T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-07-2011, n. 6604

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con il presente ricorso, all’esame del Collegio all’odierna udienza unitamente ad analogo ricorso RG n. 3836/2009, la Società IMMOBILIARE IL COLLE Srl ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con cui il Comune di Roma, relativamente al procedimento attivato dalla stessa società con D.i.a. prodotta in data 3.8.2006 (assunta a protocollo del Comune con il n.45678/06) per la realizzazione – nel sottosuolo di una dismessa galleria ferroviaria – di box da adibire ad autorimesse e magazzini, ha dichiarato "priva di efficacia" detta D.i.a.. Al riguardo, la società ha allegato motivi di illegittimità dei predetti atti impugnati censurando, tra gli altri, profili di violazione degli artt. 22 e 23 del DPR n. 380 del 2001 e dell’art.9 della Legge n. 122 del 1989, nonché della violazione della normativa in materia di procedimento amministrativo e di eccesso di potere.

Si è costituito in giudizio il Comune di Roma per resistere al ricorso chiedendone la reiezione.

Con l’ordinanza n. 3862 del 2009, pronunciata dalla sezione I quater nella Camera di consiglio del 30 luglio 2009, è stata accolta la suindicata domanda incidentale di sospensione ai fini del riesame degli atti impugnati.

Con successiva istanza la società ricorrente ha chiesto l’esecuzione della predetta ordinanza cautelare, non avendo i competenti organi comunali ottemperato all’ordine di riesame.

Il Comune di Roma in data 18 febbraio 2010, prot. n. 13296 ha depositato documentazione con la quale il Municipio Roma IX ha rappresentato che, allo stato attuale, l’UOT competente non è in grado di provvedere al riesame ordinato dal Giudice Amministrativo, in quanto il fascicolo cartaceo di causa, attualmente in possesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nonostante formale istanza di dissequestro e restituzione degli atti in data 31.12.2009, non è stato ancora restituito.

Con ordinanza collegiale n. 491/2010 è stata accolta la domanda di esecuzione della predetta ordinanza cautelare di riesame, ordinando al Comune di porre in essere tutte le attività necessarie a tal fine.

Nelle more del giudizio, il Comune ha depositato (in data 26.5.2011) la relazione del Municipio IX prot. n. 35959 del 20.5.2011 e la D.D. n. 1002/2011 ad essa allegata, con la quale sulla base di numerosi presupposti di fatto e di diritto, è stato disposto l’avvio del procedimento di annullamento, in regime di autotutela, della D.i.a, prot. Cl 45678/2008 e della successiva "integrazione" prot. Cl 52782 del 26/09/2008, della 1^ variante prot. n. Cl 57701 del 18/09/2007, della 2^ variante prot. Cl17665 dell’11/03/2008, della 3^ variante prot. n. Cl 6809 del 5/02/2009 (quest’ultima dichiarata irricevibile dall’UOT con nota prot. n. 13019 del 4/3/2009) e degli effetti dalle medesime prodotti. In seguito a ciò, il Comune ha chiesto al Collegio una pronuncia di sopravvenuta carenza di interesse, attesa la sopravvenienza dei suddetti provvedimenti.

All’odierna Pubblica udienza il ricorso è stato introitato per la decisione, previa dichiarazione da parte della difesa della società ricorrente della improcedibilità del ricorso in esame per sopravvenuto difetto di interesse, attesi gli intervenuti provvedimenti comunali da impugnare autonomamente.

2.. Il Collegio prendendo atto di quanto depositato e comunicato dal Comune di Roma – e confermato anche dal difensore di parte ricorrente nel corso dell’odierna udienza, riguardo la sopravvenuta emanazione da parte del Comune dei provvedimenti di avvio del procedimento di autotutela degli atti autorizzatori, come sopra indicati – e attesa la dichiarata mancanza di interesse al presente ricorso, dichiara improcedibile il gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

L’andamento del giudizio e la declaratoria di improcedibilità del ricorso giustifica, comunque, la sussistenza di giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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