Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 06-04-2011) 18-07-2011, n. 22 3 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza in epigrafe, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il giudice del tribunale di Bergamo applicò a A.H. la pena concordata tra le parti in relazione al reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1 bis, e dispose la confisca della droga e del materiale in sequestro.

L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo:

1) mancanza di motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.;

2) violazione di legge in relazione alla disposta confisca dei cellulari in sequestro.

Motivi della decisione

Il primo motivo è inammissibile. Invero, nel caso di sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, l’obbligo di motivazione non può non essere conformato alla particolare natura giuridica della sentenza di patteggiamento, rispetto alla quale, pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti, lo sviluppo delle linee argomentative della decisione è necessariamente correlato all’esistenza dell’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione; ne consegue che il giudizio negativo circa la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all’art. 129 cod. proc. pen. deve essere accompagnato da una specifica motivazione soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle deduzioni delle parti emergano concreti elementi circa la possibile applicazione di cause di non punibilità, dovendo, invece, ritenersi sufficiente, in caso contrario, una motivazione consistente nell’enunciazione – anche implicita – che è stata compiuta la verifica richiesta dalla legge e che non ricorrono le condizioni per la pronuncia di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. Un., 27 settembre 1995, Serafino, m. 202.270), il che nella specie si è appunto verificato, avendo la sentenza impugnata escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dell’art. 129 cod. proc. pen..

Il motivo è anche generico perchè non è stata nemmeno indicata la causa di proscioglimento che non sarebbe stata presa in considerazione.

E’ invece fondato il secondo motivo. Il giudice ha invero disposto la confisca non solo della sostanza stupefacente, ma anche di tutto il materiale in sequestro, fra cui erano compresi anche i telefonini sequestrati. Riguardo a questi oggetti, però, trattandosi di confisca facoltativa ai sensi dell’art. 240 cod. pen., il giudice avrebbe dovuto, con congrua ed adeguata motivazione, giustificare la confisca attraverso l’accertamento di un nesso finalistico con il reato contestato. Questa verifica è però mancata e non è possibile effettuarla in sede di legittimità.

La sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla confisca dei telefoni in sequestro (dal momento che questa statuizione non incide sul patteggiamento intervenuto) mentre nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dei telefonini in sequestro con rinvio al tribunale di Bergamo per nuovo esame.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *