T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 6560 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Espone preliminarmente il ricorrente di aver presentato domanda per il conferimento dell’ufficio direttivo di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli.

La competente V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, in esito alla ponderazione delle posizioni vantate dagli aspiranti, esprimeva parere favorevole nei confronti dell’odierno controinteressato dott. Roberto Gentile con 15 voti contro 7 in favore del ricorrente stesso.

Nei confronti della suddetta proposta di maggioranza, approvata successivamente dal Plenum dell’Organo di autogoverno, interveniva poi il previsto concerto da parte del Ministro della Giustizia.

Questi i profili di censura dedotti:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 160/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 10 e 12, del D.Lgs. 160/2006. Violazione e falsa applicazione dei paragrafi 5.2, 5.3, 5.4 e 6 della risoluzione del 21 novembre 2007 e della risoluzione del C.S.M. del 10 aprile 2008. Violazione e falsa applicazione delle norme che regolano il conferimento degli Uffici direttivi, nonché della Circolare del C.S.M. 13000/1999, come integrata dalla Circolare del 21 novembre 2007. Eccesso di potere rilevabile attraverso la ricorrenza delle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento.

Premesso il quadro normativo di rango primario e di carattere applicativo che assiste il procedimento per il conferimento degli incarichi direttivi, parte ricorrente si sofferma soprattutto sulle previsioni dettate dalla circolare del C.S.M. 13000/1999, le quali sarebbero state, nel caso di specie, disattese.

Segnatamente sotto il profilo della individuazione delle capacità direttive in capo agli aspiranti al conferimento delle funzioni di che trattasi, la posizione del dott. Gentile non si dimostrerebbe prevalente rispetto a quella vantata dall’odierno ricorrente, atteso che il controinteressato non avrebbe mai svolto tali funzioni.

Piuttosto, il curriculum del dott. Verdoliva – per come illustrato nel parere del competente Consiglio Giudiziario – sarebbe caratterizzato da un complesso di esperienze professionali e di incarichi maggiore (e maggiormente diversificato) rispetto a quello del dott. Gentile, sì da indurre a ritenere che il profilo di quest’ultimo si dimostri subvalente.

Per quanto concerne il profilo attitudinale, viene posto in evidenza come il dott. Gentile non abbia maturato alcuna esperienza in uffici diversi da quello partenopeo.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 160/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 10 e 12, del D.Lgs. 160/2006. Violazione e falsa applicazione dei paragrafi 5.2, 5.3, 5.4 e 6 della risoluzione del 21 novembre 2007 e della risoluzione del C.S.M. del 10 aprile 2008. Violazione e falsa applicazione delle norme che regolano il conferimento degli Uffici direttivi, nonché della Circolare del C.S.M. 13000/1999, come integrata dalla Circolare del 21 novembre 2007. Eccesso di potere rilevabile attraverso la ricorrenza delle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento.

Né, ai fini della valutazione della posizione del ricorrente, potrebbe assumere connotazione negativa il parere non favorevole espresso dal Consiglio Giudiziario di Napoli a causa del quale il C.S.M., con delibera del 28 giugno 1995, non aveva disposto la nomina del dott. Verdoliva a magistrato di Corte d’Appello, atteso che tale deliberato è stato annullato dal Consiglio di Stato con sentenza 4367 del 2001 (sottolineandosi, in proposito, come la sanzione disciplinare a fondamento di tale determinazione sia stato anch’essa annullata con sentenza disciplinare del 25 gennaio 1997).

Illustra poi il ricorrente le ragioni di critica dettagliatamente articolate con riferimento alle motivazioni che hanno orientato la preferenza della V Commissione e, quindi, del Plenum del C.S.M. in favore del dott. Gentile.

3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 160/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 10 e 12, del D.Lgs. 160/2006. Violazione e falsa applicazione dei paragrafi 5.2, 5.3, 5.4 e 6 della risoluzione del 21 novembre 2007 e della risoluzione del C.S.M. del 10 aprile 2008. Violazione e falsa applicazione delle norme che regolano il conferimento degli Uffici direttivi, nonché della Circolare del C.S.M. 13000/1999, come integrata dalla Circolare del 21 novembre 2007. Eccesso di potere rilevabile attraverso la ricorrenza delle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento.

Esclude, quindi, il ricorrente che la preferenza espressa in favore del controinteressato possa trovare legittimo fondamento nella maggiore anzianità da quest’ultimo vantata (peraltro, ragguagliata a soli due anni), attesa la collocazione residuale che tale parametro di valutazione ha assunto alla luce delle modificazioni introdotte alla circolare del C.S.M. 13000/1999.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 11, commi 2, 3, 4 e 5 del D.Lgs. 160/2006. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, commi 10 e 12, del D.Lgs. 160/2006. Violazione e falsa applicazione dei paragrafi 5.2, 5.3, 5.4 e 6 della risoluzione del 21 novembre 2007 e della risoluzione del C.S.M. del 10 aprile 2008. Violazione e falsa applicazione delle norme che regolano il conferimento degli Uffici direttivi, nonché della Circolare del C.S.M. 13000/1999, come integrata dalla Circolare del 21 novembre 2007. Eccesso di potere rilevabile attraverso la ricorrenza delle figure sintomatiche della carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, contraddittorietà, sviamento, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, disparità di trattamento.

Nell’osservare come ulteriori ragioni di preferenza del dott. Gentile siano state ravvisate dall’Organo di autogoverno nella maggiore conoscenza, da parte di quest’ultimo, del territorio di competenza dell’ufficio direttivo oggetto di conferimento, contesta il dott. Verdoliva la rilevanza di tale elemento, anche alla luce del carattere di temporaneità assunto dallo svolgimento delle funzioni direttive.

Conclude parte ricorrente insistendo per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti oggetto di censura.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dalla parte ricorrente, conclusivamente insistendo per la reiezione del gravame.

Analoghe conclusioni sono state esposte dal controinteressato dott. Gentile, parimenti costituitosi in giudizio.

Il ricorso viene ritenuto per la decisione alla pubblica udienza del 6 luglio 2011.

Motivi della decisione

In primo luogo, rileva il Collegio come la revoca del mandato dal controinteressato dott. Gentile conferito con atto del 10 agosto 2010 nei confronti dell’avv. Stefania Pisciotta (unitamente all’avv. Alfonso Pisciotta, peraltro medio tempore deceduto), di cui alla dichiarazione dello stesso dott. Gentile recante data 4 luglio 2011, non precluda la delibazione della presente controversia.

In tal senso milita, con dirimente chiarezza, la previsione dettata dal comma 3 dell’art. 301 c.p.c., alla stregua del quale "non sono cause d’interruzione la revoca della procura o la rinuncia ad essa".

1. Ciò doverosamente premesso, va innanzi tutto rammentato che le deliberazioni con le quali il C.S.M. conferisce uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati, ancorché espressione di attività amministrativa ampiamente discrezionale, non si sottraggono al sindacato giurisdizionale, quanto meno sotto il profilo della esistenza dei presupposti e congruità della motivazione, nonché dell’accertamento del nesso logico di conseguenzialità fra presupposti e conclusioni (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 3 febbraio 1996 n. 111 e 13 dicembre 1999 n. 1872), fermo restando che il riscontro di legittimità, che il giudice deve svolgere, è soltanto quello che può eventualmente emergere da gravi difetti degli atti stessi, che possano concretizzare il vizio di eccesso di potere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 1998, n. 555; T.A.R. Lazio, sez. I, 24 luglio 2008 n. 7361).

Deve, inoltre, tenersi conto della particolare posizione costituzionale del C.S.M., che comporta che la valutazione del giudice amministrativo possa soffermarsi esclusivamente sui profili sintomatici, senza in alcun modo impingere nel merito della scelta discrezionale dell’organo di autogoverno (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 5 maggio 1998 n. 749); al giudice amministrativo, quindi, non essendo consentito in alcun modo di sostituire il proprio giudizio a quello espresso dal Consiglio stesso (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 29 ottobre 2003, n. 5902).

Conseguentemente, la motivazione delle delibere del C.S.M, di conferimento di uffici direttivi e semidirettivi, deve essere tale da consentire di seguire la valutazione comparativa dei candidati rispetto ai vari elementi isolati in sede di emanazione delle norme di autodisciplina; ed è necessario che le valutazioni compiute siano non soltanto immuni da travisamento dei fatti, ma anche compatibili logicamente con la conclusione finale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 11 maggio 1994 n. 404).

In ordine alle modalità di comparazione degli aspiranti al conferimento delle funzioni di che trattasi, né le fonti primarie, né i criteri definiti dal Consiglio Superiore prescrivono che i candidati debbano essere posti a raffronto in modo analitico, con riferimento a ciascuno dei parametri prestabiliti (attitudine e merito; e, in via residuale, anzianità), ben potendo la comparazione risolversi in un giudizio complessivo unitario, frutto della valutazione integrata dei requisiti sopraindicati (Cons. Stato, sez. IV, 13 dicembre 1999 n. 1872).

Gli atti di conferimento degli incarichi non abbisognano, quindi, di una motivazione particolarmente estesa, essendo all’uopo sufficiente che risulti, anche in maniera sintetica, purché chiara, esplicita e coerente, che l’organo deliberante abbia proceduto all’apprezzamento complessivo dei candidati e si è convinto che uno di essi sia da preferire ad altri (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 7 aprile 1998 n. 555).

2. Come sopra individuato, alla stregua di un costante – quanto condivisibile – insegnamento giurisprudenziale, il quadro interpretativo che ha delimitato la latitudine espansiva dell’esercizio del sindacato giurisdizionale in argomento, la valutazione delle censure svolte dal ricorrente quanto all’apprezzamento comparativo delle posizioni degli aspiranti (nei limiti sopra indicati) merita di essere preceduta da una necessaria disamina in ordine alla modificazioni introdotte dal C.S.M. alla disciplina de qua.

2.1 Va al riguardo rammentato come il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi ai magistrati ordinari sia disciplinato dalla circolare 8 luglio 1999 n. 13000, secondo la quale (in un testo, peraltro, previgente rispetto alle modificazioni da ultimo introdotte, che verranno infra esaminate) i criteri a tale fine rilevanti riguardavano le attitudini, il merito e l’anzianità, "opportunamente integrati fra loro".

Se per "per attitudini si intende l’idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente – per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità – le funzioni direttive da conferire", la "capacità" è valutata in riferimento:

– al profilo professionale complessivo del candidato desunto dalla provata idoneità di dare adeguata risposta alla domanda di giustizia per operosità, per cultura, preparazione tecnicogiuridica ed equilibrio;

– alle doti organizzative desumibili dall’esercizio di funzioni dirigenziali anche in relazione alle concrete iniziative adottate per rendere più efficiente il lavoro dei magistrati e del personale addetto all’ufficio, nonché dalla validità dei metodi operativi e di gestione degli affari e dei servizi di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni non dirigenziali;

– alla conoscenza approfondita dell’ordinamento giudiziario, delle circolari del C.S.M. specialmente di quelle in materia tabellare e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonché delle norme che regolano lo status del personale giudiziario;

– al positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse;

– al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni di identica o analoga natura di quelle dell’ufficio da ricoprire, ovvero di livello pari o superiore.

Il requisito del "merito" è suscettibile di considerazione con riferimento:

– all’impegno valutato in riferimento alla qualità e quantità del lavoro svolto;

– alla concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni dirigenziali;

– alla puntualità e diligenza dimostrate nello svolgimento delle funzioni e nell’osservanza dei propri doveri;

– alla disponibilità dimostrata a far fronte alle esigenze dell’ufficio.

Quanto alla comparazione fra candidati, la Circolare precisa che essa è "effettuata al fine di preporre all’ufficio da ricoprire il candidato più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali".

Inoltre "le ragioni della scelta devono risultare in ogni caso da un’espressa motivazione, riferita specificamente anche ai requisiti di indipendenza e prestigio, nonché all’assenza di elementi negativi rispetto all’ufficio da ricoprire" (paragrafo 2, ultimo cpv.).

Secondo l’ormai consolidata elaborazione giurisprudenziale, la motivazione delle delibere del Consiglio deve essere tale da consentire di seguire la valutazione comparativa dei candidati rispetto ai vari elementi isolati in sede di emanazione delle norme di autodisciplina ed è necessario che le valutazioni compiute siano non soltanto immuni da travisamento dei fatti, ma anche compatibili logicamente con la conclusione finale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 9 maggio 1994 n. 404).

2.2 Di quanto sopra dato atto, va osservato come il provvedimento gravato sia intervenuto successivamente all’entrata in vigore della nuova normativa – di cui all’art. 12 del D.Lgs. 160/2006, come modificato dalla legge 111/2007 – per effetto della quale il parametro dell’anzianità ha ricevuto, ai fini del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive, una diversa considerazione.

È infatti mutato il significato di detto criterio, che non costituisce più uno dei canoni (insieme alle attitudini e al merito) di valutazione degli aspiranti, trovandosi invece ora configurato in termini di requisito di legittimazione per l’accesso all’ufficio direttivo o semidirettivo (come reso chiaro dal tenore letterale della disposizione, la quale per l’accesso alle varie funzioni richiede "il conseguimento almeno della (seconda, terza, quarta, ecc., a seconda delle funzioni) valutazione di professionalità").

Conseguentemente alle indicate modificazioni del quadro normativo di rango primario, con deliberazione del 21 novembre 2007 il C.S.M. ha introdotto talune "integrazioni" alla sopra citata circolare n. 13000/1999, resesi necessarie in conseguenza delle suddette modificazioni alla disciplina dell’ordinamento giudiziario.

Tale provvedimento consiliare, assunto nell’esercizio della potestà integrativosuppletiva dell’Organo di autogoverno, reca una corretta disamina delle innovazioni concernenti il requisito dell’anzianità, ormai configurato dalla legge in termini di mero "presupposto per la partecipazione al concorso" (conclusione – prosegue il C.S.M. – ulteriormente avvalorata dal contesto normativo attualmente vigente), ma non più idoneo a integrare un "criterio di valutazione".

In altri termini, lo stesso Organo di autogoverno, nel riconoscere che la circolare n. 13000/1999, nella parte concernente il criterio dell’anzianità, contrasta con la normativa primaria, individua un’antinomia cui dà soluzione affermando (al punto 6, n. 3) che il "paragrafo 1 – lettera C) – Anzianità (…) resta integralmente superato (…) con necessità di riconsiderare l’anzianità come requisito di legittimazione (…)".

Viene quindi a configurarsi, nel quadro della disciplina operante relativamente alla fattispecie all’esame, un "valore residuale dell’anzianità" (suscettibile di valutazione unitamente ai "livelli di positivo esercizio delle funzioni come requisito di ingresso per un’utile valutazione comparativa" e allo "spiccato rilievo"; cfr. parr. 5.2, 5.3 e 5.4), del quale l’Organo di autogoverno ha stabilito di tener conto quale "valore aggiunto", in termini di capacità professionale e profilo attitudinale, da attribuire al "durevole esercizio positivo delle funzioni e alla costante capacità professionale", in modo da determinare e circoscrivere – in astratto – "l’ambito di aspiranti che in una fase preliminare possono essere posti tra loro in significativa ed utile valutazione comparativa".

Di qui, la regola che l’anzianità opera "tra i legittimati, come parametro di acquisizione di una minima ulteriore esperienza maturata ritenuta sufficiente ad assicurare una adeguata idoneità e capacità per la conduzione e gestione di un ufficio direttivo" (punto 6, n. 3, delib. 21 novembre 2007).

3. Nella fattispecie, dall’impugnata delibera risultano evidenziati gli elementi che, a seguito della valutazione comparativa tra i candidati, hanno condotto ad una conclusiva valutazione di preferibilità per la posizione vantata dal dott. Gentile.

Va al riguardo rammentato come la V Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura abbia rassegnato al Plenum dell’Organo di autogoverno due proposte:

– la prima delle quali (relatore il Cons. Carrelli Palombi) ha ritenuto prevalente la posizione vantata dal controinteressato dott. Gentile;

– mentre la seconda (relatore il Cons. Ferri) ha diversamente valorizzato in maniera eminente la posizione del ricorrente dott. Verdoliva.

In esito alla votazione espressa dalla Commissione, è prevalsa la proposta A (in favore del dott. Gentile) per quattro voti contro due; proposta che, successivamente, ha conseguito il maggior numero di preferenze in esito alla votazione tenutasi presso il Plenum del Consiglio nella seduta dell’8 luglio 2010, conclusivamente pervenendosi alla designazione del controinteressato ai fini del conferimento dell’ufficio direttivo di che trattasi.

3.1 Ciò osservato, si rivela opportuno evidenziare i profili professionali dei magistrati interessati, per come tratteggiati nelle relazioni sopra indicati.

Dott. Gentile:

Nominato con D.M. 27 marzo 1975, ha svolto le funzioni di Pretore a Campi Salentina dal 14 settembre 1976, a Guardia Sanframondi dal 19 settembre 1979 ed a Salerno dal 31 gennaio 1984 e di Sostituto Procuratore per i Minorenni di Napoli dal 26 maggio 1986.

Nel parere attitudinale reso l’8 febbraio 2010 dal Consiglio Giudiziario di Napoli viene evidenziato:

– lo svolgimento di funzioni vicarie presso la Procura Minori in occasione di periodi di congedo del Procuratore e di reggenza del predetto ufficio dal 24 maggio al 10 ottobre 1996 e dall’8 gennaio al 15 febbraio 1997;

– l’attività di coordinamento dei tirocini per uditori giudiziari;

– la costante disponibilità ad ogni esigenza dell’ufficio;

– la partecipazione a seminari e convegni.

Definito magistrato di "altissimo livello e preparazione, d’intuito giuridico non comune, pronto nell’individuare nelle questioni intricate i nodi da sciogliere,… dotato di grande equilibrio e di notevole umanità", nel periodo di svolgimento delle funzioni vicarie ha mantenuto "con tutti i collaboratori rapporti di cordialità e di comprensione, uniformandosi alle direttive del capo dell’ufficio e suggerendo, quando richiesto, interventi appropriati ed utili nella distribuzione del lavoro e nella risoluzione di conflitti interni del personale".

Produttività media "più alta dell’ufficio".

Dott. Verdoliva:

Nominato con D.M. 30 dicembre 1977, è stato Pretore a Cariati dal 17 febbraio 1979, a Torre Annunziata dall’8 novembre 1984 e poi a Napoli; Sostituto Procuratore ad Avellino dal 9 gennaio 1990; Sostituto Procuratore presso il Tribunale dei Minori di Salerno dal 20 settembre 1994 e, dal 26 agosto 2005, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori di Sassari.

Il parere rassegnato dal Consiglio Giudiziario di Cagliari in data 9 novembre 2009 ha fornito informazioni positive.

Viene dato atto delle pregresse vicende che hanno interessato il magistrato – condanna disciplinare poi cassata dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione; diniego di nomina a magistrato di Corte d’Appello, annullato con sentenza del Consiglio di Stato – sottolineandosi, sulla base del parere del Consiglio Giudiziario di Cagliari del 3 febbraio 2006 (per le funzioni direttive superiori) l’ineccepibile laboriosità e diligenza del dott. Verdoliva, nonché l’ottima capacità di lavoro del medesimo ed il costante impegno nel disbrigo degli affari d’ufficio.

Nell’evidenziare come il magistrato abbia rivelato "puntualità, impegno nel disbrigo degli affari, chiarezza e precisione dei richiami giurisprudenziali nella redazione dei provvedimenti, efficiente apporto nell’organizzazione dell’ufficio minorile sia con riferimento alle incombenze burocratiche della dirigenza che alla conduzione delle indagini ed alla produttività, creazione di una moderna rete informatica" (con svolgimento dell’incarico di referente informatico per il distretto di Salerno), viene altresì posto in luce che il dott. Verdoliva ha dimostrato "una particolare attitudine alle funzioni requirenti e per l’attività giudiziaria nel settore penale in generale, unitamente alla positiva evoluzione delle capacità organizzative".

Presso la Procura di Salerno, "pur continuando a svolgere il lavoro di indagine e di udienza, ha fornito un ulteriore apporto all’ufficio, creando una modernissima rete informatica".

Le statistiche, aggiornate al 2009, "denotano una buona produttività, accompagnata sempre dalla capacità di smaltimento delle sopravvenienze"

3.2 Nella proposta di maggioranza, la figura professionale del dott. Verdoliva (anch’egli specializzato nel settore requirente minorile, sia come sostituto, sia come direttivo) è stata ritenuta subvalente rispetto a quella del controinteressato dott. Gentile in quanto "non può essere espresso un parere completamente favorevole in ordine all’esperienza direttiva maturata e perciò non può prevalere sul dott. Gentile. Il suo profilo, infatti, risulta privo di quelle brillanti caratteristiche manifestate dal proposto. Basti pensare che il parere attitudinale specifico del Consiglio Giudiziario di Cagliari del 9.11.2009 segnala che il dott. Verdoliva ha dato prova, nell’espletamento delle funzioni di Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Sassari, di una capacità organizzativa e direttiva "adeguata alle ridotte dimensioni dell’ufficio’, ed ha concluso che la positività del giudizio di permanenza nella direzione del piccolo ufficio di Sassari (un procuratore e due sostituti). Orbene, un tale giudizio non consente la formulazione di una proposta per un ufficio di dimensioni molto maggiori quale quello partenopeo, non avendo la gestione del magistrato dato i risultati auspicati e per tale ragione va preferito il dott. Gentile per un ufficio come quello in questione, di cui ben conosce la complessa e difficile realtà della geografia criminalità minorile, che presenta aspetti non comuni di collegamento con la criminalità organizzata locale".

4. Alla stregua degli elementi in precedenza esposti, la determinazione gravata non sfugge a censura: l’esercizio del potere discrezionale di scelta da parte del C.S.M. dimostrandosi, nella fattispecie, non indenne da mende sotto il profilo dell’inadeguato apprezzamento degli elementi valutativi pertinenti ai profili professionali dei due candidati, nonché dell’inesatta applicazione delle coordinate di riferimento promananti, ai fini della ponderazione delle posizioni degli aspiranti al conferimento di posizioni direttive, dalle stesse Circolari del Consiglio ratione materiae operanti.

4.1 In primo luogo, non ha trovato adeguata considerazione il profilo dell’attitudine specifica alle funzioni da conferire, che pure la riportata Circolare 13000/1999 (per come successivamente modificata ed integrata) indica quale fondamentale parametro di riferimento nel quadro della selezione dei magistrati.

In tal senso, valenza concretamente premiante rispetto al profilo vantato dal ricorrente nei confronti del dott. Gentile avrebbe dovuto essere – necessariamente – annessa alle esperienze professionali dal dott. Verdoliva maturate nello svolgimento di funzioni direttive presso un Ufficio di Procura, che il controinteressato non annovera nel suo curriculum, laddove non si consideri il disimpegno – peraltro di brevissima durata – di funzioni vicarie in assenza del titolare dell’Ufficio di appartenenza.

Va subito sgombrato il campo dall’affermazione (esplicitata nella relazione di maggioranza poi approvata dal Plenum del Consiglio), per cui la titolarità della Procura presso il Tribunale dei Minori di Sassari, in ragione della ridotta configurazione dimensionale dell’Ufficio, non rivestirebbe carattere dirimente ai fini della individuazione della specifica attitudine al conferimento della posizione direttiva di che trattasi (presso il Tribunale dei Minori di Napoli).

Se non trova elementi di documentale riscontro il rilievo per cui "la gestione del magistrato" presso la Procura sassarese non avrebbe "dato i risultati auspicati", neppure è dato condividere il percorso logico (fondato su presupposti affatto indimostrati; e probabilmente indimostrabili) che ha indotto l’Organo di autogoverno ad esprimere un giudizio di inadeguatezza attitudinale del ricorrente soltanto in ragione del non comparabile rilievo dimensionale dell’Ufficio di Procura partenopeo rispetto a quello sardo, in atto diretto dal dott. Verdoliva.

Tale ragionamento – ove spinto alle estreme, ma logicamente coerenti, conseguenze – indurrebbe a ritenere che uffici giudiziari di particolare rilevanza, segnatamente ove posti in realtà particolarmente complesse in ragione delle problematiche ivi esistenti, non possano essere affidati se non a magistrati che dimostrino una consistente, quanto prolungata, consuetudine operativa nell’ambito geografico di pertinenza: venendo, per l’effetto, ad introdursi un elemento chiaramente "distorsivo" rispetto ai parametri di riferimento che lo stesso C.S.M. ha posto ai fini del conferimento delle funzioni direttive.

In precedenti circostanze (cfr. sent. 8 novembre 2010 n. 33253), questa Sezione ha avuto modo di sottolineare il carattere di estraneità – rispetto all’applicabile disciplina di riferimento – rinvenibile nella rilevanza annessa ad un criterio puramente "localistico", suscettibile di risolversi in un privilegio (immotivatamente) accordato ai candidati della sede interessata dall’attribuzione di funzioni, con evidente vulnus inflitto al criterio costituzionale di buon andamento dell’Amministrazione, il cui perseguimento è veicolato attraverso la scelta del migliore candidato per la copertura dell’ufficio e non già di quello da più tempo radicato nella sede.

Se l’esercizio del potere di scelta in materia rimesso all’Organo di autogoverno transita attraverso lo svolgimento di una adeguata, diffusa e rigorosamente motivata comparazione fra le esperienze professionali esibite da tutti i candidati, viene allora in considerazione l’esigenza che trovi compiuta attuazione l’attribuzione di un necessario peso (non soltanto alla prolungata e positiva direzione di uffici ricadenti nel medesimo plesso funzionale messo a concorso, ma anche) alla pluralità delle funzioni esercitate: escludendosi che la prima possa ritenersi ex se prevalente, in quanto sintomatica della necessaria attitudine professionale, rispetto ad esperienze di carriera (segnatamente maturate nello svolgimento di funzioni direttive) maturate in ambiti locali diversi.

4.2 È ben vero che, come il Collegio certamente non ignora, l’omesso svolgimento di funzioni direttive o semidirettive non può costituire un elemento dirimente ai fini del conferimento di uffici, atteso che tale conclusione condurrebbe a consentire la nomina, nei procedimenti ove vi sia almeno un aspirante titolare (o che sia stato titolare) di incarico di analoga natura, solo nei confronti di quel determinato candidato, quasi si trattasse di una sorta di "riserva" o di "mobilità orizzontale"; ponendosi tale conclusione in contrasto con le finalità della disciplina di riferimento, incentrata sulla selezione del magistrato "più idoneo per attitudini, merito e anzianità, avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare ed, eventualmente, a particolari profili ambientali".

Tuttavia, la stessa disciplina di riferimento attribuisce rilievo, nell’ambito del procedimento valutativo e comparativo, allo svolgimento di funzioni direttive o semidirettive: sicché, nella valutazione comparativa, il giudizio di prevalenza attribuito al candidato che non abbia mai svolto le funzioni in discorso deve necessariamente agganciarsi al positivo riscontro di diversi – e più elevati – profili attitudinali e di meritevolezza, tali da giustificare la prevalenza.

In altri termini, ove concorrano al conferimento di un posto direttivo, come nella fattispecie in esame, un candidato che per lungo tempo abbia svolto funzioni direttive, peraltro omologhe, ed un candidato che non abbia mai svolto funzioni direttive o semidirettive:

– se, da un lato, il primo non deve necessariamente prevalere

– dall’altro, l’eventuale preferenza accordata al secondo deve risultare dalla valutazione di una pluralità di elementi concreti, integranti una motivazione tale da fornire un’esaustiva rappresentazione del perché lo svolgimento pregresso delle funzioni direttive o semidirettive sia recessivo rispetto agli ulteriori profili di cui, in esclusiva o in misura del tutto prevalente, sia in possesso l’altro candidato.

In tale ottica, viene a configurarsi un obbligo "rafforzato" di motivazione, nel senso che quest’ultima deve dare conto di quali siano i profili attitudinali e di merito di cui il candidato privo di pregresse esperienze direttive abbia esclusivo o maggior possesso rispetto all’altro candidato ed in che modo tali profili siano idonei ad attribuire allo stesso prevalenza in quanto lo rendono più idoneo avuto riguardo alle esigenze funzionali da soddisfare.

Infatti, occorre ribadire che l’art. 12, comma 10, del D.Lgs. 160/2006 prevede, per il conferimento dell’incarico in discorso, la specifica valutazione delle pregresse esperienze di direzione; mentre la circolare n. 13000 dell’8 luglio 1999 (in tema di conferimento di uffici direttivi), indica, da un lato, che per attitudini si intende l’idoneità dell’aspirante ad esercitare degnamente – per requisiti di indipendenza, prestigio e capacità – le funzioni direttive da conferire e la capacità è valutata, tra l’altro, con riferimento al positivo esercizio, specie se in epoca non remota e per un tempo adeguato, di funzioni di identica o analoga natura di quelle dell’ufficio da ricoprire, dall’altro, che per merito si intende anche la concreta capacità organizzativa di cui il candidato abbia dato prova nell’esercizio di funzioni dirigenziali.

Sul punto, la proposta dalla V Commissione resa in favore del dott. Gentile (poi "premiata" in sede di votazione al Plenum), non offre alcun dirimente elemento di apprezzamento, atteso che la posizione del suddetto controinteressato (valutata richiamandosi alle considerazioni espresse nel parere attitudinale dell’8 febbraio 2010) non risulta connotata, per quanto concerne le attitudini organizzative e/ gestionali, da incontroversi e spiccanti profili di preferibilità (che, fra l’altro, il magistrato non avrebbe potuto dimostrare, se non nei brevi periodi di reggenza dell’ufficio di Procura partenopeo che il medesimo ha svolto).

Né, analogamente, la preferenza accordata al dott. Gentile appare, sotto il profilo della logica concludenza argomentativa, adeguatamente supportata dalla considerazione (pure sottolineata nella proposta di maggioranza della V Commissione), secondo cui il suindicato magistrato "completa la sua attitudine dirigenziale nel ruolo di componente della Commissione di Sorveglianza sugli Archivi della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Napoli, incarico che ricopre fin dal 1994": elemento, questo, che con ogni evidenza non si pone con carattere di spiccata differenzialità al fine di argomentare la "migliore" attitudine del dott. Gentile al fine di ricoprire così delicate funzioni direttive.

5. La subvalenza annessa al profilo professionale del dott. Verdoliva rispetto a quello vantato dall’odierno controinteressato viene a dimostrarsi, alla stregua di quanto precedentemente osservato, fondata su elementi:

– in parte estranei ad una corretta attuazione dei criteri dallo stesso C.S.M. fissati (in sede di autolimitazione) per il conferimento di funzioni direttive;

– in parte attributari di una ingiustificabile pretermissione dei precedenti di carriera del ricorrente, i quali – segnatamente per quanto riguarda il pregresso svolgimento di funzioni direttive (esperienza professionale, quest’ultima, non vantata dal dott. Gentile) – avrebbero meritato ben diversa considerazione in sede di apprezzamento delle attitudini specifiche a ricoprire la posizione messa a concorso.

Le considerazioni precedentemente svolte impongono, alla luce dei rilevati profili inficianti la correttezza del percorso logico che ha condotto alla designazione dell’odierno controinteressato, ad annullare gli atti con esso sottoposto a censura.

In tali limiti – e con riserva di successive determinazioni ad opera dell’organo di autogoverno, al quale è conseguentemente rimessa una rinnovata valutazione della posizione dell’odierno ricorrente; e, con essa, l’ostensione di un apparato motivazionale che ne qualifichi il giudizio relativamente alle funzioni direttive alle quali quest’ultimo ha dimostrato di aspirare – il ricorso merita accoglimento: per l’effetto imponendosi l’annullamento degli atti con esso gravati.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima) accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso indicato in epigrafe e, per l’effetto, in tali limiti annulla gli atti con esso impugnati.

Condanna il Ministero della Giustizia ed il controinteressato dott. Gentile Roberto al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente dott. V.F., rispettivamente in ragione di Euro Euro 1.000,00 (euro mille/00) per ciascuna delle anzidette parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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