Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 08-04-2011) 18-07-2011, n. 28418 Motivazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.A., assieme a T.L., era chiamata a rispondere, innanzi al Tribunale di Savona – sezione distaccata di Albenga, dei reati di seguito indicati. Entrambi:

a) ai sensi dell’art. 110 c.p., D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 44, comma 1, lett. b) perchè, in concorso fra loro, P.A. quale proprietaria e committente dei lavori, Z.L. quale costruttore delle opere, sul terreno sito ad (OMISSIS) e censito al catasto al foglio 5, mappale 221, realizzato una struttura portante in tubi metallici tamponatura perimetrale e copertura in lastre di lamiera ondulata, avente forma irregolare, altezza media di circa 3,35 ml. e superficie di circa 71,00 mq. la sola P.:

b) ai sensi dell’art. 483 c.p., art. 61 c.p., n. 2 perchè, presentando al Comune di (OMISSIS) la domanda relativa alla definizione degli illeciti edilizi ai sensi della L. 24 novembre 2003, n. 326 (cd. "condono edilizio"), prot. n. 37728 del 24 agosto 2004, contenente dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000, art. 47 attestava falsamente al Sindaco e al responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di (OMISSIS) (pubblici ufficiali) fatti dei quali l’atto era destinato a provare la verità e, segnatamente, che il fabbricato descritto al capo a) era esistente ed ultimato alla data del 28 gennaio 2003 (e quindi prima del 31 marzo 2003), fatto non corrispondente al vero in quanto il fabbricato è stato edificato nel dicembre 2003; con l’aggravante dell’aver commesso il fatto per conseguire il profitto e l’impunità del reato di cui al capo a) e per eseguire il reato di cui al successivo capo c). c) ai sensi degli artt. 48, 56 e 480 c.p., art. 61 c.p., n. 2 perchè, ponendo in essere la condotta specificata nel capo b), compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad indurre in errore il Sindaco e il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di (OMISSIS) (pubblici ufficiali) e a farsi rilasciare dai medesimi un permesso di costruire in sanatoria non dovuto, con conseguente estinzione del reato di cui al capo a); evento non verificatosi per cause indipendenti dalla propria volontà, a seguito degli accertamenti effettuati dal personale del Comune di (OMISSIS); con l’aggravante dell’aver commesso il fatto per conseguire il profitto e l’impunità del reato di cui al capo a).

Con sentenza del 21 ottobre 2008 il Tribunale dichiarava P. A. colpevole dei reati a lei ascritti e, con il vincolo della continuazione e le attenuanti generiche, la condannava alla pena ritenuta di giustizia.

Pronunciando sul gravame proposto dall’imputata, la Corte di Appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della decisione impugnata, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato sub a) perchè estinto per prescrizione; assolveva l’imputata dal reato sub c) perchè il fatto non sussiste e riduceva la pena nella misura ritenuta di giustizia.

Avverso la sentenza anzidetta, il difensore ha proposto ricorso per cassazione, affidato alle ragioni di censura indicate in parte motiva.

Motivi della decisione

1. – Con unico motivo d’impugnazione, parte ricorrente denuncia violazione dell’art. 606 c.p., lett. c), per inosservanza di norme processali, ed e) per difetto di motivazione. Si duole, in particolare, della valutazione delle risultanze di causa e segnatamente delle dichiarazioni testimoniali con riferimento alla determinazione dell’epoca di costruzione dell’immobile.

2. – La censura si colloca in area assai prossima all’inammissibilità, attenendo a questione prettamente di merito, improponibile in questa sede di legittimità a fronte di motivazione congrua e formalmente corretta.

La doglianza è, comunque, destituita di fondamento. Ed infatti, il costrutto motivazionale della pronuncia in esame non merita le censure di parte ricorrente, avendo – argomentatamele – ritenuto di poter condividere l’apprezzamento del primo giudice che aveva determinato la data di costruzione dell’immobile in epoca di gran lunga successiva alla scadenza del termine valido ai fini del richiesto condono, secondo la normativa all’epoca vigente. Il falso contenuto nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio, allegata alla domanda di condono, era stato accertato dal primo giudice – con insindacabile apprezzamento di fatto – sulla base anche delle raccolte testimonianze, segnatamente del teste T., dopo aver motivatamente ritenuto inattendibili le testimonianze addotte dalla difesa. Le puntuali motivazioni della sentenza di primo grado integrano quelle della pronuncia impugnata, costituendo – in ragione delle convergenti statuizioni di colpevolezza – una sola entità giuridica.

3. – Per quanto precede, il ricorso – globalmente considerato – deve essere rigettato, con le consequenziali statuizioni espresse in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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