T.A.R. Lazio Roma Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 6554 Ordinamento giudiziario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato il 27 febbraio 2010 e depositato l’11 marzo 2010 e motivi aggiunti notificati il 10 maggio 2010 e depositati il 31 maggio 2010, Caterina Di Martino ha impugnato gli atti e provvedimenti in epigrafe meglio specificati.

La ricorrente, magistrato ordinario con funzioni di giudice della II Sezione civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, assegnata tabellarmente alla Sezione lavoro del medesimo Tribunale, ha partecipato alla procedura concorsuale per l’assegnazione, mediante tramutamento di sede e/o funzioni, di un posto di giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicato, tra altri, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura del 24 luglio 2009, integrata con deliberazione del 28 luglio 2009.

All’esito delle valutazioni della III Commissione consiliare permanente, ha conseguito complessivi punti 11, risultando quindi postergata a Nunzia Tesone, magistrato ordinario con funzioni di giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valentia, prima graduata con punti 13,5 e alle altre candidate Daniela Ammendola e Gabriella Piantadosi.

Con deliberazione del Plenum del Consiglio superiore della magistratura, adottata nella seduta del 2 dicembre 2009, esaminate e disattese motivatamente le osservazioni presentate dalla Di Martino, è stato quindi disposto il trasferimento della controinteressata Nunzia Tesone sul posto richiesto.

Con il ricorso sono state dedotte le seguenti censure:

A) Sull’errata attribuzione del giusto punteggio alla ricorrente

1) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione ed errata applicazione della circolare n. 12046 dell’8 giugno 2009. Violazione della deliberazione n. 16479 del 24 luglio 2009. Violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990. Difetto di motivazione e motivazione insufficiente. Carenza di istruttoria. Errata valutazione dei presupposti di fatto e diritto. Violazione del giusto procedimento. Disparità di trattamento. Illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.

Alla ricorrente, che ha svolto funzioni di giudice del lavoro in via esclusiva e prevalente (quanto a periodo di assegnazione alla sede staccata di Marcianise) dovevano essere attribuiti, oltre a 1 punto per il primo biennio, almeno altri punti 0,50 per il biennio successivo, e quindi complessivi punti 1,5 mentre invece nella graduatoria definitiva non le è stato addirittura attribuito alcun punto per tale elemento.

2) Identiche censure di cui al n. 1) sotto altro profilo.

Non è stato riconosciuto alla ricorrente il punteggio aggiuntivo (sino a 2 punti) per le specifiche doti di capacità rispetto alle funzioni del posto da assegnare, in spregio all’esercizio esclusivo delle funzioni di giudice del lavoro, e di quello prevalente durante l’applicazione alla sede di Marcianise, e ai brillanti risultati conseguiti in ordine all’abbattimento dell’arretrato, in relazione alla grande laboriosità dispiegata, nonché alla qualificata competenza specialistica acquisita e alle eccellenti capacità professionali, trattandosi peraltro di tramutamento su posto su cui è tabellarmente assegnata la stessa ricorrente.

3) Identiche censure di cui al n. 1 sotto altro profilo.

Alla ricorrente non sono stati nemmeno attribuiti punti 0,50 per la pur documentata frequenza dei corsi di preparazione ex art. 21 comma 4 della legge n. 533/1973.

4) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per carenza assoluta di motivazione, manifesta illogicità, genericità, violazione dei principi del giusto procedimento, carenza dei presupposti.

L’omessa attribuzione dei punteggi aggiuntivi rivendicati non è sorretta da alcuna motivazione, del pari carente in ordine alle osservazioni presentate dalla ricorrente.

In effetti andavano riconosciuti complessivi punti 15 (punti 1 per la particolare idoneità in ordine al posto richiesto; punti 1 per esercizio attuale delle funzioni relative al posto richiesto; punti 1,5 per esercizio attuale in via esclusiva e/o prevalente per più bienni di funzioni lavoristiche; punti 0,5 per partecipazione ai corsi; punti 2 per specifiche doti di capacità; punti 2 per impegno particolare, punti 7 per anzianità), a fronte dei punti 11 assegnati.

B) Sull’errata attribuzione del giusto punteggio alla controinteressata Tesone

5)) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione ed errata applicazione della circolare n. 12046 dell’8 giugno 2009. Violazione della deliberazione n. 16479 del 24 luglio 2009. Violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990. Difetto di motivazione e motivazione insufficiente. Carenza di istruttoria. Errata valutazione dei presupposti di fatto e diritto. Violazione del giusto procedimento. Disparità di trattamento. Illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.

Alla controinteressata sarebbe stato "duplicato" il punteggio per l’esercizio esclusivo delle funzioni di giudice del lavoro (2 punti anziché 1).

Con i motivi aggiunti, notificati dopo il deposito della documentazione a seguito della costituzione delle Autorità statali e della controinteressata Tesone, sono state dedotte le seguenti ulteriori censure:

1) Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dell’art. 21 septies legge n. 241/1990. Nullità e inesistenza giuridica per mancata sottoscrizione.

La deliberazione consiliare e i verbali della III Commissione sono privi di sottoscrizione, e quindi nulli.

Sui verbali della III Commissione consiliare.

2) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Motivazione inesistente. Assenza di istruttoria. Abnormità, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.

Le copie dei verbali della III Commissione contengono alcuni "omissis" e comunque confermano il già denunciato difetto di motivazione sia in ordine all’attribuzione dei punteggi che alle osservazioni formulate in sede procedimentale dalla ricorrente.

Inoltre l’esame delle dieci domande di tramutamento ha impegnato appena un’ora e quindici minuti, e quindi appena 7,15 minuti per ciascun candidato, laddove l’esame delle osservazioni della ricorrente ha impegnato la commissione consiliare per circa tre ore.

Sulla deliberazione del Plenum del C.S.M.

3) Violazione degli artt. 3 e 97 Cost. Violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990. Motivazione inesistente. Assenza di istruttoria. Abnormità, illogicità e contraddittorietà dell’azione amministrativa. Ingiustizia manifesta.

La motivazione relativa alle ragioni per cui sono state disattese le osservazioni della ricorrente è carente, poiché da conto solo del disconoscimento del punteggio per le specifiche doti di capacità, non anche della mancata attribuzione del punteggio ulteriore per il biennio successivo al primo di esercizio esclusivo e/o prevalente delle funzioni.

4) Identiche censure di cui al n. 3) sotto altro profilo.

E’ peraltro carente la stessa motivazione concernente la mancata attribuzione del punteggio per le specifiche doti di capacità, poiché lo stesso, alla stregua degli elementi oggettivi già evidenziati in ricorso e ribaditi (esercizio esclusivo delle funzioni di giudice del lavoro, e prevalente durante l’applicazione alla sede di Marcianise; brillanti risultati conseguiti in ordine all’abbattimento dell’arretrato, in relazione alla grande laboriosità dispiegata; qualificata competenza specialistica acquisita; eccellenti capacità professionali, trattandosi peraltro di tramutamento su posto su cui è tabellarmente assegnata la stessa ricorrente), non poteva essere disconosciuto.

5) Identica censura di cui al n. 3) sotto altro profilo.

Affatto priva di motivazione è la mancata attribuzione del punteggio per i corsi di preparazione specialistica documentati.

Nel giudizio si sono costituite le Autorità intimate che, con memoria difensiva dell’Avvocatura generale dello Stato depositata il 21 febbraio 2011, hanno dedotto l’infondatezza del ricorso e dei motivi aggiunti in base ai rilievi di seguito sintetizzati:

a) tanto alla ricorrente quanto alla controinteressata sono stati attribuiti punti 1 per il parametro di cui al par. XXI punto 1 A lettera b) (doti di capacità rivelatrici di particolare idoneità a ricoprire l’ufficio nella sede richiesta), nonché punti 1 per il parametro di cui al par. XXI punto 1 B lettera a) (esercizio attuale di attività giurisdizionale in materia di lavoro in via esclusiva o prevalente): non è pertanto vero che vi sia stata duplicazione di punteggio in favore della controinteressata;

b) il punteggio di cui al par. XXI punto 1 B lettera d) (specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste) costituisce oggetto di insindacabili valutazioni discrezionali dell’Organo di autogoverno, non essendo consequenziale al riconoscimento degli altri punteggi relativi alla capacità e all’esercizio attuale delle funzioni; sul punto il Consiglio superiore ha motivato in modo esauriente la mancata attribuzione dei rivendicati punti 2, peraltro non riconosciuti nemmeno alla controinteressata;

c) esclusa l’attribuzione dei 2 punti per le specifiche doti di capacità, l’eventuale riconoscimento di ulteriori punti 1 per il secondo biennio di esercizio esclusivo o prevalente di funzioni lavoristiche e di punti 0.5 per i corsi di cui all’art. 21 comma 4 della legge n. 533/1973, non consentirebbe alla ricorrente di sopravanzare la controinteressata, potendo essa al più conseguire punti 12,5 inferiori a punti 13,5 sui quali incide l’incontestato e incontestabile punteggio riconosciuto alla controinteressata per salvaguardia del nucleo familiare di cui ai par. XIIIXIV e XXI punto 4 della circolare;

e) alla ricorrente sono state consegnate copie degli atti della procedura con i riferimenti relativi alla sua posizione, onde sono infondate le censure relative alla regolarità formale degli atti.

A sua volta la controinteressata, con unico atto notificato il 20 marzo 2010 e depositato il 26 marzo 2010, dedotta l’infondatezza del ricorso in base a rilievi consimili a quelli svolti dall’Avvocatura generale dello Stato, ha proposto ricorso incidentale condizionato all’esame favorevole del ricorso principale, diretto all’annullamento degli atti della procedura nella parte in cui non hanno riconosciuto ad essa punti 2 per le specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste (di cui al par. XXI punto 1 B lettera d), che a fortiori non potrebbero non esserle assegnati considerando la specificità ed esclusività delle funzioni lavoristiche svolte presso la Sezione lavoro del Tribunale di Vibo Valenzia, e gli elementi oltremodo positivi in ordine al merito desumibili dai pareri dal Capo dell’Ufficio e del Consiglio Giudiziario.

All’udienza pubblica del 23 marzo 2011 il ricorso è stato discusso e riservato per la decisione.

Motivi della decisione

1.) Nell’ordine logicogiuridico il Tribunale ritiene prioritario l’esame del ricorso principale rispetto a quello del ricorso incidentale.

E’ noto che in linea generale il ricorso incidentale, in quanto preordinato a precludere l’accoglimento del ricorso principale, opera dal punto di vista sostanziale quale eccezione e come tale di norma va esaminato in via pregiudiziale rispetto al ricorso principale (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2010, n. 6510; vedi Sez. VI,16 febbraio 2010, n. 850 e Sez. IV, 24 marzo 2009, n. 1772), salvo il concreto apprezzamento di esigenze di logica ed economia processuale che giustifichino un diverso ordine (Cons. Stato, Sez. VI, 19 giugno 2009, n. 4147 e Sez. IV, 12 giugno 2009, n. 3696).

Nel caso di specie, il ricorso incidentale si presenta però come strettamente connesso, quanto all’interesse sotteso alla sua cognizione, all’accoglimento delle censure del ricorso principale intese all’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui di al par. XXI punto 1 B lettera d) della circolare n. 12046 dell’8 giugno 2009, integrata con deliberazione del 2 luglio 2009 (sino a massimo di 2 punti per specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste), in quanto proposto espressamente "per scrupolo difensivo e in via subordinata" e sul rilievo che "…ove l’On.le Tar dovesse ritenere fondata la censura proposta dalla dott.ssa Di Martino per l’attribuzione del punteggio previsto dalla surrichiamata lettera d), a maggior ragione la delibera dovrebbe ritenersi illegittima nella parte in cui non assegna alcun punteggio alla dott.ssa Tesone per tale parametro di valutazione".

L’interesse all’esame del ricorso incidentale è pertanto dichiaratamente, oltre che logicamente, subordinato al favorevole esame del ricorso principale nella parte in cui censura la mancata attribuzione del suddetto punteggio aggiuntivo, onde nel caso di specie si tratta di ricorso incidentale condizionato, non dissimile sotto questo aspetto dall’appello incidentale condizionato che com’è noto "…costituisce il rimedio volto ad eliminare la soccombenza dell’appellato nei confronti dell’appellante, e si pone quale strumento geneticamente subordinato rispetto alla proposizione del ricorso principale ed allo scopo principale di paralizzare l’azione ex adverso proposta, per l’ipotesi della sua ritenuta fondatezza in sede di gravame, secondo la logica della c.d. impugnazione condizionata… (onde)… all’infondatezza dell’appello principale non può che conseguire la dichiarazione di improcedibilità, per difetto di interesse, dell’appello incidentale condizionato" (Cons. Stato, Sez. V 10 novembre 2010, n. 8006).

1.1) Quanto all’esame del ricorso principale, devono anzitutto disattendersi le più radicali e assorbenti censure dedotte con il primo e secondo motivo aggiunto, imperniate su invocate carenze strutturali degli atti impugnati (mancata sottoscrizione della deliberazione consiliare e dei verbali n. 3051 dell’11 novembre 2009 e n. 3054 del 17 novembre 2009 della III Commissione consiliare permanente), nonché sul rilievo dell’esistenza di parti omissate nei verbali rilasciati e sull’incongruità dei tempi di lavoro della commissione.

Alla ricorrente, come esattamente osservato dall’Avvocatura generale dello Stato, sono state rilasciate copie degli atti, sulle quali figura l’indicazione "F.to Il Presidente" "F.to Il Magistrato segretario" quanto alla deliberazione consiliare, e "F.to Il Presidente (Alfredo Pompeo Viola" e "F.to Il Segretario (Mariano Mascagna)" quanto ai verbali della commissione.

Trattandosi, appunto, di copie, ossia di riproduzioni, peraltro non fotostatiche, degli originali degli atti esistenti presso gli uffici di segreteria del Consiglio superiore della magistratura, dalle stesse non può desumersi la carenza di sottoscrizione degli originali, e quindi la carenza di un requisito strutturale.

Analogamente nessun vizio invalidante può desumersi dalla circostanza che le copie dei verbali contengano parti "omissate" più o meno estese, relative secondo l’assunto dell’Avvocatura generale dello Stato a parti non concernenti la ricorrente, posto che l’attribuzione dei punteggi risulta dalle schede analitiche, riferite alla controinteressata, alla ricorrente e alle altre due parti intimate – documentazione esibita dalla stessa ricorrente- dalle quali può compiutamente ricostruirsi quali siano i punteggi e per quali voci essi siano stati attribuiti; mentre, in ordine all’esame delle osservazioni della ricorrente, al di là dei rilievi della commissione consiliare, vi è motivazione diffusa nella deliberazione consiliare, oggetto delle censure di cui al terzo motivo aggiunto.

Del pari nessun profilo di carente istruttoria può desumersi dai "tempi" di svolgimento dei lavori della III Commissione consiliare permanente (il verbale n. 3051 dell’11 novembre 2009, che da atto dell’apertura della seduta alle ore 15,15 e della sua chiusura alle ore 16.30, e il verbale del 17 novembre 2009, che da atto dell’apertura della seduta alle ore 9,22 e della chiusura alle ore 12,05) che appaiono del tutto congrui in considerazione della specifica competenza della commissione, del numero non elevato dei candidati, della griglia valutativa preordinata attraverso le schede analitiche esibite dalla stessa ricorrente quanto alla seduta dell’11 novembre 2009, nonché della circostanza che le osservazioni della ricorrente costituivano solo uno dei punti dell’ordine del giorno della commissione (il n. 5 – 661/CD/2009) quanto alla seduta del 17 novembre 2009.

1.2) L’esame delle ulteriori censure dedotte con il ricorso principale e con i motivi aggiunti richiede un preliminare chiarimento in ordine ai punteggi attribuiti alla ricorrente e alla controinteressata, come desumibili dalle schede analitiche.

Tali schede suddividono i punteggi secondo voci, a loro volta esplicate da una "legenda" in calce.

La voce "A" attiene al parametro di cui al par. XXI punto 1 A lettera b) (attitudini "valutate con riferimento alle doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a ricoprire l’ufficio nella sede richiesta") per il quale è riconosciuto 1 punto;

La voce "A1" riguarda il parametro di cui al par. XXI punto 1 A lettera a) (attitudini "valutate con riferimento all’esercizio attuale di funzioni analoghe (giudicanti o requirenti)", per il quale è prevista l’assegnazione di 1 punto;

La voce "A2" concerne il parametro di cui al par. XXI punto 1 B lettera a) (attitudini specifiche desunte da "esercizio attuale di attività giurisdizionale in materia di lavoro in via esclusiva o prevalente") per il quale sono riconosciuti punti 1 "per i primi due anni" e punti 0.50 "per ogni biennio successivo" sino a "complessivi punti 2".

La voce "A3" attiene al parametro di cui al par. XXI punto 1 B lettera c) ("partecipazione ai corsi di cui al comma 4 dell’art. 21 della legge 11 agosto 1973 n. 533), per il quale sono previsti punti 0.50.

La voce "A4" riguarda il parametro di cui al par. XXI punto 1 B lettera d) ("specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, desunte anche dall’esercizio prevalente, pur se non esclusivo, di attività giurisdizionale in materia di lavoro") per cui sono attribuibili "fino a punti 2".

La voce "B" concerne il parametro di cui al par. XXI punto 5 lettera a) ("impegno particolare dimostrato dal magistrato nell’esercizio dell’attività giudiziaria"), cui possono essere assegnati "fino a punti 2".

La voce "C" riguarda lo stato di salute del magistrato di cui al par. XXI punto 2 (che rinvia al par. IX punto 1 lettere a1) e a2), con riconoscimento di 2 punti.

La voce "D" attiene allo stato di salute dei familiari del magistrato di cui al par. XXI punto 3 (che rinvia al par. XI punto 1), punto 1.1) e punto 1.2) lettere a1 e a2) con attribuzione di punti 1 per le varie situazioni ivi contemplate.

La voce "E’ riguarda la salvaguardia dell’unità familiare di cui al par. XXI punto 4 (che rinvia ai par. XIII e XIV) con assegnazione di punti 1 triplicabile sino a punti 3.

La voce "F" concerne i punteggi attribuibili per la provenienza da sedi disagiate (par. XXI punto 5 lettera b).

L’anzianità è computata ai sensi del par. XXI punto 6, dalla data del decreto di nomina a magistrato ordinario, in ragione di punti 1 per ogni annoi o frazione superiore a sei mesi.

1.3) Orbene, alla stregua della preliminare chiarificazione in ordine ai punteggi parziali, deve anzitutto escludersi la fondatezza della censura dedotta con il quinto motivo di ricorso.

In effetti alla controinteressata e ricorrente incidentale sono stati riconosciuti, secondo quanto evidenziato dalla scheda analitica:

punti 1 per la voce A

punti 1 per la voce A1

punti 1 per la voce A2

punti 0.5 per la voce A3

nessun punto per le voci A4, C, D, F

punti 2 per la voce B

punti 3 per la voce E.

Non vi è stata quindi alcuna "duplicazione" di punteggi, posto che i punti 1 per la voce A attengono alle doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a ricoprire l’ufficio nella sede richiesta, di cui al par. XXI punto 1 A lettera b), i punti 1 per la voce A1 alle attitudini valutate con riferimento all’esercizio attuale di funzioni analoghe (giudicanti o requirenti), di cui al par. XXI punto 1 A lettera a), i punti 1 per la voce A2 alle attitudini specifiche desunte da esercizio attuale di attività giurisdizionale in materia di lavoro in via esclusiva o prevalente.

1.4) Analogamente infondate sono le censure di cui al secondo motivo, riprese nel quarto motivo aggiunto, concernenti la mancata attribuzione di 2 punti per il parametro di cui al par. XXI punto 1 B lettera d) ("specifiche doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità ad esercitare le funzioni richieste, desunte anche dall’esercizio prevalente, pur se non esclusivo, di attività giurisdizionale in materia di lavoro").

Come esattamente dedotto dall’Avvocatura generale dello Stato, il riconoscimento di tale punteggio rispecchia valutazioni discrezionali dell’organo di autogoverno e non può ritenersi conseguenza automatica dell’attribuzione di altri punteggi per l’esercizio specifico delle funzioni lavoristiche.

Nella deliberazione consiliare è motivato in maniera corretta ed esauriente come "…tale punteggio non può essere desunto in base ai medesimi parametri valutativi attinenti al solo esercizio dell’attività giurisdizionale lavoristico utilizzati per l’attribuzione dei punteggi di cui alle lettere a) e b) del par. XXI punto 1 lett. B) della circolare n. 12046/09".

I profili di laboriosità evidenziati dalla ricorrente e la attitudine specifica riveniente dall’esercizio esclusivo o prevalente delle funzioni lavoristiche sono oggetto di valutazione relativa ad altri profili (rispettivamente afferenti al parametro di cui al par. XXI punto 5 lettera a): "impegno particolare dimostrato dal magistrato nell’esercizio dell’attività giudiziaria", di cui alla voce "B" della scheda analitica, per il quale alla ricorrente, non meno che alla controinteressata, sono stati riconosciuti punti 2; e al parametro di cui al par. XXI punto 1 A lettera b): attitudini "valutate con riferimento alle doti di capacità che rivelano nel magistrato una particolare idoneità a ricoprire l’ufficio nella sede richiesta", di cui alla voce "A1" della scheda analitica, per il quale alla ricorrente, come alla controinteressata, sono stati assegnati punti 1).

1.5) Altra e diversa questione è quella concernente la mancata attribuzione del punteggio di 0.50 per ogni biennio successivo al primo di esercizio di funzioni lavoristiche esclusive o prevalenti, e più in generale del punteggio per la voce "A2" attinente al parametro di cui al par. XXI punto 1 B lettera a): attitudini specifiche desunte da "esercizio attuale di attività giurisdizionale in materia di lavoro in via esclusiva o prevalente".

Ad esse si riferiscono il primo motivo di ricorso e il terzo motivo aggiunto.

La delibera consiliare, al riguardo, evidenzia come anche in ipotesi di attribuzione di tale punteggio la ricorrente non potrebbe comunque sopravanzare la controinteressata trasferita.

In effetti, anche qualora le si riconoscessero ulteriori punti 1,5, la ricorrente conseguirebbe solo punti 12,5 comunque inferiori ai punti 13,5 assegnati alla controinteressata.

1.6) Considerazioni analoghe valgono per la mancata attribuzione del punteggio di 0.50 per i corsi ex art. 21 comma 4 della legge 11 agosto 533/1973, ancorché ad essi non si sia riferita la deliberazione consiliare, cui si riferiscono il terzo motivo di ricorso e il quinto motivo aggiunto.

Anche aggiungendo ulteriori punti 0.50 a quelli sub 1.5) la ricorrente conseguirebbe al massimo punti 13, comunque inferiori a quelli (13,5) della controinteressata trasferita.

Ne consegue che entrambi gli ordini di censure anzidette seppure astrattamente fondati, non sono comunque idonei a determinare l’annullamento del trasferimento della controinteressata e/o una rinnovazione della procedura in vista di un risultato satisfattivo dell’interesse della ricorrente a conseguire il trasferimento, onde risultano inammissibili per carenza d’interesse, in quanto soltanto dal consentaneo accoglimento della censura esaminata sub 1.4), viceversa infondata, la ricorrente potrebbe conseguire un punteggio tale da collocarla in posizione potiore.

2.) In conclusione il ricorso principale in epigrafe deve essere respinto, mentre il ricorso incidentale deve essere dichiarato per conseguenza inammissibile per carenza d’interesse.

3.) Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate per intero tra le parti costituite le spese ed onorari di giudizio, anche in relazione alla peculiarità delle questioni affrontate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sede di Roma – Sezione I, così provvede sul ricorso principale n. 2241 del 2010 e sul collegato ricorso incidentale:

1) rigetta il ricorso principale;

2) dichiara inammissibile per carenza d’interesse il ricorso incidentale;

3) dichiara compensate per intero tra le parti le spese e onorari del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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