T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-07-2011, n. 6605

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La società Immobiliare Il Colle srl ha chiesto a questo Tribunale l’annullamento, previa sospensione, della determinazione del dirigente dell’U.O.T. del IX Municipio di Roma del 4.3.2009 prot. n. 13019, con la quale è stata dichiarata "non ricevibile" la DIA prot. n. 6809 del 6.2.2009, ritenuta in variante della DIA n.45878 del 3.8.2006, relativa alla realizzazione di box per auto in una dismessa galleria ferroviaria della linea RomaFiuggi; in particolare, la Dia in variante di adeguamento dell’area interessata all’intervento è stata considerata non ricevibileper illegittimità del titolo originario prot. 45878 del 3.8.2006 (assenza N.O. degli Enti preposti al vincolo).

La società ha censurato motivi di illegittimità dell’atto impugnato con riferimento, tra gli altri, al difetto di motivazione e all’eccesso di potere sotto svariati profili.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso chiedendone la reiezione.

Con ordinanza n. 780 del 2009, pronunciata da questa sezione nella Camera di consiglio del 18 giugno 2009, è stata accolta la suindicata domanda incidentale di sospensione ordinando al Comune il riesame dell’atto impugnato.

Il Comune di Roma in data 18 febbraio 2010, prot. n. 13296 ha depositato documentazione con la quale il Municipio Roma IX ha rappresentato che, allo stato attuale, l’UOT competente non è in grado di provvedere al riesame ordinato dal Giudice Amministrativo, in quanto il fascicolo cartaceo di causa, attualmente in possesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nonostante formale istanza di dissequestro e restituzione degli atti in data 31.12.2009, non è stato ancora restituito.

Con successiva istanza la società ricorrente ha chiesto l’esecuzione della predetta ordinanza cautelare – anche a seguito di atto di diffida in data 25.11.2009, notificato al Comune e non riscontrato – e il Collegio con ordinanza collegiale n. 491/2010 ha disposto l’ordine all’Amministrazione di porre in essere le attività necessarie per dare esecuzione alla predetta ordinanza cautelare di riesame.

Con atto contenente motivi aggiunti parte ricorrente ha ulteriormente ribadito motivi di illegittimità dei provvedimenti già gravati con l’atto introduttivo ed ha impugnato l’ordine di servizio del Dirigente dell’U.O.T del Municipio Roma IX che dispone la ricevibilità esclusivamente delle denunce di inizio di attività, ai sensi dell’art.22, comma 1, DPR n. 380 del 2001, argomentando altresì la illegittimità e arbitrarietà delle determinazioni comunali.

Il Comune ha depositato documentazione a difesa allegando atti degli Uffici comunali competenti relativi al procedimento. Parte ricorrente ha ulteriormente argomentato con memoria difensiva e la causa è stata rinviata a successive udienze (alle udienze pubbliche 18 novembre 2010, 8 febbraio 2011 e 5 maggio 2011) al fine anche dell’esame congiunto con il ricorso RG 6067/2009.

Nelle more del giudizio, il Comune ha depositato (in data 26.5.2011) la relazione del Municipio IX prot. n. 35959 del 20.5.2011 e la D.D. n. 1002/2011 ad essa allegata, con la quale sulla base di numerosi presupposti di fatto e di diritto, è stato disposto l’avvio del procedimento di annullamento, in regime di autotutela, della D.i.a, prot. Cl 45678/2008 e della successiva "integrazione" prot. Cl 52782 del 26/09/2008, della 1^ variante prot. n. Cl 57701 del 18/09/2007, della 2^ variante prot. Cl17665 dell’11/03/2008, della 3^ variante prot. n. Cl 6809 del 5/02/2009 (quest’ultima dichiarata irricevibile dall’UOT con nota prot. n. 13019 del 4/3/2009) e degli effetti dalle medesime prodotti. In seguito a ciò, il Comune ha chiesto al Collegio una pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse, attesa la sopravvenienza dei suddetti provvedimenti.

All’odierna Pubblica udienza il ricorso è stato introitato per la decisione, previa dichiarazione da parte della difesa della società ricorrente della improcedibilità del ricorso in esame per sopravvenuto difetto di interesse, attesi gli intervenuti provvedimenti comunali da impugnare autonomamente.

2. Il Collegio prendendo atto di quanto depositato e comunicato dal Comune di Roma – e confermato anche dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’odierna udienza, riguardo la sopravvenuta emanazione da parte del Comune dei provvedimenti di avvio del procedimento di autotutela degli atti autorizzatori, come sopra indicati – e attesa la dichiarata mancanza di interesse al presente ricorso, dichiara improcedibile il gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

L’andamento del giudizio e la declaratoria di improcedibilità del ricorso giustifica, comunque, la sussistenza di giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, Roma, Sez. II bis, definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sull’atto contenente motivi aggiunti proposti in epigrafe, li dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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