T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-07-2011, n. 6598

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– La ricorrente società ERICSSON TELECOMUNICAZIONI s.p.a. proponeva ricorso contro il COMUNE DI POMEZIA (RM), in persona del suo legale rappresentante, per l’annullamento, previa sospensione, della nota prot. Urbanistica n.0021798 del 15.3.2010, con la quale il Responsabile del procedimento del Comune intimato, in attesa di ricevere documenti, aveva ritenuto di interrompere, dopo il decorso del termine di gg.15 di cui all’art.87, comma 5, del D. Lgs.1.8.2003 n.259, il procedimento attivato con l’istanza di autorizzazione presentata il 19.2.2010 per realizzare un impianto di telefonia su un immobile, ed aveva precisato che "le opere sono soggette a rilascio di permesso di costruire, ai sensi dell’ art.3, comma l), in quanto ogni singola antenna ha una potenza superiore a 20 watt";

– Nella Camera di Consiglio del 24 giugno, questo TAR rigettava la richiesta cautelare;

– Proposto appello al Consiglio di Stato, il giudizio veniva chiamato per la discussione alla Camera di Consiglio del 5.11.2010. Nelle more della discussione, la società conseguiva pure l’autorizzazione sismica ai sensi dell’art.94 del D.P.R. n.380/2001, rilasciata dalla Direzione Regionale Infrastrutture Area Genio Civile di Roma;

– Pertanto con ordinanza n.5100 del 8.11.2011, il Consiglio di Stato riformava l’arresto cautelare "Rilevato che parte appellante ha prodotto il certificato di idoneità sismica, di guisa che risultano sussistenti i presupposti per la concessione della richiesta misura cautelare";

– Ai fini della decisione di merito. La Società ricorrente riferisce che in esito all’ordinanza del Consiglio di Stato, si è dato corso alla regolare esecuzione dei lavori e che essi sono di fatto ultimati, di modo da consentire l’ormai imminente messa in opera dell’impianto, rendendo non più attuale l’interesse al ricorso, salvo che per la parte in cui permane tuttavia interesse all’annullamento del provvedimento laddove ha, di fatto, denegato il titolo abilitativo richiesto dall’odierna ricorrente, motivando che l’intervento da realizzare risulterebbe essere assoggettato a perrmesso di costruire essendo l’impianto è superiore ai 20 Watts;

– A giudizio della ricorrente, infatti, il richiamo al permesso a costruire e, più in generale alla disciplina dettata dal T.U. dell’ edilizia, risulta illegittimo, atteso che il procedimento di realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni è quello disciplinato dall’art.87 del D.Lgs.259/2003, destinato ad assorbire ogni altro titolo abilitativo;

– Il Collegio conviene con la ricorrente circa il sopravvenuto difetto d’interesse alla decisione del ricorso, che ritiene peraltro esteso all’intero provvedimento impugnato, in quanto le soprarichiamate considerazioni contenute nel provvedimento stesso, circa la necessità dell’autorizzazione edilizia, non assumono alcun contenuto dispositivo e non sono quindi suscettibili di una autonoma impugnazione disgiunta dall’ordine di sospensione dei lavori;

– Avendo tuttavia la medesima ricorrente insistito per le spese, ritiene il Collegio di dover affrontare la questione della eventuale soccombenza virtuale ai fini della relativa attribuzione;

– Secondo un’ampia giurisprudenza amministrativa, condivisa sul punto dal Collegio, il carattere esaustivo, ancorché, eccezionale, della procedura in esame comporta la riconduzione al suo interno anche dei profili urbanistici ed edilizi e di tutela igienicosanitaria (non radioelettrica) che restano di competenza del Comune. Pertanto, a giudizio del Collegio, la mancata allegazione del titolo riferito alla sicurezza statica del manufatto in area sismica, oltreché della positiva verifica sollecitata dal Comune circa i profili igienicosanitari di propria competenza, motiva l’impugnata sospensione dei lavori ed osta all’accoglimento della richiesta pronuncia riferita alle spese;

– Deve pertanto essere dichiarata la sopravvenuta carenza d’interesse, senza nulla poter disporre circa le spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la sopravvenuta carenza d’interesse.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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