Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 18-03-2011) 18-07-2011, n. 28215 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Catania, con sentenza del 31.3.2010, in parziale riforma della sentenza 23.4.2009 del GIP. del Tribunale di Caltagirone, ribadiva l’affermazione della responsabilità penale di D.F.A. in ordine a plurime fattispecie del reato di cui:

– al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 (concorso nella detenzione e nel commercio di sostanze stupefacenti – acc. in (OMISSIS)) e riduceva la pena principale inflitta dal primo giudice, determinandola in anni sette di reclusione ed Euro 30.000,00 di multa.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il D.F., il quale – sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione – ha eccepito l’incongruo diniego dell’attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e l’immotivato disconoscimento delle richieste circostanze attenuanti generiche.

Motivi della decisione

1. Il secondo motivo di ricorso è fondato e merita accoglimento.

L’atto di appello conteneva, infatti, una articolata e diffusa richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, che è stata, però, completamente ignorata dalla Corte di merito.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, la concessione o il diniego delle attenuanti generiche rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, positivo o negativo che sia, deve essere bensì motivato ma nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente il pensiero dello stesso giudice circa l’adeguamento della pena concreta alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo.

Anche il giudice di appello – pur non dovendo trascurare le argomentazioni difensive dell’appellante – non è tenuto ad una analitica valutazione di tutti gli elementi, favorevoli o sfavorevoli, dedotti dalle parti ma, in una visione globale di ogni particolarità del caso, è sufficiente che dia l’indicazione di quelli ritenuti rilevanti e decisivi ai fini della concessione o del diniego, rimanendo implicitamente disattesi e superati tutti gli altri, pur in carenza di stretta contestazione.

Nella fattispecie in esame, però, la Corte di merito ha completamente trascurato le argomentazioni difensive dell’appellante, incorrendo così nell’esercizio scorretto del potere discrezionale riconosciutole in proposito dalla legge.

La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata – limitatamente all’omessa concessione delle attenuanti generiche – con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania, per nuovo esame sul punto.

2. Infondato, invece, è il primo motivo di ricorso.

Il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, introduce una risposta sanzionatoria più attenuata da parte dell’ordinamento allorchè i fatti delittuosi previsti dallo stesso articolo siano di lieve entità, "per i mezzi, per le modalità o le circostanze dell’azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze".

La ratio va ravvisata nell’esigenza di accordare una particolare attenuazione alla dimensione offensiva del fatto concreto quando questo – per le sue caratteristiche relative ai mezzi, alle modalità o alle circostanze dell’azione ovvero alla qualità e quantità delle sostanze droganti – si riveli come minimamente pericoloso rispetto al risultato della diffusione degli stupefacenti tra i possibili assuntori.

L’attenuante in oggetto, dunque, può essere riconosciuta solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo della sostanza stupefacente sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione normativa (mezzi, modalità, circostanze dell’azione), con la conseguenza che, ove venga meno anche uno soltanto degli indici previsti dalla legge, diviene irrilevante l’eventuale presenza degli altri (Cass., Sez. Unite, 21.9.2000, n. 17, Primavera).

Nella fattispecie in esame, l’attenuante in questione è stata legittimamente esclusa, con motivazione logica e coerente, con riferimento alle rilevanti quantità di sostanze stupefacenti detenute e commerciate dall’imputato ed alla "destinazione della droga ad uno spaccio organizzato ed attrezzato su vasta scala e avente ad oggetto sia droghe leggere che pesanti". Razionalmente, pertanto, alla condotta criminosa tenuta dal D.F. non è stato riconosciuto carattere di minima offensività.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata – limitatamente alla omessa concessione delle attenuanti generiche – e rinvia, per nuovo esame, ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta il ricorso nel resto.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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