Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 14-04-2011) 18-07-2011, n. 28246

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 7 ottobre 2010 il Tribunale di Lucera, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, rigettava la richiesta proposta da G.G. volta ad ottenere, a mente dell’art. 670 c.p.p., la dichiarazione di non esecutività della sentenza resa da quel Tribunale n. 41/2000 che aveva condannato l’istante alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, ovvero la sospensione della esecuzione di tale sentenza a norma dell’art. 670 c.p.p., comma 3 e con essa la restituzione in termini per proporre appello ai sensi dell’art. 175 c.p.p.. A sostegno della decisione il giudice territoriale osservava che:

– l’istanza difensiva trovava sostegno nella tesi secondo cui all’udienza del 18 febbraio 2009, presente l’avvocato di fiducia, il processo sarebbe stato rinviato all’udienza dell’8 luglio 2009 per l’escussione dei testi ammessi;

– in tale data, però, non si era celebrata alcuna udienza;

– dal fascicolo processuale si rileva che il processo è stato invece celebrato all’udienza dell’8 aprile 2009;

– il verbale della fonoregistrazione riporta una correzione a penna della data inizialmente indicata nell’8.7.2009, con quella dell’8 aprile 2009, mentre l’ascolto della registrazione stessa dimostra che la data indicata dal presidente del collegio è senza ombra di dubbio la prima e non quella, corretta a penna, di aprile;

– nè il difensore di fiducia, nè l’imputato avevano mai avuto notizia della diversa data indicata dalla correzione ;

– l’estratto contumaciale della sentenza era stato notificato all’imputato il 23 marzo 2010, mentre al difensore, il 30 giugno 2010 era stato notificato l’ordine di esecuzione della sentenza con contestuale decreto di sospensione ex art. 655 c.p.p.;

– il verbale riassuntivo, da ritenersi prevalente e fidefaciente rispetto alla fonoregistrazione, indica la data dell’8 aprile 2009, data, quest’ultima pertanto, correttamente fissata a beneficio di tutte le parti presenti in aula, tra cui il difensore di fiducia dell’istante;

– all’udienza dell’8 aprile 2009 l’avv. Ventrella, difensore di fiducia dell’imputato, era regolarmente sostituito dall’avv. Giovanni Salatto;

– l’istanza di restituzione in termini risulta proposta alla Corte di Appello di Bari e non poteva pertanto essere delibata.

2. Ricorre per cassazione avverso detta ordinanza il G., assistita dal difensore di fiducia, che ne chiede l’annullamento perchè viziata, secondo prospettazione della parte, da violazione di legge, nonchè processuale e difetto di motivazione.

Denuncia, in particolare, la difesa ricorrente che, tra il verbale riassuntivo e la fedele trascrizione cartacea della fonoregistrazione, non può non prevalere quest’ultima; che l’udienza dell’8 aprile 2009 si è svolta in assenza del difensore, giacchè non effettuata alcuna nomina sostitutiva; che non risultava fondato l’argomento utilizzato dal tribunale per rigettare l’istanza di remissione in termini.

3. Con motivata requisitoria scritta il P.G. in sede concludeva chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso.

4. Il ricorso è infondato.

Osserva la Corte che il ricorrente non pone una questione riferibile alla fattispecie richiesta e disciplinata dalla legge e cioè, come ipotizzato dall’art. 670 c.p.p. per l’applicazione della regolamentazione ivi prevista, la validità del titolo esecutivo, che non viene posto in discussione dalla vicenda relativa alla data di rinvio contenuta nel verbale riassuntivo ovvero in quello fonografico, questione che può (o poteva) essere sottoposto al giudice dell’appello con i comuni rimedi del gravame avverso la sentenza di prime cure.

Nella fattispecie infatti non viene posto in dubbio nè viene impugnata la circostanza processuale che all’imputato sia stato regolarmente notificato l’estratto contumaciale della sentenza di condanna. Ai fini infatti della disciplina di cui all’art. 670 c.p.p., la verifica della correttezza della notificazione del titolo esecutivo deve avvenire sotto un profilo meramente formale, essendo l’indagine affidata al giudice dell’esecuzione limitata al controllo dell’esistenza del titolo esecutivo, della legittimità della sua emissione e dell’esecuzione della sua notificazione nel pieno rispetto delle disposizioni del codice, mentre resta estranea, agli effetti di tale verifica, l’effettiva conoscenza che del titolo esecutivo abbia avuto l’imputato, la quale può rilevare solo ai fini dell’eventuale istanza di restituzione del termine per impugnare, comunque soggetta a decadenza a seguito del decorso di trenta giorni da quello in cui egli abbia avuto effettiva conoscenza del provvedimento (Cass., Sez. 1^, 21/05/2009, n. 29363; Cass., Sez. 1^, 08/01/2010, n. 5781).

Quanto poi alla concreta richiesta di remissione in termini per la proposizione dell’atto di impugnazione della sentenza per cui è causa, rileva il collegio che correttamente ne è stata dichiarata in prime cure la inammissibilità a mente del dell’ art. 670 c.p.p., comma 3 dappopichè proposta analoga istanza al giudice dell’appello.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni il ricorso va rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali a mente dell’art. 616 c.p.p..

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *