/12/1996. E’ un’offerta dei Concessionari che aderiscono all’iniziativa e non cumulabile con altre iniziative promozionali in corso e valida fino al 28/02/2008";

– e, quanto alla Peugeot 207 Energie, da 11.800 Euro grazie a 3.000 Euro di sconto inclusi 1.000 Euro di contributo rottamazione Peugeot", le seguenti indicazioni: "Es. su 207 Energie Sport 1,4 8V 75CV; prezzo di listino 14.800 Euro prezzo scontato 11.800 Euro; sconto di 3.000 Euro comprensivo del contributo rottamazione Peugeot di 1.000 Euro. Offerta dei Concessionari Peugeot che aderiscono all’iniziativa valida sulle vetture disponibili in stock e non cumulabile con altre iniziative in corso. Scade il 30.09.08. Immagine inserita a titolo indicativo".

Tali indicazioni, secondo quanto sostenuto da AGCM, avrebbero rivelato valenza decettiva (suscettibile, pertanto, di orientare in maniera non corretta la scelta economica del consumatore), precludendo l’assunzione di una scelta economica liberamente consapevole e, soprattutto, doverosamente informata sull’intero complesso delle caratteristiche dell’offerta.

4.2 Questa Sezione, è opportuno puntualizzarlo, non dubita che la necessità di garantire che i potenziali destinatari del messaggio pubblicitario vengano posti in grado di valutare consapevolmente la convenienza relativa dell’offerta imponga che la prospettazione delle complessive condizioni di quest’ultima debba essere chiaramente ed immediatamente percepibile (e, prima ancora, intelligibile) da parte del consumatore.

Proprio sulla base di premesse del tutto simili, è stato osservato che, se in linea di massima l’omissione di alcuno degli elementi da cui dipende il prezzo del servizio pubblicizzato può indurre in errore il consumatore (e rendere ingannevole il messaggio con riguardo a tale profilo), anche le sole modalità di presentazione del prezzo possono rivelare omogenea valenza decettiva, e quindi porsi in contrasto con l’ampia previsione della norma richiamata.

In tal senso, non è tanto l’articolazione del prezzo a dimostrarsi suscettibile di rendere ingannevole il messaggio pubblicitario: quanto, piuttosto la scelta di enfatizzare un prezzo base senza la compresente indicazione (omogeneamente caratterizzata, quanto alla durata ed al risalto grafico/cromatico delle pertinenti indicazioni) delle aggiuntive componenti, suscettibili di orientare la scelta del consumatore.

Sulla base delle esposte considerazioni, la Sezione è ripetutamente pervenuta al riconoscimento della ragionevolezza e della conformità alla previsione normativa delle determinazioni con le quali l’Autorità ha ritenuto "ingannevoli messaggi pubblicitari… molto articolati, quando il prezzo finale ed effettivo del servizio non sia quello enfatizzato nel claim principale, ma a tale prezzo si debbano aggiungere – in base ad indicazioni non contestuali e prive della stessa enfasi – delle ulteriori voci" (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 23 gennaio 2002 nn. 631 e 633; nonché 16 gennaio 2002 n. 398).

Tali considerazioni, opportunamente adattate alla concreta fattispecie ora all’esame, consentono di rilevare che, dal punto di vista dei valori della chiarezza e trasparenza informativa, la tecnica pubblicitaria preferibile è quella basata sull’indicazione non soltanto del prezzo finale onnicomprensivo, ma anche delle ulteriori componenti dell’offerta (quali quelle, nel caso di che trattasi, evidenziate per pochissimi secondi, e con caratteri grafici oggettivamente molto ridotti), sì da consentire al consumatore l’assunzione di una scelta commerciale pienamente avveduta ed informata e, quindi, del tutto consapevole.

È ben vero che la ratio, prima ancora che la lettera, delle pertinenti disposizioni dettate dal Codice del Consumo, è agevolmente traducibile nell’esigenza che la pubblicità non sia suscettibile di trarre in inganno i suoi destinatari (e quindi di pregiudicarne il comportamento economico, oppure di ledere la concorrenza); ma non anche che in essa debba essere necessariamente riscontrabile il più elevato standard possibile di chiarezza e semplicità.

Se, ai fini del rispetto del dettato legislativo, deve ritenersi sufficiente che il messaggio nel suo complesso consenta una percezione precisa e sufficientemente immediata dell’offerta promossa, allora non può escludersi la legittimità della reclamizzazione che consenta, con sufficiente immediatezza e con ragionevole percepibilità, la comprensione degli elementi ulteriori rispetto alla mera indicazione del prezzo visualizzabile con evidenza nel claim principale.

Del resto la Sezione, in precedenti occasioni, ha avuto modo di affermare che, se l’omissione di alcuno degli elementi da cui dipende la comprensione complessiva dell’offerta può indurre in errore il consumatore e rendere ingannevole il messaggio con riguardo a tale profilo, anche le sole modalità di presentazione dell’offerta medesima possono sortire tale effetto, e quindi porsi in contrasto con l’ampia previsione della normativa (cfr. le sentenze 16 gennaio 2008 n. 276 e 21 gennaio 2002 n. 633).

Tale ordine di considerazioni – sul principio a fondamento delle quali non si nutrono elementi di perplessità – trova giustificazione in un duplice ordine di ragioni:

– la prima delle quali, corrispondente ad un dato di condivisa esperienza, risiede nella notorietà del comportamento assunto dal consumatore all’atto della percezione visiva e della conseguente apprensione del messaggio promozionale: laddove costituisce dato ampiamente acquisito che, a fronte della visione degli slogan pubblicitari televisivi, gli operatori del settore modellano su tale comune nozione di psicologia le proprie strategie di comunicazione (avuto riguardo all’attenuata attenzione usualmente prestata alle conclusive indicazioni, segnatamente ove, come nel caso di specie, esse siano proposte con evidenza raffigurativa significativamente sottodimensionata e non siano, altresì, adeguatamente percepibili se non attraverso un "fermo immagine");

– la seconda, è rappresentata dal fatto che, piuttosto che nella commisurazione del prezzo (la quale ben può rivelarsi connaturata alla natura del bene offerto; e che, comunque, obbedisce ad una autonoma scelta imprenditoriale), l’ingannevolezza del messaggio pubblicitario sia ravvisabile nella scelta di enfatizzare un prezzo base non esaustivo rispetto al complesso delle condizioni dell’offerta, la cui concreta decettività nei confronti del consumatore viene ad assumere sostanza di antigiuridicità ove non si accompagni a modalità di presentazione del messaggio complessivo che consentano una precisa e immediata percezione di queste ultime.

4.3 I passaggi logici che hanno condotto all’esplicitazione dei principi sopra riportati meritano, tuttavia, una precisazione che il Collegio ritiene doverosa, con riferimento al comportamento del consumatore (o, più correttamente, al livello di consapevolezza che non può non accompagnare il consumatore nell’assunzione delle scelte economiche): e, conseguentemente, al grado di avvedutezza o diligenza che deve, quale presupposto del responsabile orientamento di queste ultime, integrare il bagaglio conoscitivo di base dell’utente che si ponga quale soggetto all’interno del mercato dell’offerta/domanda di beni e servizi.

Un costante insegnamento giurisprudenziale, fondato su una corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni del Codice del Consumo, ha valorizzato precipuamente, nel quadro della pretendibilità di una condotta ispirata al fondamentale canone della diligenza, il comportamento assunto dall’operatore commerciale, piuttosto che il livello di consapevolezza e/o conoscenza riscontrabile in capo ad un consumatore normalmente avveduto ed informato.

È evidente che l’equiordinata rilevanza dell’obbligo di diligenza facente capo all’operatore commerciale (e normativamente sancito) rispetto al grado di consapevole assunzione delle scelte commerciali (predicabile con riferimento al consumatore) è suscettibile di condurre a conseguenze distorsive, laddove si introduca, all’interno del paradigma di correttezza che deve normalmente assistere l’informazione commerciale, un elemento di eterointegrazione informativa quale componente aggiuntiva ed adeguatrice rispetto all’assolvimento di un obbligo che, invece, deve ritenersi precipuamente ascrivibile a fatto proprio del professionista.

Del resto, la stessa interpretazione giurisprudenziale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2005 n. 2852; T.A.R. Lazio, sez. I, 16 gennaio 2008 n. 277 e 10 maggio 2004 n. 4065) ha avuto modo di confermare che la valutazione in ordine alla decettività del messaggio va condotta esclusivamente tenendo conto del testo di quest’ultimo: risultando, a tali fini, irrilevante il concreto atteggiarsi di eventuali atti (e/o comportamenti) aggiuntivi volti a precisare, integrare o correggere il messaggio stesso.

Viene, allora, in considerazione l’esigenza di verificare la ricaduta concreta che l’integrale apprensione del testo del messaggio fosse suscettibile di determinare a fronte del livello di conoscenza del consumatore, al fine di indirizzarne le scelte commerciali.

Vuole il Collegio, in proposito, affermare che:

– se la diligenza (rectius: la normale avvedutezza) che il consumatore impiega, quale fondamentale canone orientativo nell’assunzione di una scelta avente risvolti economicamente sensibili non è, ex se riguardato, elemento suppletivo che consenta di ovviare ad altrimenti inescusabili opacità o lacune informative proprie della comunicazione posta dall’operatore commerciale a disposizione del primo,

– diversamente, laddove l’informazione stessa si riveli, ex se riguardata, completa, allora è proprio il livello di percepibilità dell’intero contenuto della stessa a dover essere interpretato attraverso la "cartina di tornasole" della (agevole e) consapevole valutabilità, da parte dell’utente, del complesso di indicazione ritraibili (sia pure con diversificata evidenziazione grafica, ovvero con disomogenea enfatizzazione visuale) dal messaggio pubblicitario offerto alla sua attenzione.

Il rapporto fra immanenza dell’obbligo diligenziale in capo all’operatore commerciale e presenza di un contrapposto onere di avveduta e consapevole percezione del messaggio promozionale da parte del consumatore, se si pone su un delicato crinale di decifrabilità ermeneutica (suscettibile di condurre ad opposte opzioni interpretative; e, quindi, a speculari ricadute applicative), nondimeno è insuscettibile di uno sbilanciamento a danno del consumatore stesso, laddove – come, appunto, nella vicenda all’esame – non venga in considerazione, con carattere di dirimente chiarezza, la "normale" percepibilità del messaggio promozionale nei confronti della platea dei potenziali destinatari di esso.

In tal senso, deve escludersi che possa predicarsi il carattere concreta fruibilità e/o percepibilità di messaggi pubblicitari rivolti verso una indifferenziata classe di (potenziali) utenti (avuto anche riguardo al mezzo televisivo di diffusione, ex se diretto ad una generalizzata, quanto indistinta, platea di destinatari), laddove la piena comprensione degli stessi venga a dimostrarsi veicolata – proprio in ragione delle peculiari modalità rappresentative di significative componenti dell’offerta – attraverso lo svolgimento di una particolare condotta pretendibile in capo allo spettatore.

Come osservato da AGCom nel parere reso nel quadro del procedimento di che trattasi, le indicazioni all’esame si sono rivelate non agevolmente percepibili da parte del pubblico, in quanto:

– decontestualizzate rispetto alla narrazione dello spot;

– illustrate in sovraimpressione per una durata eccessivamente breve e comunque inferiore rispetto a quella complessiva del filmato con dimensione dei caratteri estremamente ridotta rispetto a quella delle altre scritte precedenti;

dovendo condividersi che tale scelta rappresentativa renda le informazioni in discorso tali da non consentire al pubblico di comprendere il reale contenuto di quanto pubblicizzato.

5. Né può, altrimenti, ritenersi che l’ingannevolezza del messaggio possa essere esclusa dalla possibilità che il consumatore, contattando l’impresa o collegandosi al sito web di quest’ultima, possa, prima della stipula del contratto, conoscere in dettaglio tutti gli aspetti che caratterizzano l’offerta.

La verifica rimessa all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riguarda, infatti, il messaggio pubblicitario in sé, e quindi la sua idoneità a condizionare le scelte dei consumatori, indipendentemente dalle informazioni che l’operatore renda disponibili a "contatto" già avvenuto, e quindi ad effetto promozionale ormai prodotto (cfr. T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 5 ottobre 2009 n. 9743, 16 gennaio 2008, n. 276 e 8 maggio 2009 n. 5007).

In tal senso, la Sezione ha già avuto modo di puntualizzare che l’obbligo di chiarezza e di completezza informativa deve essere congruamente assolto, da parte dell’operatore, sin dal primo contatto pubblicitario, attraverso il quale vanno messi a disposizione del consumatore gli elementi essenziali per una immediata percezione dell’offerta economica pubblicizzata: con la conseguenza che, a fronte della necessità di completezza e chiarezza del messaggio pubblicitario, la possibilità che il consumatore possa essere tratto in errore circa l’esatta portata dell’offerta non può essere esclusa dalla circostanza che l’utente sia in grado di conoscere le condizioni della stessa anche in un momento immediatamente successivo (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 18 gennaio 2010 n. 306).

6. Quanto, poi, all’affermata inesistenza di alcun pregiudizio riveniente dalle omissioni informative di che trattasi relativamente alla libertà di determinazione dei consumatori nell’esercizio delle scelte di acquisto di un autoveicolo, è sufficiente osservare che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, le norme che tutelano il consumatore dagli effetti della pubblicità ingannevole delineano una fattispecie di "pericolo", essendo preordinate a prevenire le distorsioni della concorrenza nella fase – pubblicitaria – prodromica a quella negoziale.

Pertanto, non è richiesto all’Autorità di dare contezza del maturarsi di un pregiudizio economico per i consumatori, risultando sufficiente la potenziale lesione della libera determinazione di questi (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 11 marzo 2008 n. 2220).

7. La constatata correttezza del percorso argomentativo che ha condotto AGCM a rilevare, quanto alla fattispecie in esame, la presenza di una pratica commerciale scorretta, nonché la completa percezione, ad opera della medesima Autorità, degli elementi fattuali a fondamento dell’attivazione dei poteri di indagine (e, conseguentemente, sanzionatori) alla medesima attribuiti dall’ordinamento, consente di escludere la fondatezza delle argomentazioni in proposito esposte dalla parte ricorrente con il presente mezzo di tutela.

Analoghe considerazioni vanno rassegnate quanto alla commisurazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella fattispecie inflitta.

Il paradigma normativo rilevante ai fini in esame è rappresentato, come è noto, dalle indicazioni di cui all’art. 11 della legge 24 novembre 1989 n. 681, espressamente richiamato dall’art. 27, comma 13 del D.Lgs. 206/2005.

I criteri sono, in particolare, integrati:

– dalla gravità della violazione;

– dall’attività svolta dall’agente per eliminare quest’ultima;

– dalla personalità dell’agente stesso e dalle condizioni economiche al medesimo riferibili.

In base ad essi, essa, la quantificazione dell’inflitta sanzione pecuniaria amministrativa si rivela, invero, indenne da censura rispetto alle argomentazioni in proposito esposte dalla ricorrente.

Se, quanto alla dimensione economica del professionista, la ricorrente Peugeot Automobili Italia rappresenta un importante operatore attivo nel commercio all’ingrosso ed al dettaglio di autoveicoli con un fatturato di circa 1,5 miliardi di euro, per ciò che concerne la diffusione dei messaggi (dal mese di gennaio 2008 al mese di dicembre 2008) e la caratteristica di particolare persuasività espressa da spot televisivi diffusi sulle reti delle maggiori emittenti televisive nazionali, ha correttamente indotto l’Autorità a ritenere che la campagna promozionale di che trattasi abbia avuto un considerevole impatto su un bacino di utenza di ampiezza nazionale.

Analoga condivisibilità rivelano le considerazioni relative alla gravità della violazione accertata, valutata con riferimento dell’importanza dell’omissione informativa e della inesattezza nella percezione della convenienza economica dell’offerta, atta ad assumere una rilevanza particolarmente significativa.

Va da ultimo osservato come, nella fattispecie, la quantificazione della sanzione abbia scontato la presenza di circostanze aggravanti, sostanziate dalla precedente irrogazione, nei confronti del medesimo professionista, di tre provvedimenti per violazione del Titolo III, Capo I, del D.Lgs. 206/2005 in tema di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole.

Osserva parte ricorrente che l’applicazione della recidiva si sarebbe posto in violazione delle prescrizioni dettate agli artt. 8 e 8bis della legge 689/1981, atteso che le precedenti violazioni riguarderebbero fattispecie inassimilabili a quella oggetto della presente indagine.

Va in proposito osservato come, in presenza di circostanze aggravanti derivanti dalla pluralità di violazioni in materia di pratiche commerciali scorrette (così come richiamate nel provvedimento), l’Autorità non abbia nella fattispecie fatto applicazione dell’istituto della "recidiva" in senso tecnico (quale disciplinato dall’art. 8bis della legge 689/1981, aggiunto dall’art. 94 del D.Lgs. 507/1999): bensì ha, diversamente, determinato in concreto la sanzione, da rapportarsi, secondo quanto prescritto dall’art. 11 della legge 689/1981, anche alla "personalità" dell’agente, alla cui ricostruzione, per consolidata giurisprudenza, concorrono i "precedenti" nel settore genericamente interessato dalla violazione ascrittagli (cfr. T.A.R. Lazio, sez. I, 1° febbraio 2011 n. 895 e 21 gennaio 2008 n. 380).

Deve, conseguentemente, escludersi che l’inflitta sanzione di Euro 180.000,00 (a fronte di un range afflittivo ricompreso fra Euro 5.000,00 ed Euro 500.000,00) riveli profili di irragionevolezza e/o illogicità e/o incongruità tali da consentire di sottoporre la relativa decisione, nella presente sede di merito ex art. 134 cpa, a rimeditazione.

8. Alle considerazioni come sopra diffusamente esposte accede la valutazione di infondatezza delle censure articolate con il presente ricorso, che deve conseguentemente essere respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) respinge il ricorso indicato in epigrafe.

Condanna Peugeot Automobili Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante, al pagamento delle spese di giudizio, in favore dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per complessivi Euro 3.000,00 (euro tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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