T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-07-2011, n. 6596

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La ricorrente è proprietaria di un lotto di terreno sito nel Comune di Lariano e distinto in catasto al Foglio 24, particelle nn. 266, 267 e 268.

Con il presente ricorso la medesima censura la deliberazione del Consiglio comunale di Lariano n. 11/2005 e il presupposto parere approvativo condizionato del Comitato regionale per il territorio della Regione Lazio nella parte in cui essi:

– hanno omesso di riconsiderare la precedente destinazione agricola della zona e di mantenere quantomeno la classificazione come Zona di Recupero Urbanistico, risultante dalla deliberazione consiliare di adozione del P.R.G. n. 34/98;

hanno invece (in parte) inserito il fondo in questione nella zona H3 -Aree agricole intensive, sul presupposto che le perimetrazioni relative alle zone di recupero urbanistico andassero limitate alle aree fondiarie effettivamente edificate (peraltro "tenendo conto dell’attuale uso del suolo").

Avverso tali provvedimenti la ricorrente propone tre motivi di ricorso, facendo valere plurimi profili di eccesso di potere e violazione dei principi attinenti al procedimento di formazione del P.R.G..

2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Lariano e la Regione Lazio, resistendo al ricorso.

3. In esito all’istruttoria, il ricorso è stato infine chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 9 giugno 2011, e quindi trattenuto in decisione.

4. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso formulata dalla difesa della Regione Lazio a motivo dell’omessa impugnazione della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 512/95, con cui è stato approvato il PRG del Comune di Lariano: infatti l’annullamento degli atti impugnati in questa sede esplicherebbe effetti caducanti e non meramente vizianti sul successivo provvedimento regionale.

5. I primi due motivi di ricorso sono volti a censurare gli atti impugnati per contrasto con l’effettivo stato dei luoghi, risultante anche dall’istruttoria comunale, e per effettiva impraticabilità dell’agricoltura intensiva.

Essi sono infondati.

Ad avviso del Collegio, dalla documentazione in atti non emerge un carattere di completa urbanizzazione della zona dove è ubicato l’immobile della ricorrente.

Il fatto che detto immobile confini con aree non agricole, da un lato, e si inserisca in un contesto di edificazione diffusa, anche abusiva – ma non totale – con la presenza di due assi viari di collegamento, dall’altro, non vale di certo a eliminare la facoltà dell’Amministrazione di mantenere i cd. "polmoni verdi", né tantomeno impone alla stessa di incidere ulteriormente sulle aree periferiche del territorio comunale con previsioni edificatorie.

D’altra parte l’intervento regionale in sede di modifica d’ufficio può anche essere volto a garantire valori paesistico/ambientali, a prescindere quindi dalla concreta praticabilità dell’attività agricola sul fondo.

Quanto al contenuto della previsione di piano relativa alla sottozona H3, censurata nella parte in cui essa prevede, per i lotti inferiori a 10.000 mq., un indice fondiario di 0,02 mc/mq, inferiore a quello agricolo, il Collegio rileva che si tratta di una previsione che non appare manifestamente irragionevole alla luce dei summenzionati criteri.

Neppure irragionevole, ed anzi coerente con l’esigenza di non aggravare la situazione del territorio, è la scelta di circoscrivere il recupero urbanistico alle aree effettivamente edificate.

6. Infondato è anche il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta il fatto che la deliberazione comunale impugnata in questa sede non abbia tenuto conto dell’effettivo uso del suolo, secondo quanto previsto dal Voto n. 69/2 del Comitato Regionale per il Territorio della Regione Lazio, ed abbia acriticamente e immotivatamente recepito il provvedimento regionale nella maniera più restrittiva, senza i dovuti ulteriori approfondimenti, nonostante la contestuale approvazione di un un ordine del giorno critico in ordine al contenuto delle decisioni del Comitato Regionale, con cui si prefiguravano ulteriori sviluppi, anche nel senso di una futura rivisitazione generale dello strumento urbanistico.

Infatti – fermo restando quanto rilevato al precedente punto 5 – l’Amministrazione ha operato una scelta che ha tenuto conto anche dei profili relativi alla tempestività, che ha non irragionevolmente deciso di privilegiare, con un’opzione non sindacabile in questa sede. Infatti, gli aspetti relativi al quando rientrano nella classica definizione della discrezionalità amministrativa, e sono particolarmente rilevanti nella materia urbanistica, attesa la nota lunghezza dei relativi procedimenti, la quale di per sé sola può comportare un grave pregiudizio per gli interessi che sono oggetto della relativa tutela.

7. Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso deve essere respinto.

8. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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