Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 19-04-2011) 18-07-2011, n. 28421 Falsità materiale in atti pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza 7 novembre 2006 il tribunale di Tivoli dichiarava la colpevolezza di C.E. in ordine al delitto di cui all’art. 476 c.p., contestatole per avere, quale medico pediatra, alterato il diario clinico del (OMISSIS) relativo al ricovero in ospedale e successive dimissioni di B.F., n. il (OMISSIS), apponendo in epoca successiva alla firma di B. G., padre della bimba, le seguenti diciture "i genitori informati dell’opportunità del trasferimento decidono di firmare contro p., (OMISSIS) ore 24,10" e "ore 24,18 avverte la Ci. della revoca del trasporto della bimba perchè i genitori hanno firmato per uscire contro il parere del sanitario", nonchè la seguenti frasi riportate nell’ultima pagina, in bianco al momento della sottoscrizione da parte dei genitori "… vista la anamnesi remota e le analisi si telefona al 118 per avere il numero della Ci. per trasporto della bambina in un centro per ulteriori analisi strumentali e osservazione, ore 23,30; la Ci. interpellata telefonicamente conferma la fattibilità del trasporto visto il peso della bimba ai 3,500".

Tale decisione veniva parzialmente riformata dalla Corte di appello di Roma con la sentenza indicata in epigrafe, che assolveva l’imputata limitatamente alle annotazioni relative alla richiesta di intervento di un’autombulanza perchè il fatto non sussiste, confermando nel reato.

Ricorre per cassazione il difensore della C. denunciando contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e mancata rinnovazione parziale del dibattimento.

Il ricorso merita accoglimento.

Invero coglie nel segno – e il rilievo appare decisivo e assorbente – la censura che, stante l’unitarietà del capo di imputazione e la evidente interconnessione tra le ipotesi ivi contestate, ravvisa contraddizione logica tra la parte assolutoria della sentenza e quella confermativa di responsabilità. Difatti, se, come sembra di capire dalla lettura della sentenza, è stata ritenuta veritiera la circostanza che l’imputata richiese l’intervento dell’autombulanza neonatale la Ci. per trasferire la piccola F. in una struttura sanitaria più attrezzata per la sua patologia, il giudice "a quo" avrebbe dovuto spiegare come tale circostanza potesse conciliarsi con la ritenuta e confermata falsità delle annotazioni relative al parere contrario che sarebbe stato espresso dalla imputata medesima alle dimissioni della piccola dall’ospedale.

Siffata lacuna logica dovrà essere colmata,e in questo conte sto dovranno essere riconsiderati tutti gli elementi probatori acquisiti al processo, restando così assorbito il motivo di impugnazione attinente alla mancata rinnovazione parziale dell’istruzione dibattimentale.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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