T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-07-2011, n. 6599

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1 – Che con il ricorso in epigrafe la S.A. BELCOLLE ha impugnato la delibera della G.R. n. 85 del 27.2.2009, con la quale è stata approvata la variante generale al PRG del Comune di Roccantica; gli atti inerenti la destinazione dell’ area di proprietà della società ricorrente sita in località Belcolle, tra i quali lo studio geologico dei drr. D. Marchetti e V. Favi; il parere del Direttore Regionale all’Ambiente e Protezione Civile n. 180940 del 27.11.2003; la delibera del C.C. del Comune di Roccantica n. 2 del 21.4.2004 di adozione della variante generale al PRG; il voto del Comitato Regionale per il Territorio n. 142/1 dellO. 7.2008; la delibera del c.c. di Roccantica n. 24 del 24.9.2008; il parere geologico sulla richiesta di riesame per la località Belcolle prot. 169496

dell’1.10.2007; tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;

– Che la controversia concerne, in sintesi, la radicale modificazione della destinazione dell’ area di proprietà della società ricorrente sita in località Belcolle del Comune di Roccantica impressa dallo strumento urbanistico primario (da Zona C -Espansione Residenziale a Zona Agricola Vincolata), determinata -secondo i ricorrenti- non da mutate esigenze di ordine generale, bensì da un erroneo parere tecnico sulle presunte caratteristiche di elevate pendenze che la avrebbero resa inidonea geologicamente all’ edificazione;

– Che secondo i ricorrenti, in particolare, tale parere tecnico, fondato sulla relazione geologica dei drr. Domenico Marchetti e Valentina Favi del novembre 2002, è erroneo in punto di fatto per contrasto con le obbiettive caratteristiche dell’area, analiticamente descritte negli studi geologici

e geomorfologici di parte, e che, tuttavia, sia il Comune di Roccantica che la Regione Lazio vi si sono supinamente adeguati. In particolare il parere del Direttore Regionale all’ Ambiente e Protezione Civile n. 180940 del 27.11.2003 si è limitato alla considerazione che è vietata l’edificazione nelle aree bordate con pennarello viola "in quanto caratterizzate da pendenze elevate", mentre il parere del Comitato Regionale per il Territorio n. 142/1 del l0. 7.2008 si limita a riferire che "dall’indagine geologica, tutte le zone bordate con pennarello…dal colore viola, in quanto caratterizzate da pendenze elevate… dovranno essere declassate e riconsiderate come zona agricola vincolata ";

– Che pertanto i ricorrenti deducono l’illegittimità degli atti impugnati per i seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 13 della L. n. 64/1974, della legge n. 241/90, della L. n. 15/2005 e dei principi generali in materia. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, per difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, difetto di motivazione.

La variazione di destinazione d’uso avrebbe dovuto infatti fondarsi su presupposti di fatto rigorosamente accertati, anche ai fini del rispetto dei principi di imparzialità e di buona amministrazione stabiliti dall’ art. 97 della Costituzione, nonché di principi di efficacia e di ragionevolezza stabiliti dall’ art. 1 della L. n241/90 e dei principi di roporzionalità e di tutela del legittimo affidamento, richiamati dalla L. n 15/2005;

Al contrario, si afferma, sia la delibera del C.C. del Comune di Roccantica di adozione della variante generale al PRG, sia il voto del Comitato Regionale per il Territorio n. 142/1 del 10.7.2008, sia la delibera del C.C. di Roccantica n. 24 del 24.9.2008, sia la delibera della G.R. n. 85 del 27.2.2009, si limitano ad affermare apoditticamente la inidoneità dell’ area all’edificazione per presunte eccessive pendenze, senza supportare tale contraddittoria valutazione con concrete verifiche tecniche sulle specifiche caratteristiche dell’area;

2) violazione dell "art. 13 della L. n. 64/1974 e della L. n. 241/90, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, difetto di motivazione sotto altro profilo.

Ciò in quanto la società ricorrente aveva presentato al Comune di Roccantica per la trasmissione alla Regione i propri studi geologici e geomorfologici sulle caratteristiche dell’ area effettuati nel gennaio 2007 e nel giugno 2008, e ai sensi dell’ art. l0, lett. b) della L. n. 241/90, le amministrazioni avevano l’obbligo di valutare tali studi e di motivare in ordine alle ragioni che le inducevano a disattenderli;

– Che la medesima società ricorrente ha inoltre proposto motivi aggiunti, in quanto in data 3.12.2010 la Regione Lazio ha depositato il parere del Dipartimento -Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli prot. n. 10532 del 22.1.2009, che modifica sensibilmente il precedente parere dello stesso Organo prot. n. l80940 del 27.11.1993, in quanto ritiene parzialmente edificabile l’area di proprietà della soc. Belcolle, mentre ritiene non idonea all’ edificazione la restante area per motivi completamente diversi da quelli addotti dal citato parere n. l80940 del 27.11.2003,, in quanto le aree in rilievo sono caratterizzate da numerosi indizi di fenomeni di erosione accelerata, di possibili paleofrane e di fitta vegetazione arborea ed arbustiva, mentre le altre aree pianeggianti sono zone di impluvio prossime al rilievo che non danno garanzie di sicurezza nei confronti dei fenomeni di erosione accelerata e di instabilità geomorfologica.

– Che, a giudizio dei ricorrenti, il predetto parere da un lato conferma la illegittimità dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, ma dall’ altro fa emergere ulteriori vizi degli stessi provvedimenti:

3) violazione della legge n. 380/2001, della L. n. 241/90, della L. n. 15/2005 e dei principi generali in materia, ed eccesso di potere sotto plurimi profili sintomatici, poiché il parere n. 10532 del 22.1.2009, ritenendo edificabile una parte dell’area e ritenendo inedificabile la restante area per motivi completamente diversi (motivi vegetazionali e di impluvio), dalla eccessiva pendenza del terreno, dimostra inequivocabilmente che i provvedimenti impugnati hanno modificato la destinazione dell’area di proprietà della ricorrente sulla base di un parere tecnico erroneo, senza

adeguata istruttoria con indagini puntuali del sito e concrete verifiche tecniche delle specifiche, obbiettive condizioni del terreno;

4) violazione della L. 1150/1942. della Legge Regionale n. 38/1999, di altre disposizioni e dei principi generali in materia. Eccesso di potere per omessa valutazione dei pareri contrapposti, contraddittorietà, difetto di motivazione, in quanto il parere n. 10532 del 22.1.2009 costituisce espressa revisione del precedente parere n. 180940 del 27.11.2003, e avrebbe dovuto quindi essere valutato ai fini della definitiva approvazione della variante generale al PRG del Comune di Roccantica. Invece, la impugnata delibera della Giunta Regionale n. 85 del 7.2.2009, in sede di approvazione della suddetta variante, non ha tenuto alcun conto del nuovo parere;

5) Violazione dell’art. 13 della L. n. 64/1974. della L. n. 241/90,della L. n. 15/2005 e dei principi generali in materia. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria contraddittorietà, difetto di motivazione, per la parte in cui, nei predetti atti, gli elementi tecnici addotti non giustificano in alcun modo la esclusione dall’ edificazione delle residue aree della società ricorrente ed appaiono strumentali per la arbitraria preclusione ad ogni costo di tale edificazione.

6. Che la Regione Lazio, costituitasi in giudizio, argomenta la piena legittimità del proprio operato, rappresentando che la mancata considerazione del predetto nuovo parere è stata semplicemente dovuta a problemi di comunicazione con il Comune e fra i propri uffici;

– Che la Regione evidenzia, inoltre, che, mentre il parere geologico negativo è motivo valido per declassare una zona residenziale a zona agricola, non è automatico il contrario e, cioè, il parere geologico favorevole non è motivo sufficiente per approvare la proposta urbanistica, dovendosi effettuare l’analisi urbanistica, paesaggistica e ambientale sull’area determinata per definire la validità della proposta urbanistica;

– Che il Collegio condivide tale ultima considerazione, ed osserva che la variazione di destinazione urbanistica, volta a precludere attività edificatorie da parte della ricorrente, risulta essere stata almeno in parte motivata, in relazione alla complessiva pendenza dell’area (e non a quella specifica del singolo lotto) dai problemi idrogeologici conseguenti (franosità, raccolta idrica delle precipitazioni), mentre per la restante parte, alla luce della documentazione anche fotografica allegata in atti, sembra poter essere agevolmente ricondotta al pregio ed alla delicatezza dell’area connessi proprio alla sua complessiva pendenza ed al suo conseguente valore paesaggistico;

– Che il Collegio non ritiene quindi di poter accertare edificabilità dell’area, né di poter nominare un CTU che compia tale accertamento, essendo la qualificazione del pregio paesistico dell’area rimessa ad un apprezzamento ampiamente discrezionale dell’Ente locale competente;

– Che il predetto apprezzamento discrezionale deve peraltro essere immune da vizi logici, di irragionevolezza e di mancata proporzionalità, e che anche a tal fine emerge la necessità di una congrua motivazione in relazione allo stato dei luoghi;

– Che il ricorso deve pertanto essere accolto sotto il predetto limitato profilo, in quanto dagli atti impugnati risulta una motivazione semplicemente riferita ad una erronea relazione tecnica risalente nel tempo, del tutto avulsa dalle predette variabili di valutazione del territorio nell’interesse pubblico generale;

Che restano naturalmente salvi gli eventuali ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, e che sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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