Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 18-07-2011, n. 28419 Trasmissione di atti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza indicata in epigrafe, il Giudice di pace di Giarrre dichiarava F.G. colpevole del rato di lesioni personali in danno di T.C., a lui ascritto in concorso con altra persona, e per l’effetto, lo condannava alla pena di Euro 516,00 di multa nonchè al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidare in separata sede.

Avverso la sentenza anzidetta il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione parte ricorrente deduce mancanza, apparenza e contraddittorietà di motivazione, ai sensi dell’art. 606, lett. e) con riferimento alla valutazione delle risultanze di prova.

2. – L’impugnazione in esame deve qualificarsi come appello.

Ed invero, ai sensi del D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 37, comma 1, avverso le sentenze del giudice di pace è proponibile appello, anzichè ricorso per cassazione, in caso di condanna alla sola pena pecuniaria, qualora sia impugnato anche il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno.

Orbene, pur se il ricorso in esame non riguarda, espressamente, il capo della sentenza relativo alle statuizioni civili, deve, nondimeno, ritenersi che abbia investito l’intera decisione gravata e, quindi, necessariamente, anche la parte relativa alle anzidette statuizioni. Del resto, elementari considerazioni d’ordine logico, avvalorate dalla particolare formula usata dal legislatore – che reputa sufficiente a legittimare la proposizione dell’appello anche una generica statuizione di condanna al risarcimento del danno – impongono di ritenere che la detta impugnazione sia implicitamente contenuta in quella che investe la pronuncia in punto responsabilità penale, dal cui accertamento scaturisce, a norma dell’art. 185 c.p., l’obbligo del colpevole alle restituzioni od al risarcimento del danno (cfr., in questi termini, Cass. sez. 7, 31.3.2005, n. 5657).

Inoltre, a norma dell’art. 574 c.p.p., comma 4, con cui va coordinato il disposto del menzionato art. 37, l’impugnazione dell’imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione estende i suoi effetti alla pronuncia di condanna alle restituzioni, al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese processuali, se questa pronuncia dipende dal capo o dal punto impugnato (cfr. Cass. sez. 5, 18.11.2004, n. 2270, rv. 230429).

Il ricorso proposto deve, pertanto, essere qualificato come appello, con le consequenziali statuizioni. E’ appena il caso di evidenziare che, anche ove fosse stato possibile ipotizzare che la parte, pur disponendo dell’appello, abbia inteso intraprendere ricorso immediato per cassazione (esperibile anche nel procedimento innanzi al giudice di pace per effetto del richiamo generale alle disposizioni del codice di procedura penale contenuto nel D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 2 risultando del tutto compatibile con il sistema delle impugnazioni del modello processuale onorario: così Cass. sez. 4, n. 46520 del 29.10.2003, rv. 226600), in ipotesi siffatta il ricorso avrebbe dovuto, comunque, essere convertito in gravame, ai sensi dell’art. 569 c.p.p., comma 3, non essendo deducibile il vizio di motivazione di cui all’art. 606 c.p.p., lett. e).

3. – Non resta, allora, che provvedere come da dispositivo.

P.Q.M.

Qualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Catania per il giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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