Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-12-2011, n. 26214

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Società S.O. s.n.c. di Occhiali Ennio, Masiero Noretta & C. in liquidazione propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, avverso le sentenze del Tribunale di Ferrara, non definitiva e definitiva, che, in riforma della sentenza di primo grado, hanno accolto l’opposizione della M.P. s.r.l. avverso il decreto ingiuntivo con il quale la S.O. aveva ingiunto alla M.P. il pagamento di Euro 1954,65, per spese utenze telecom e contratti pagine gialle, in virtù di contratto di transazione del 17/10/03.

Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, la M.P. s.r.l., proponendo un motivo di ricorso incidentale condizionato, relativamente alla sentenza non definitiva, e non condizionato, quanto alla sentenza definiva.

Resiste al ricorso incidentale, con controricorso, la S.O. s.n.c..

Motivi della decisione

1.- I ricorsi proposti contro la stessa sentenza vanno riuniti ex art. 335 cod. proc. civ..

2.- I primi tre motivi del ricorso principale riguardano esclusivamente la sentenza non definitiva, depositata il 18 giugno 2008.

Per tale parte il ricorso risulta quindi soggetto, ratione temporis, all’art. 366-bis cod. proc. civ. e pertanto i tre motivi, stante l’assenza dei quesiti di diritto (per i motivi di violazione di legge) e del momento di sintesi (per il vizio di motivazione), vanno dichiarati inammissibili.

3.- Con il quarto motivo, in riferimento esplicito alla sola sentenza definitiva, la società ricorrente si duole, sotto i profili della violazione delle norme sul contratto preliminare, della falsa applicazione delle norme sulla cessione del contratto e del vizio di motivazione, del fatto che il Tribunale abbia interpretato la transazione del 17/10/03 – con la quale S.O. si obbligava a consentire alla M.P. il subentro nei contratti di utenza telefonica e pubblicità nelle Pagine Gialle, mentre la M.P. si impegnava ad effettuare tale subentro – come costitutiva di un obbligo preliminare di stipulazione di una cessione di credito, senza tenere alcun conto del fax 11/11/03, dal quale risultava l’assunzione dell’obbligo di M.P. delle spese relative alla predetta utenza telefonica, che rendeva evidente che la fattispecie costituiva un accollo semplice, ex art. 1273 cod. civ., nell’ambito della cessione del contratto con preventivo assenso del creditore ceduto Telecom, dimostrato da altro fax del 14/11/03, pure ignorato dal giudice.

3.1.- La sentenza definitiva risulta depositata il 15 luglio 2009 e quindi ad essa non è applicabile l’art. 366-bis cod. proc. civ..

3.2.- Quanto alla omessa considerazione, da parte del Tribunale, dei fax dell’11/11/03 – che si assume depositato in allegato alla comparsa di costituzione e risposta in primo grado – il mezzo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non comprendendosi nemmeno da chi tale fax provenga (a pag. 35 del ricorso si parla di "scambio del fax 11/11/03") ed apparendo comunque pacifico che esso non proviene dalle parti personalmente.

3.3.- Quanto al fax 14/11/03 – da cui risulterebbe la prova del consenso preventivo alla cessione da parte di Telecom – è sufficiente osservare che l’invio, da parte del procuratore della S.O. s.n.c., di moduli prestampati provenienti dalla stessa Telecom non può costituire prova del consenso preventivo alla cessione di quello specifico contratto di utenza da parte di Telecom.

3.4.- Quanto alla dedotta violazione di legge il mezzo è inammissibile. L’interpretazione del contratto (nella specie la transazione) è compito del giudice di merito e nella fattispecie non è censurata la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale.

4.- Restano assorbiti il quinto motivo, con il quale è nuovamente censurato sotto il profilo del vizio di motivazione – benchè nell’intestazione del mezzo si faccia anche riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 3 – l’omesso esame dei due fax, nonchè il ricorso incidentale condizionato.

7.- In via di ricorso incidentale non condizionato la M.P. deduce la nullità della sentenza definitiva per omessa pronuncia sulla domanda di accertamento dell’inadempimento di S.O. di pagare Euro 120 a titolo di parziale rimborso delle spese del procedimento cautelare e di condanna al pagamento della somma suddetta.

7.1.- Il ricorso incidentale è inammissibile per difetto di autosufficienza, non essendo trascritte le conclusioni assunte in appello (Cass. 3 marzo 2010 n. 5087).

8.- I ricorsi vanno dunque rigettati, con assorbimento dell’incidentale condizionato. Appare equo compensare le spese in ragione della soccombenza reciproca.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi e li rigetta; spese compensate.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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