Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 18-07-2011, n. 28420 Attenuanti comuni generiche

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Torino in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Verbania, riduceva la pena inflitta ad A.A. per i reati di rissa aggravata e di lesioni personali in danno di altro extracomunitario.

Avverso la sentenza anzidetta l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motivo.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce erronea applicazione della legge penale con riferimento all’art. 62 bis c.p.p., lamentando la mancata concessione delle attenuanti generiche, espressamente richieste.

2. – La censura è fondata e merita, pertanto, accoglimento.

Ed invero, dall’esame dell’atto di appello risulta che l’imputato aveva espressamente richiesto, con il secondo motivo, la concessione delle generiche. Sulla richiesta anzidetta nessuna motivazione è stata resa dal giudice di appello.

La mancanza di motivazione si traduce in violazione di legge che comporta annullamento in parte qua dell’impugnata sentenza.

3. – Non resta allora che provvedere come da dispositivo, perchè il giudice di merito competente esamini la richiesta anzidetta.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di Appello di Torino limitatamente alla richiesta di attenuanti generiche.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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