T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-07-2011, n. 6601

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il sig. Antonio Alfei, in proprio e nella qualità di legale rappresentante dell’Azienda Agricola Valle d’Oro, riferisce che con sentenza n. 11057 del 2009 questo Tribunale ha accolto il ricorso proposto dallo stesso avverso la comunicazione di diniego della domanda di permesso di costruire in data 16.6.2006, prot. 1447327.7.2010, annullando per l’effetto l’atto impugnato.

Espone parte ricorrente che il Comune, dopo rituale diffida notificata, ha inviato al sig. Alfei una comunicazione recante l’invito a sottoscrivere la convenzione oggetto della Delibera del C.C. n. 11 del 2008, riscontrata dallo stesso con nota in data 19 ottobre 2010; denuncia, però, che il Comune intimato non ha dato esecuzione alla decisione, ritualmente notificata in data 29.8.2010 e, perdurando l’inadempienza dell’Amministrazione, ha proposto ricorso per l’ottemperanza della stessa ed intervento sostitutivo ai sensi degli artt. 114 del D.Lgs. n. 104 del 2010.

Al riguardo, parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di disporre direttamente l’ottemperanza della sentenza n. 11057 del 2009 e, ove occorra, di nominare un commissario ad acta che vi provveda in luogo del Comune inadempiente.

2. Il Comune di Lanuvio non si è costituito in giudizio.

3. Il ricorso é stato ritualmente proposto ai sensi dell’art.112 e ss. del D.lgs. n. 104 del 2010, in quanto, nonostante il passaggio in giudicato della sentenza n. 11057 del 10 novembre 2009, il Comune intimato non vi ha dato esecuzione.

Il ricorso è altresì fondato, in quanto il Comune intimato non ha fornito alcun elemento ostativo all’accoglimento della domanda.

Il ricorso stesso deve, quindi, essere accolto e deve ordinarsi all’intimato Comune di Lanuvio di provvedere all’adempimento degli obblighi derivanti dalla predetta sentenza, tranne quanto nel frattempo eventualmente disposto, e va assegnato al medesimo il termine di 90 (novanta) giorni per adottare tutti gli atti necessari all’esecuzione dell’adempimento stesso; tale termine è decorrente dalla notificazione a cura di parte ricorrente o dalla comunicazione in via amministrativa, se anteriore, della presente sentenza, con l’avviso che nell’eventualità di una persistente inadempienza, la Sezione – oltre ai seguiti previsti dalla legge per il mancato rispetto degli ordini del giudice – su istanza di parte nominerà un Commissario "ad acta" per provvedervi successivamente all’inutile scadenza del termine qui concesso all’Amministrazione, con spese ed oneri a carico di quest’ultima.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) ai sensi degli art. 112 e ss. del D.Lgs n. 104 del 2010, lo accoglie e, per l’effetto, così provvede:

a) assegna al Comune di Lanuvio, in persona del Sindaco protempore, il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza ovvero dalla sua notificazione a cura della parte ricorrente, per l’adempimento degli incombenti volti alla integrale esecuzione della sentenza Tar Lazio, Roma, sez. II bis, 10 novembre 2009, n. 11057, così come precisato in motivazione;

b) condanna il Comune di Lanuvio al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 1.500,00 (millecinquecento), oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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