T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-07-2011, n. 6595

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

– Che i Signori Antonio e Giannevasio Bonfili hanno locato l’immobile al quale si riferisce il provvedimento impugnato alla Soc. Edil Centro 86 S.r.l. con contratto registrato a Roma al n.ro B/46246 il 28/10/1986;

– Che nell’ anno 1993 i Signori Bonfili sono venuti a conoscenza che la società conduttrice, senza alcuna autorizzazione, aveva eseguito nell’immobile locato alcune opere abusive, e che pertanto con diffida stragiudiziale ne hanno intimato l’eliminazione;

– Che, successivamente, gli stessi hanno promosso una azione civile per la risoluzione del contratto di locazione per inadempimento, conclusosi con la sentenza della Corte di Appello Civile di Roma, III Sez., n.ro 200 dell 15/12/200517/1/2006, che ha dichiarato risolto il contratto di locazione;

– Che dall’istruttoria disposta con ordinanza n. 1582/2011 di questo Tribunale, è quindi risultato che le attività svolte nei manufatti abusivi in esame sono in fase di dismissione ai fini della loro successiva demolizione;

Che devono quindi essere accolti i motivi di gravame, proposti con il ricorso in epigrafe, contro il provvedimento impugnato, che ha accertato l’avvenuta acquisizione al Comune delle opere abusive descritte e del terreno ove insistono, in danno dei proprietari ricorrenti anche se questi ultimi non avevano avuto alcuna responsabilità nella realizzazione degli abusi ed hanno, anzi, fatto tutto ciò che era loro possibile per ottenere la rimozione delle opere;

– Che, alla stregua della sentenza n. 345/1991 dalla Corte Costituzionale, l’acquisizione gratuita dell’area e dei manufatti abusivi a favore del Comune, prevista dall’art. 7 L. 28 febbraio 1985 n. 47, nel caso di "inottemperanza all’ ordine di demolizione, non è, infatti, una misura strumentale diretta a consentire al Comune la demolizione, ma è un" autonoma sanzione da applicare al trasgressore, che non abbia ottemperato all’ ordine di demolizione, e non anche al proprietario che sia estraneo all’abuso;

– Che le pregresse considerazioni consentono di ritenere assorbite le ulteriori censure;

– Che il ricorso deve conclusivamente essere accolto, con l’annullamento dell’atto impugnato e di ogni altro eventuale atto connesso. propedeutico o consequenziale, ivi inclusa, ove eventualmente intervenuto nelle more, l’atto di trascrizione del passaggio di proprietà nei registri immobiliari;

– Che sussistono tuttavia giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di giudizio fra le parti, in relazione alla complessità e non univocità della situazione di fatto apprezzata dal Comune nello svolgimento dei propri compiti di istituto di contrasto dell’abusivismo edilizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla l’atto impugnato nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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