T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 21-07-2011, n. 6553

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

la nota del 12.5.2011, notificata il 23.5.2011 e depositata il giorno successivo, con la quale la parte ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese anche in ragione della ridotta attività difensiva della controparte;

Considerato che la parte ricorrente ha ribadito in udienza la volontà di voler rinunciare al ricorso;

Ritenuto, ciò stante, di dover dichiarare l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c) del c.p.a., per rinuncia al ricorso di cui in epigrafe e che, quanto alle spese, in assenza di opposizione al riguardo delle controparti, di doverle compensare, per giusti motivi.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e dichiara estinto il giudizio.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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