T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent., 21-07-2011, n. 6589

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La controversia instaurata con il ricorso in esame concerne la determinazione dirigenziale indicata in epigrafe, con la quale il Comune di Roma ha respinto una domanda di condono edilizio presentata nel 1985 e avente ad oggetto il mutamento di destinazione d’uso da "locali magazzino" (categoria C/2) ad "attività commerciale" (categoria C/1) dell’immobile sito in Roma in Via dei Genovesi n. 31°31B e Vicolo dell’Atleta n. 1315, distinto al N.C.E.U. al Foglio 498, particella 182, sub 1, e acquistato dall’odierno ricorrente nel 1988.

Il ricorso ha ad oggetto anche il provvedimento implicito negativo formatosi sulla domanda di accesso formulata in data 16.11.06 all’U.S.C.E. e, relativamente ai motivi aggiunti, la connessa nota prot. 010634 del 14.02.2007, concernente l’istanza di accesso agli atti.

2. Si sono costituiti in giudizio il Comune di Roma (ora Roma Capitale) e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, resistendo al ricorso con eccezioni di rito e deduzioni di merito.

3. Ha proposto intervento ad opponendum il dottor Francesco Bianculli, nella qualità di proprietario di un’unità immobiliare facente parte del fabbricato in questione.

4. Con ordinanza n. 511/2007, depositata il 23 aprile 2007, il Tribunale ha deciso in ordine alla domanda di accesso con riferimento – in parte qua – al ricorso e ai motivi aggiunti, prendendo atto dell’avvenuto parziale soddisfacimento della stessa e ordinando l’esibizione della residua documentazione richiesta.

5. Il ricorso è stato chiamato per la discussione all’udienza pubblica del 7 aprile 2011 e quindi trattenuto in decisione.

6. Il diniego di condono edilizio è motivato con riferimento a tre punti essenziali:

– l’immobile "risulta essere gravato da vincolo archeologico ai sensi della Legge 42/04 imposto con D.M. del 16.7.1966";

– con la nota prot. n.B7690 in data 24.10.2001, la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici, pronunciandosi nell’ambito delle competenze di cui all’art. 32, comma 3 della L. n. 47/85, ha chiesto al Comune di Roma di revocare le autorizzazioni relative ad attività diverse da quelle ritenute compatibili con le valenze storiche e architettoniche dell’edificio, e cioè le "attività proprie di un centro culturale per incontri musicali e letterari, mostre d’arte etc. con artisti contemporanei";

– con la successiva nota prot. n. 8922 in data 9.8.2005, la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio ha affermato la non compatibilità dell’attività di ristorazione svolta nei locali in questione con quelle a carattere culturale autorizzate con la precedente nota n. 4500 del 27.7.1992 e ha espresso "parere contrario al rilascio dell’autorizzazione in sanatoria da parte dell’Amministrazione comunale".

7. Con il ricorso in esame e con i motivi aggiunti vengono proposte sia censure a carattere formale – procedimentale (irrituale notifica del provvedimento finale, violazione degli artt. 7 e 10bis della L. n. 241/1990) sia censure attinenti alla legittimità sostanziale dell’attività amministrativa (eccesso di potere sotto vari profili, violazione dei principi di correttezza e ragionevolezza e tipicità degli atti amministrativi, carenza di motivazione, violazione dell’art. 832 c.c., degli artt. 32 e 33 della L. n. 47/1985, del D.M. n. 1444/1968 e dell’art. 3 della N.T.A. del P.R.G.; violazione della L. n. 1089/1939 e del D. Lgs. n. 42/2004).

8. Va preliminarmente esaminata l’eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività.

Il provvedimento impugnato è stato notificato all’odierno ricorrente ai sensi dell’art. 140 c.p.c. in data 24 – 27 febbraio 2006. Secondo le Amministrazioni resistenti detta notifica andrebbe considerata rituale, essendo stata effettuata in Via Rosa Govona, 2, residenza indicata nella nota depositata il 2.9.2005 (prot. n. 93690) e risultante altresì dalla carta d’identità e della patente di guida, con la conseguenza che il ricorso, notificato il 5 gennaio 2007, andrebbe considerato tardivo.

Il Collegio rileva tuttavia che questi dati sono contraddetti da altri, e in particolare dal deposito presso l’U.S.C.E., in data 21.6.2005, di una dichiarazione sostituiva di atto di notorietà che riportava il diverso indirizzo di Circ.ne Gianicolense n. 63; e dalla dichiarazione della medesima residenza anche successivamente, ossia nell’istanza di accesso depositata dall’odierno ricorrente presso l’U.S.C.E. il 16.11.2006.

Il Collegio ritiene che, in presenza di una pluralità di dati non univoci, risulti comunque assorbente e decisiva – per evidenti ragioni di certezza giuridica – la considerazione del certificato anagrafico acquisito in atti, dal quale risulta che l’odierno ricorrente risiede in Circonvallazione Gianicolense n. 63 dal 20 giugno 2001.

L’eccezione deve quindi essere disattesa.

9. Nel merito, il Collegio rileva l’assorbente fondatezza della censura relativa alla violazione dell’art. 10bis della L. n. 241/1990.

Il provvedimento impugnato non è infatti stato preceduto dall’adempimento richiesto da tale disposizione, ossia dal cd. "preavviso di diniego".

Nella specie non sussistono neppure i presupposti per l’applicazione dell’art. 21 – octies, comma 2, della medesima legge, in quanto la complessità dei profili da valutare nella specie esclude che si tratti di attività integralmente vincolata, mentre d’altra parte non esiste in atti un’univoca evidenza del fatto che il provvedimento "non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato".

Va altresì rilevato il complessivo difetto di istruttoria in relazione al rapporto tra i profili vincolistici, la tipologia e l’ubicazione dell’attività svolta e l’oggetto proprio della domanda di condono.

10. Il ricorso va quindi accolto, con l’annullamento dell’atto impugnato in via principale (diniego di condono) e con l’assorbimento dei profili di censura non esaminati.

Restano salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione, da adottarsi in contraddittorio con l’odierno ricorrente e con l’odierno interveniente ad opponendum, anche ricorrendo a un nuovo coinvolgimento delle competenti Soprintendenze in sede consultiva, eventualmente mediante lo strumento della conferenza di servizi.

11. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato (determinazione dirigenziale n. 131 in data 20.02.2006).

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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