Cass. civ. Sez. III, Sent., 06-12-2011, n. 26210

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. M.M. – in relazione a controversia avente ad oggetto il corrispettivo della cessione allo stesso, da parte del B. di tutte le quote a questi appartenenti delle società (OMISSIS) del gruppo Polderman, instaurata con decreto ingiuntivo dal B.. – propone ricorso per cassazione (spedito per la notifica il 18.11.2009 e ricevuto dalla controparte il successivo 23), sulla base di quattro motivi, illustrati con memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, depositata il 6 ottobre2008, che, per quanto rileva in questa sede, ha respinto l’appello del M., confermando quindi la sentenza di primo grado, la quale, a sua volta, aveva respinto l’opposizione del predetto cessionario delle quote al decreto ingiuntivo, ritenendo provata la pretesa con lo stesso azionata ed infondate tutte le eccezioni d’inadempimento del B. sollevate dall’odierno ricorrente.

2. Nel proprio ricorso, il M. deduce i seguenti motivi:

2.1. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali e chiede alla Corte "se la Corte di appello di Venezia abbia errato nell’applicare al rapporto contrattuale per cui è causa, ai relativi obblighi ed ai relativi diritti delle parti, i principi di diritto interno italiano, anzichè ritenere applicabile alla fattispecie in esame l’art. 4 dell’indicata convenzione e, conseguentemente, abbia errato nel non applicare il dritto interno olandese, con il cui Paese il contratto in parola ha il più stretto collegamento, in quanto le obbligazioni contrattuali dedotte in causa sono sorte e devono essere eseguite in (OMISSIS), che è ance il Paese in cui la società ha la propria sede". 2.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c., e chiede alla Corte se la Corte di Appello d Venezia "ai sensi dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 1460 c.c. e in assenza di uno specifico motivo di impugnativa incidentale da parte dell’appellato sulla legittimazione attiva dell’appellante M. in ordine all’obbligo di garanzia e manleva incombente sul B. in base al punto 5 della convenzione del 20.12.1993 (legittimazione attiva riconosciuta da Tribunale di Verona) e, quindi, in presenza di un giudicato formale sul punto abbia errato nel rilevare d’ufficio il difetto d legittimazione del M. in ordine al primo motivo d’impugnazione in appello". 2.3. Violazione e(o falsa applicazione degli artt. 2697 e 1460 c.c. e chiede alla Corte se "la Corte i Appello d i Venezia abbia errato nell’applicazione dell’art. 2697 c.c. ritenendo l’appellante onerato della prova circa l’eccezione d’inadempimento da parte dell’appellato B. in relazione agli obblighi da egli contrattualmente assunti ai punti 2.3, 4 e 5 della convenzione 20.12.1993, anzichè ritenere lo stesso appellato B. gravato dell’onere di provare di aver esattamente adempiuto ai suddetti obblighi contrattuali". 2.4. Omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione su fatti controversi e decisivi ai finii del giudizio, per avere la Corte territoriale espresso ragioni insufficienti e, comunque, inadeguate nel rigettare l’eccezione d’inadempimento da parte del B. della clausola di cooperazione di cui all’art. 4 della convenzione 20.12.1993. 3. Resiste con controricorso (spedito per la notifica il 19.12.2009) la controparte e chiede dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi il ricorso. Propone contestualmente ricorso incidentale.

Ha proposto memoria ex art. 378 c.p.c.. L’impugnazione incidentale si basa sui seguenti motivi:

3.1. violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. e chiede alla Corte se "incorra nel vizio di omessa pronuncia la Corte di Appello che pur in presenza di rituale appello (principale o incidentale che sia) avverso un capo della pronuncia di primo grado, ed in presenza di formali contestazioni alla deposizione testimoniale ivi sottesa, affermi invece che, non essendo state mosse censure alla deposizione testimoniale stessa, si debba considerare prestata acquiescenza, tale da rendere inammissibile l’impugnazione stessa". 3.2. insufficiente e/o erronea motivazione su un punto decisivo della controversia rappresentato dalla prova da parte del B. del preteso diverso titolo, rispetto al mutuo, del ricevimento della somma dal M..

4. I ricorsi vanno riuniti, essendo stati proposti avverso la medesima sentenza (art. 335 c.p.c.).

4.1. La censure del ricorso principale, proposto dal M., sono prive di pregio. Il primo motivo, concernente l’assunta mancata applicazione del diritto olandese si rivela inammissibile.

Certamente, con l’entrata in vigore della L. 31 maggio 1995, n. 218, per effetto dell’art. 14 (secondo il quale l’accertamento della legge straniera è compiuta di ufficio dal giudice), la conoscenza della legge straniera da parte degli organi giudicanti nazionali, al pari della sua interpretazione secondo i criteri del successivo art. 15, non è più regolata come una questione di fatto, ma è divenuta una quaestio iuris. Nondimeno, i presupposti di applicabilità di una determinata legge straniera dipendono pur sempre dalla sussistenza di criteri di collegamento fondati su elementi di fatto, che devono essere ritualmente acquisiti alla causa. In particolare, le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle stesse, resa esecutiva in Italia con la L. 18 dicembre 1984, n. 975. L’art. 3 della Convenzione detta il principio generale della libertà di scelta, in base al quale il contratto è regolato dalla legge scelta dalle parti, scelta che deve essere espressa, o risultare in modo ragionevolmente certo dalle disposizioni del contratto o dalle circostanze, e che può anche essere modificata successivamente; l’art. 4, in mancanza di scelta delle parti, pone il criterio del "collegamento più stretto" e presume che tale collegamento sussista con il Paese in cui la persona fisica tenuta a fornire la "prestazione caratteristica" del contratto abbia la residenza abituale all’atto della conclusione dello stesso (per le persone giuridiche, vale il Paese ove ha sede l’amministrazione centrale. Risultano perciò con evidenza i molteplici elementi di fatto che avrebbero dovuto essere allegati e sottoposti, ritualmente in contraddittorio all’accertamento del giudice del merito ai fini dell’individuazione della legge applicabile al rapporto, primo fra tutti l’esistenza o no della scelta. Nel caso di specie, invece, le parti hanno agito, prima in sede monitoria, poi in sede ordinaria, invocando istituti nazionali e senza in alcun modo dedurre l’applicabilità del diritto olandese, neppure in appello. In conclusione, è stata proposta per la prima volta in Cassazione una questione la cui soluzione dipende da accertamenti di fatto che avrebbero dovuti essere richiesti al giudice del merito e nel rispetto del principio del contraddittorio (in senso conforme, cfr. Cass. 5 giugno 2009 n. 13087).

4.2. Anche la seconda censura è priva di pregio, perchè prescinde dalla considerazione dell’effettiva ratto deciderteli della sentenza impugnata. In effetti, la Corte territoriale procede all’interpretazione della convenzione tra le parti e ne fa derivare un diritto del terzo (le società) da esercitarsi nei confronti del B. previa documentazione degli esborsi sostenuti. In base alla tradizionale distinzione emergente dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte, richiamata dallo stesso ricorrente, da tale interpretazione del contratto non emerge l’individuazione del legittimato attivo, ma, piuttosto, l’accertamento della titolarità, dal lato attivo, del rapporto controverso (Cass. n. 12832/09;

23670/08; 11321/07; 20819/06; 24594/05). Peraltro, sempre in tema d’individuazione delle effettive ragioni della decisione, la Corte territoriale non si è limitata ad individuare il soggetto a favore del quale l’obbligo era stato assunto, ma aveva anche valutato che non sussisteva agli atti prova certa dei pagamenti effettuati dalle predette società (oggetto dell’obbligo di garanzia assunto dal B.). Si deve ribadire, pertanto, che, qualora la sentenza del giudice di merito (o un capo di questa) si fondi su più ragioni autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la decisione, l’omessa impugnazione, con ricorso per cassazione, anche di una sola di tali ragioni, determina l’inammissibilità, per difetto d’interesse, anche del gravame (o del motivo di gravame) proposto avverso le altre, in quanto l’avvenuto accoglimento del ricorso (o del motivo di ricorso) non inciderebbe sulla ratio decidendi non censurata, onde la sentenza resterebbe pur sempre fondata, del tutto legittimamente, su di essa (Cass. S.U. n. 16602/05; 2811/06; nonchè, in motivazione, Cass. n. 24431 e 1490607;

13949/06; per i riflessi di tale situazione sull’idoneità del quesito di diritto, cfr. Cass. n. 8463/09). 4.3. Non coglie nel segno neanche la censura di cui al terzo motivo, Essa, infatti, si rivela formulata in violazione del canone di autosufficienza del ricorso per cassazione. Non precisa se la questione della violazione della regola sull’onere della prova sia stata formulata nei precedenti gradi e, soprattutto, non risultano adeguatamente indicate le argomentazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con l’indicata norma o con l’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina; con la conseguenza che il motivo è inammissibile, in quanto non consente alla Corte di cassazione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione. Non è infatti sufficiente un’affermazione apodittica (nella specie, il semplice e generico richiamo all’assunta sovversione delle regole in tema di ripartizione dell’onere probatorio, senza alcun effettivo aggancio al contenuto dell’impugnata sentenza, la quale non ha deciso la lite in base al mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte del M., ma ha motivatamente valutato tutte le acquisizioni probatorie in rapporto ai rispettivi obblighi delle parti) e non seguita da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (Cass. 31 maggio 2006 n. 12984;

16 gennaio 2007 n. 828; nonchè Cass. 18 aprile 2007 n. 9245 e 16 luglio 2007 n. 15768, in motivazione).

4.4. E’ inammissibile anche il quarto motivo, che deduce vizio motivazionale, in quanto rispetto ad esso non è stato formulato il momento di sintesi, che richiede un quid pluris rispetto alla mera illustrazione del motivo, imponendo un contenuto specifico autonomamente ed immediatamente individuabile (v. Cass., 18/7/2007, n. 16002). L’individuazione del denunziato vizio di motivazione risulta perciò impropriamente rimessa all’attività esegetica del motivo da parte di questa Corte (Cass. n. 9470(08). oltre che consistere in un’inammissibile "diversa lettura" delle risultanze probatorie, apprezzate con congrua motivazione nel citato punto della sentenza impugnata. Mentre la norma processuale impone la precisazione delle ragioni che rendono la motivazione inidonea a giustificare la decisione mediante lo specifico riferimento ai fatti rilevanti, alla documentazione prodotta, alla sua provenienza e all’incidenza rispetto alla decisione (Cass. n. 4589/09).

4.5. Data l’inammissibilità del ricorso principale, si rivela inammissibile anche quello incidentale, tardivamente proposto (19 dicembre 2009), rispetto al termine "lungo" (scaduto il 21 novembre 2009) per l’impugnazione della sentenza d’appello (depositata il 6 ottobre 2008). Si deve ribadire, al riguardo, che l’unica conseguenza sfavorevole dell’impugnazione cosiddetta "tardiva" è che essa perde efficacia se quella principale viene, come nella specie, dichiarata inammissibile (da ultimo, Cass. n. 15483/08; conf. Cass. n. 7827/90).

5. Pertanto, i ricorsi vanno dichiarati entrambi inammissibili.

Tenuto conto della reciproca soccombenza, le spese del presente giudizio vanno compensate.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *