T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-07-2011, n. 6600

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Il sig. A.E. Catucci riferisce di essere proprietario di un terreno sito in Genzano di Roma, via Appia Antica, n. 42 in Catasto al Foglio 14, part.lle 56,58, 59, 60 e 359, con annesso immobile destinato a civile abitazione costruito in adiacenza ad un fabbricato agricolo preesistente, per il quale in data 13.12.2004 è stata presentata domanda di condono edilizio ai sensi della Legge n. 326 del 2003 (per cambio di destinazione di un piccolo edificio agricolo e costruzione di edificio attiguo, per destinazione come prima abitazione) nonché è stata versata l’oblazione ed è stata presentata la richiesta di compatibilità paesaggistica alle diverse autorità in data 31.1.2005.

A seguito di gravi problemi di instabilità strutturale dell’immobile, in quanto costruito in legno, o il sig. Catucci ha presentato una DIA in data 31.7.2006, per la realizzazione di opere di consolidamento, ripresentando la domanda in data 10.1.2007 a causa dell’impossibilità di dare tempestivamente avvio ai lavori.

Trascorsi i termini di legge, il sig. Catucci ha dato inizio ai lavori di consolidamento, con demolizione e smontaggio del fabbricato.

In seguito, in data 27.4.2007, è stato notificato al ricorrente il provvedimento del 4.4.2007, prot. n. 6838, con cui il Comune di Genzano ha comunicato che la richiesta di sanatoria edilizia relativa all’immobile in questione è improcedibile.

Avverso il suddetto provvedimento il sig. Catucci ha proposto ricorso deducendo motivi di Violazione di legge ( Legge n. 326 del 2003, n. 47 del 1985, n. 12 del 2004, n. 42 del 2002, n. 241 del 1990), eccesso di potere, travisamento di fatto, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione, carenza istruttoria, in quanto sarebbero infondati i presupposti di fatto posti a base del provvedimento impugnato. Il Comune ritenendo l’ultimazione delle opere oltre il termine avrebbe confuso le opere di ampliamento oggetto di sanatoria con i lavori di consolidamento di cui alla DIA del 10.1.2006. Inoltre, la mera esistenza del vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004 non legittimerebbe la dichiarazione di improcedibilità della domanda di sanatoria.

Si è costituito in giudizio il Comune di Genzano per resistere al ricorso, chiedendo la reiezione dello stesso attesa la infondatezza della domanda.

In prossimità dell’odierna udienza, il Comune ha depositato ulteriore documentazione e memoria difensiva e il sig. Catucci ha prodotto memoria con la quale ha comunicato il sopravvenuto difetto di interesse, in quanto nelle more del giudizio, il procedimento si è concluso in senso positivo, essendo stato approvato il richiesto PUA ed emesso il parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in questione.

Alla pubblica udienza del 15 luglio 2011 la causa è stata introitata per la decisione.

2. Il Collegio prende atto di quanto comunicato, documentato e confermato dai difensori delle parti in udienza, riguardo la sopravvenuta conclusione del procedimento di accoglimento dell’istanza di sanatoria in questione.

Pertanto, atteso il dichiarato effetto sopravvenuto satisfattivo derivante dalla conclusione del procedimento di sanatoria edilizia, riguardo la sussistenza dell’interesse al ricorso, il Collegio dichiara improcedibile il gravame per sopravvenuta carenza di interesse.

L’andamento del giudizio e la declaratoria di improcedibilità del ricorso giustifica, comunque, la sussistenza di giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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