T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-07-2011, n. 6603

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con delibera 2.8.1996 n. 2823 la Giunta Comunale di Roma, in ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza 18.1.1993 n. 40 di questa Sezione ed a seguito della modifica dei criteri di valutazione dei candidati disposta, sempre in attuazione della sentenza n. 40/1993, con delibera 26.11.1993 n. 3192 del commissario straordinario al Comune di Roma, nonché in base alla nuova graduatoria approvata con delibera G.M. 30.12.1994 n. 4636, ha determinato la nomina dei candidati rivalutati ed esclusi dalla graduatoria originaria del concorso interno, per colloquio e titoli, per il conferimento di posti vacanti nella figura professionale di geometra direttivo, VIII qualifica funzionale, indetto con delibera G.M. 16.9.1986.n. 6807 e concluso nel 1989.

Con il presente ricorso i candidati rivalutati Fernando C., M.C.E.G.Z. chiedono il riconoscimento del diritto a interessi e rivalutazione sul trattamento economico.

L’Amministrazione di Roma Capitale, già Comune di Roma, si è costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto dell’impugnativa.

I ricorrenti hanno presentato memoria conclusionale.

La causa è passata in decisione all’udienza del 5 maggio 2011.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

Il concorso interno per la copertura di posti di geometra (VIII qualifica professionale) bandito dal Comune di Roma con delibera di Giunta 16.9.1986 n. 6807 si concluse con l’approvazione della graduatoria finale, mediante delibera G.M. 22.8.1989 n. 882. Gli atti della procedura concorsuale furono annullati in parte dalla sentenza 18.1.1993 n. 40 di questa Sezione, confermata dalla decisione 11.3.1995 n. 382 della Quinta Sezione del Consiglio di Stato, la quale aveva riscontrato vizi nella valutazione di alcuni candidati.

Con delibera G.M. 26.11.1993 n. 3192 è stato disposto il rinnovo del concorso per la parte relativa alla valutazione dei titoli e con delibera G.M. 30.12.1994 n. 4636 è stata approvata la nuova graduatoria (in parte modificata da delibera G.M. 30.12.1995 n. 4439, con la correzione di errori materiali). Infine, con delibera G.M. 2.8.1996 n. 2823, è stata disposta la nomina in ruolo dei candidati dichiarati vincitori con la seconda graduatoria, nella qualifica di geometra (VIII funzionale).

La delibera G.M. n. 2823/1996 ha disposto la nomina retroattivamente, dal 1989, in attuazione dei principi del giudicato relativi alle nomine nel pubblico impiego, dovendosi tener contro degli effetti temporali della pronuncia con riferimento al tempo di adozione dell’atto impugnato.

I candidati sig.ri Fernando C., M.C.E.G.Z., collocati oltre l’ultima posizione utile (37° posto) anche nella seconda graduatoria (rispettivamente al 40°, 42° e 43° posto), sono stati recuperati dalla delibera G.M. n. 2823/1996, che ha tenuto conto del collocamento a riposo di alcuni candidati utilmente graduati e dei tempi di vigenza della graduatoria, e sono stati nominati nella qualifica a concorso, rispettivamente dal 2.6.1990, dal 2.12.1990 e dal 6.1.1991.

Sulla retribuzione debbono essere altresì calcolate, e corrisposte, le somme accessorie per interessi da ritardo e per rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art. 429 del codice di procedura civile, secondo i parametri dell’oramai consolidata giurisprudenza delle corti amministrative riguardo alla piena restitutio in integrum nella ricostruzione delle carriere dei pubblici funzionari, quale effetto retroattivo delle pronunce passate in giudicato (cfr. T.A.R. Lazio, I, 6.7.2009 n. 6469; Cons.St., V, 13.6.2008 n. 2964).

Pertanto, dalla decorrenza economica alla corresponsione degli arretrati debbono essere calcolati, sulle somme corrisposte, gli accessori di credito per interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria ai sensi dell’art. 429, comma 3, del codice di procedura civile, dovendosi comunque tener conto del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, della legge finanziaria per il 1995 ( L. n. 724/1994).

In questi termini il ricorso va accolto, con effetto di accertamento dell’onere dell’Amministrazione di liquidare ai ricorrenti i predetti accessori di credito e la condanna a corrispondere le somme relative.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) accoglie il ricorso in epigrafe nei termini di cui a parte motiva.

Per l’effetto, dichiara l’onere dell’Amministrazione di Roma Capitale di liquidare ai ricorrenti, nei termini di cui alle premesse, gli accessori di credito per interessi e rivalutazione monetaria sulle quote capitali già corrisposte quali arretrati del trattamento economico dell’ottava qualifica funzionale, riconosciuto con la delibera 2.8.1996 n. 2823 e connesso alla nomina ivi disposta, e condanna l’Amministrazione stessa a corrispondere dette somme dal giorno del dovuto a quello del pagamento della quota capitale.

Condanna l’Amministrazione di Roma Capitale a corrispondere a ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro. 2.000,00 (duemila/00) per rimborso delle spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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