T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-07-2011, n. 6597

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che i signori Giorgio Lucchesi e Gianna Roscetti ricorrono contro il Comune di Nepi, deducendo l’illegittimità, sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere, del diniego di permesso di costruire in sanatoria e del conseguente ordine di demolizione delle opere realizzate;

– Che il diniego risulta motivato in primo luogo dalla presenza di strutture destinate all’esercizio dell’attività sportiva di tiro con l’arco, presenza ritenuta incompatibile con la classificazione del fondo come "agricolo";

– Che il Comune riferisce inoltre che l’aumento di volumetria eccederebbe i limiti previsti, ma non vengono allegati dall’Amministrazione elementi di prova circa l’affermata presenza sul fondo di edificazioni diverse da quelle oggetto della domanda di sanatoria, idonee a concretare un aumento di volumetria oltre i limiti consentiti;

– Che, quanto alla prima motivazione del diniego sopra riportata, i ricorrenti riferiscono di essere studiosi ed appassionati di cultura orientale ed ammettono di utilizzare la proprietà, oltre che per attività di tipo agricolo, anche per ospitare incontri ed eventi di tipo amatoriale che riguardano l’arco giapponese (kyudo), la spada giapponese (iaido), la calligrafia giapponese (shodo), i bonsai e l’arte di arrangiare i fiori (ikebana), le cerimonie del tè, e così via;

– Che la medesima motivazione del diniego, afferisce, quindi, alla reale (e peraltro comprovata) destinazione ad attività amatoriale sportiva dei manufatti agricoli oggetto di domanda di permesso di costruire, e la loro conseguente difformità, sostiene il Comune, dallo strumento urbanistico comunale;

– Che il diniego tradisce, quindi, il grave equivoco di fondo, in cui è incorsa l’Amministrazione, tra la tipologia costruttiva dei manufatti, che può e deve essere apprezzata dall’Ente locale ai fini dell’esercizio della propria potestà in materia edilizia ed urbanistica al fine di evitare facili elusioni delle norme poste a presidio dell’interesse pubblico generale, da un lato, e, dall’altro, l’uso effettivo che il cittadino a buon ragione decide di fare di quei manufatti, nell’esercizio del principio di libertà (è lecito tutto ciò che non è espressamente vietato) che caratterizza ogni moderno Stato laico di diritto dal 1800 ad oggi, e che oggi, alla stregua dei principi di derivazione comunitaria di ragionevolezza e proporzionalità (che semplicemente concretano il principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 della Costituzione della Repubblica) rendono irreparabilmente illegittimo ogni atteggiamento dell’Amministrazione a sfondo "morale", volto a sostituire e sovrapporre il giudizio o pregiudizio del funzionario alla libera scelta del cittadino circa il bene ed il male, nei limiti del lecito fissati dall’ordinamento, ad esempio circa l’utilizzo realmente fatto, da parte dei proprietari e dei loro ospiti, di un capannone per il ricovero di attrezzi agricoli e di alcune tettoie di un manufatto a destinazione agricola;

– Che restano, naturalmente, fermi i poteri di vigilanza dell’Amministrazione previsti dall’Ordinamento al fine di evitare che dall’insindacabile ed incomprimibile esercizio del diritto di liberà di ciascuno possano derivare reali ed effettivi danni o pericoli per gli altri consociati o per la Comunità;

– Che, peraltro, la motivazione in esame palesa anche il contrasto del diniego con l’art 16 del Piano Regolatore, che ricomprende anche l’attività agrituristica, che a propria volta include, tra l’altro, l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, di pratica sportiva, palesando la compatibilità di tali impieghi con la vocazione agricola dell’area indipendentemente dall’apertura di un" attività imprenditoriale agrituristica;

– Che il ricorso deve pertanto essere accolto, avendo il Tribunale accertato sia la conformità urbanistica del manufatti in esame ai fini dell’ottenimento del permesso di costruire, sia la assoluta irrilevanza della loro contestata effettiva utilizzazione da parte dei ricorrenti;

– Che sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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