T.A.R. Lazio Roma Sez. III, Sent., 21-07-2011, n. 6552 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I.Con bando pubblicato sulla GURI n. 25 del 27.2.2009, inviato alla GUUE in data 25.2.2009 e successivo avviso di rettifica pubblicato sulla GURI in data 23.3.2009, inviato all’Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità Europee in data 20.3.2009, ANAS spa ha indetto una procedura ristretta, da aggiudicarsi con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di un progetto di dettaglio nonché la realizzazione e messa in opera di un sistema per l’acquisizione e la gestione dei dati relativi alla velocità dei veicoli (velocità media) lungo la SS 309 Romea, dal KM 1+600 al km 8+600, la SS n. 1 Aurelia dal km 92+0 al km 104+800 e la SS n. 7 quater Domiziana tra i km 43+780 e 50+380, per un importo a base d’asta di euro 3.750.000,00, comprensivi di euro 30.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso e di euro 172.500,00 per spese di progettazione assoggettabili a ribasso.

La gara suddetta, disciplinata dal citato bando e dalla lettera di invito del 17.6.2009, con allegati Capitolato d’Oneri e Specifiche Tecniche, è stata definitivamente aggiudicata, da Anas spa, con determinazione del 27.4.2010, all’esito del superamento di una fase di valutazione di anomalia dell’offerta, ad Autostrade per l’Italia spa, con un ribasso d’asta del 73,27777% ed un importo offerto di euro 994.095,60 oltre 30.000,00 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ritenendo illegittimo il provvedimento suddetto, "il bando di gara DG 05/09, i verbali di riunione della commissione di gara e da ultimo tutte le comunicazioni inviate a mezzo Racc. A.R. e telefax, nonché l’aggiudicazione provvisoria della gara", propone ricorso a questo Tribunale MPA Group spa, "mandante" dell’ATI con l’impresa Project Automation spa che ha partecipato alla gara di cui trattasi classificandosi in settima posizione di punteggio nella relativa graduatoria finale.

Deduce i seguenti motivi di censura:

1)Violazione dell’art. 2 co. I e II del D.Lgs. n. 163/2006. Violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, economicità;

2)Violazione degli artt. 83 e 86 del D.Lgs. n. 163/06 in combinato disposto con gli artt. 1, 2 e 3 della l. n. 241/1990. Omessa considerazione del vaglio costo di utilizzazione e manutenzione del progetto presentato, nell’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;

3)Illegittima attribuzione dei punteggi. Violazione degli artt. 86, 87, 88 e 89 del D.Lgs. n. 163/2006. Omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione del provvedimento.

4)Eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche. Arbitrarietà, illogicità manifesta.

Insta altresì per il risarcimento dei danni.

L’Amministrazione e Autostrade per l’Italia spa (oltre che Autostrade Tech spa, nella qualità di affittuaria del ramo di azienda relativo alle attività rientranti nell’oggetto della procedura di gara) si sono costituite in giudizio, hanno eccepito l’irricevibilità ed inammissibilità del ricorso, del quale comunque hanno sostenuto l’infondatezza nel merito.

Si sono altresì costituite in giudizio Sielte spa e Tecnositaf spa in proprio e quale mandataria dell’ATI con SCAE spa.

II.Premesso quanto sopra, il Collegio rileva anzitutto che è priva di fondamento l’eccezione di tardivo deposito del ricorso rispetto al termine di 10 giorni previsto dall’art. 245 comma 2 quinquies lett. b) del d.lgs. n. 163/2006 nel testo, vigente ratione temporis, così come modificato dal d.lgs. n. 53/2010. Invero, anche a non tenere conto delle notifiche tuzioristicamente e facoltativamente effettuate dalla ricorrente contro i soggetti intimati non aventi veste di controinteressati veri e propri o di parti necessarie del giudizio (cfr. CdS, V, n. 8154/2010), sta di fatto che la notifica di ricorso è stata ricevuta dall’Amministrazione e dalla controinteressata Autostrade per l’Italia spa in data 10.6.2010, per cui, essendo il deposito avvenuto il 21.6.2010, ovvero il giorno successivo al 20.6.2010 (cadente di domenica), il deposito è stato tempestivamente effettuato entro i termini prescritti.

III.Circa il contestato profilo di carenza di legittimazione all’impugnativa da parte della ricorrente in qualità di mera mandante di ATI, rileva il Collegio che, mentre la giurisprudenza amministrativa ammette pacificamente anche dopo il nuovo codice dei contratti (il cui art. 37 comma 16 stabilisce che al mandatario del raggruppamento di imprese spetta la rappresentanza esclusiva anche processuale dei mandanti nei confronti della stazione appaltante) la facoltà delle singole imprese di agire singulatim (vedi, tra le tante, CdS, V, n. 7467/2010; n. 7524/2010; n. 1042/2007), la giurisprudenza ordinaria sembra diversamente orientata (cfr. Cass. I. n. 25368/2008; 17411/2004). Dall’approfondimento di tale questione (e di altri profili di asserita carenza di interesse) il Collegio reputa tuttavia di potere prescindere, atteso che il ricorso è comunque da disattendere.

IV.Il primo motivo, che si passa ad esaminare, è sinteticamente e prioritariamente incentrato, invero, sull’assunto della ricorrente per cui l’aggiudicataria e le altri imprese partecipanti alla gara e posizionate in poziore posizione di graduatoria, avrebbero previsto due sole postazioni di rilevazione della velocità su ogni tratta stradale, per cui verrebbero rilevate esclusivamente le velocità medie dei veicoli che transitano accedendo dal punto di inizio ed uscendo nel punto finale della tratta stessa. Si tratterebbe quindi, ad avviso della ricorrente, di sistema palesemente inefficiente e contrastante con il bando di gara, in quanto le tratte in questione sarebbero composte da più sezioni stradali e su di esse vi sarebbero numerosi ingressi ed uscite non controllati.

Al riguardo, rileva il Collegio, preliminarmente, che i componenti dell’appalto sono costituiti, come previsto dal bando, dalle "apparecchiature per l’acquisizione dei dati di velocità e traffico dei veicoli e per la produzione delle analisi statistiche dei flussi di traffico rilevati"; dai "servizi di assistenza per la posa in opera, collaudo ed omologazione delle apparecchiature di rilevazione ed acquisizione dei dati di velocità e traffico dei veicoli"; dai "servizi di supporto all’esercizio dell’intero sistema per l’intera durata dell’appalto". In proposito è altresì previsto che "i partecipanti alla gara" debbano "descrivere in modo analitico l’architettura, le tecnologie, e le funzioni del sistema offerto, nonché l’organizzazione del progetto" (cfr. art. 2 Cap. Oneri e par. 3 Specifiche Tecniche). In adesione alle prescrizioni di cui alle Specifiche Tecniche stesse, i partecipanti devono inoltre rispettare, nella progettazione, i requisiti generali e le funzionalità (di base ed integrative) del Sistema. Sostanzialmente, la procedura di gara ha lo scopo, nel quadro anche di impegni assunti in sede europea per la fornitura di dati di traffico ai fini del raggiungimento di obiettivi di sicurezza stradale e di riduzione dell’incidentalità, di avviare e collaudare, su alcune limitate tratte stradali ad accesso non controllato, un sistema sperimentale di raccolta e archiviazione di dati di velocità, di raccolta di dati del traffico, di verifica di eventuali violazioni. Il sistema deve essere configurabile in termini di dispositivi di rilevamento (numero e posizionamento) ed integrabile con altri dispositivi di misura, controllo e gestione stradale (vedi artt. 6, 7, 8 Specifiche tecniche).

L’appalto prevede insomma un "progetto pilota" di carattere sperimentale, suscettibile pertanto, al termine di un congruo periodo di verifica, di possibile estensione in altre tratte stradali (vedi artt. II.1.4 Bando, 2 Cap.to, 3 Sp. Tecn.).

E quindi, proprio in relazione alla natura sperimentale dell’appalto, la Stazione appaltante ha lasciato ampio margine ai concorrenti nel proporre soluzioni tecniche diversificate, anche riguardo al numero e all’ubicazione delle unità di rilevamento delle velocità, prevedendo come requisito minimo l’ubicazione di n. 2 stazioni di rilevamento per tratta.

V.Sul punto è infatti inequivoco l’espresso chiarimento reso da ANAS spa in ordine alla normativa di gara, con risposta al quesito n. 74 (ove si prospettava tra l’altro, in relazione all’accertamento della velocità media, la problematica delle immissioni ed uscite di traffico intermedie) e conseguente conferma che "per gli scopi iniziali del progetto le postazioni di rilevamento da predisporre sono da posizionarsi esclusivamente ai chilometri di inizio e fine tratta indicati nel capitolato" e che "la velocità limite di riferimento sarà la massima tra quelle imposte sulla strada".

Tale specifico chiarimento, non espressamente contestato ed impugnato dalla ricorrente, ha conformato ed interpretato autoritativamente la legge di gara, tanto più che i chiarimenti sono stati formalmente comunicati, prima della data di scadenza di presentazione dell’offerta tecnica, "a tutti i concorrenti". La possibilità di chiarimenti era del resto espressamente prevista e disciplinata nella lettera di invito (punto A.4), ove si stabilivano anche i termini e le modalità della relativa comunicazione ai concorrenti (anche tramite pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante). La risposta al quesito specifico suddetto n. 74 (che certamente non può essere intesa come riferita ad una fase iniziale del servizio, dato che il progetto, per i controlli velocità, doveva essere completo sin dall’inizio, e dovendosi quindi intendere la locuzione "scopi iniziali del progetto" in riferimento alla natura sperimentale e di "progetto pilota" del progetto stesso oggetto della gara di cui trattasi) è stata formulata e trasmessa, come già rilevato, "a tutti i concorrenti", con atto in data 4.8.2009 sottoscritto dallo stesso Dirigente firmatario della lettera di invito. La mancata impugnativa di tali chiarimenti rende quindi inammissibile il motivo di censura relativo alla previsione di soli due punti di controllo della velocità, ad inizio e fine tratta.

VI.Peraltro, il profilo di censura all’esame presenta ulteriori aspetti di inammissibilità dal momento che, essendo basato sull’asserita insufficienza ed illegittimità di due sole postazioni di rilevazione e controllo della velocità media, non considera che altre due concorrenti (ATI Tecnositaf e ATI Sielte, collocate rispettivamente al secondo e quinto posto di graduatoria e quindi comunque prima della ricorrente) hanno proposto più di due stazioni di rilevamento (tre per ciascuna tratta ed inoltre, quanto a Sielte, "la copertura con il solo dispositivo di rilevamento della velocità media di alcuni ingressi intermedi"). Nei confronti di tali offerte, significativamente diversificate rispetto allo schema progettuale contestato dalla ricorrente, quest’ultima non formula in ricorso censure specifiche, con conseguente profili di inammissibilità, per carenza di interesse, data la posizione in graduatoria dell’istante, della contestazione dei progetti con due punti di rilevamento di velocità.

VII.In ogni caso il motivo di gravame in questione è anche privo di fondamento, atteso che nella lex specialis non sono contenute prescrizioni di rilevamento della velocità media computata anche in riferimento ai flussi di traffico coinvolti dagli accessi ed uscite intermedi. L’appalto, come si è detto, è di carattere sperimentale ed in proposito lascia quindi margini di autonoma determinazione in sede di presentazione dei progetti tecnici delle ditte offerenti. La ricorrente ha peraltro dimostrato, con probante documentazione depositata il 5.5.2011, che i flussi di traffico secondari ed intermedi all’interno delle tratte in questione, non intercettati dal sistema di misurazione della velocità media, si mantengono in limiti percentuali (non superiori al 15%) contenuti e quindi compatibili con le linee guida (di cui al documento presentato il 28.10.2010 alla Consulta per la Sicurezza e la Qualità del Servizio) per il buon utilizzo del sistema SICVe o Tutor (di Autostrade per l’Italia spa), della cui omologazione è stata chiesta estensione per il servizio di cui trattasi. Nella specie, d’altra parte, nella proposta tecnica del progetto offerto da ASPI spa (e prescelto da ANAS) era stata chiaramente rappresentata ed illustrata la possibilità del sistema offerto di operare (per il rilevamento delle infrazioni) anche in modalità di misurazione istantanea della velocità e pertanto, ai fini della totale intercettazione del traffico quanto meno con detta modalità, nelle tratte oggetto di monitoraggio, anche in presenza delle relative intersezioni.

VIII.Circa il rilievo poi relativo al punto dell’offerta Autostrade inerente alla garanzia di manutenzione con squadre di pronto intervento specializzate (verbale n. 16 della Comm.ne di gara), e ai relativi oneri e costi, la censura è del tutto generica e quindi inammissibile (anche in dipendenza della posizione n graduatoria della ricorrente, preceduta da sei altre concorrenti). Peraltro la stessa ricorrente ammette che "tali addizionali" sono state prese in considerazione dalla Commissione (verbale n. 3 di fissazione dei criteri di valutazione delle offerte). L’offerta di Autostrade è stata d’altra parte articolata anche in ordine al punto specifico (vedi par. 7.1 della proposta tecnica). Essa, poi, è stata sottoposta a precisa e puntale valutazione di anomalia (in seno alla quale -cfr. nota 4.3.2010- sono stati chiesti e resi – vedi pag. 12 della "integrazione giustificazioni"- chiarimenti anche per la voce "Manutenzione") ed al riguardo con riferimento a tale voce di costo la ricorrente non formula specifiche e precise censure, sicchè sul punto è inutile discettare ulteriormente.

IX.Quanto alla doglianza inerente all’offerta presentata dall’ATI Mizar, essa è inammissibile, trattandosi di offerta posizionata in nona posizione di graduatoria, al riguardo non specificando l’istante quale sia l’interesse all’esclusione dell’offerta stessa.

X.Con ulteriori argomentazioni la ricorrente assume che i progetti presentati e posizionati in graduatoria prima del suo andavano esclusi perché contrastanti con il Decreto (rectius: Direttiva) Maroni 14.8.2009, con i principi sanciti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con prot. 3999 del 24.12.2004 relativo al SICVe (sistema Tutor di Autostrade per l’Italia spa) e con DM 1279 del 12.3.2009 (su parere 157/08 del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici) riguardante il sistema "celeritas" per il controllo della velocità media tra due stazioni di rilevamento.

Si tratta di profili di censura privi di fondamento, posto che:

a)la Direttiva Maroni del 14.8.2009 è successiva al bando di gara (pubblicato sulla G.U. nel mese di febbraio 2009) e alla lettera di invito (giugno 2009), per cui è inconferente predicarne nella specie l’avvenuta violazione;

b)lo scopo dell’appalto in questione è un sistema per la misura della velocità media che sia "omologabile" e non già omologato. Sicchè, da questo punto di vista, qualunque giudizio di merito sul futuro sistema da omologare si sposta temporalmente proprio alla futura fase di omologazione ed è solo in quel momento che andranno verificati l’applicabilità e il rispetto della conferente normativa/direttive/pareri;

c)il riferimento a prescrizioni legate ad una avvenuta omologazione di un determinato apparato non impediscono che un ulteriore processo di omologazione possa disporre diversamente nei confronti di una nuova apparecchiatura, oggetto di specifica sperimentazione;

d)il riferimento, nella Direttiva Maroni, alla necessità di assenza di intersezioni riguarda (art. 7 co. 4, lett. b) lo spazio tra segnale stradale di preavviso e postazione di controllo, ovvero una fattispecie (diversa da quella in esame) in cui rilevano esigenze di preventiva, necessaria e corretta informazione dell’utente stradale sulla presenza del dispositivo di controllo della velocità;

e)il DM n. 1279 del 12.3.2009 prevede effettivamente che tra due sezioni di rilevamento della velocità media non vi siano intersezioni stradali con entrata ed uscita di traffico. Tuttavia tale decreto concerne unicamente la specifica omologazione del sistema di controllo della velocità media denominato "Celeritas" e non concerne invece il diverso sistema c.d. Tutor (o SICVe) di Autostrade per l’Italia spa (la cui estensione all’appalto in questione è stata sostanzialmente proposta dall’aggiudicataria) per il quale invece l’omologazione di cui al DM n. 3999 del 24.12.2004 non vieta l’installazione in presenza di intersezioni, precisando anzi che, pur inevitabilmente diminuendo il rendimento ottimale del sistema di rilevamento "se fra le due basi esistono svincoli", ciò non costituisce comunque "ostacolo per la utile applicazione del sistema, anche ai fini di una doverosa funzione preventiva per il miglioramento della sicurezza stradale". Ed al riguardo tale decreto si limita in sostanza a prescrivere che "la scelta della ubicazione delle unità di rilevamento deve essere eseguita dai competenti organi di polizia stradale, d’intesa con l’ente proprietario o gestore della strada, tenendo conto della intensità del traffico sul tronco stradale in esame; del rendimento del sistema, valutato sulla base della percentuale di veicoli sinteticamente ipotizzabile, che, utilizzando gli svincoli e le aree di servizio o di parcheggio eventualmente presenti tra le due basi, si sottraggono al corretto accertamento della velocità media; della possibilità di poter disporre, sul tronco stradale, anche di più basi di rilevamento da utilizzare alternativamente per gli accertamenti della velocità media".

Come si vede, le prescrizioni ministeriali (evidentemente in considerazione della possibilità di utilizzare il Tutor per il contestuale rilevamento della velocità istantanea) non hanno affatto imposto di assicurare che non vi siano intersezioni intermedie tra le due sezioni di rilevamento della velocità media.

Il motivo di ricorso esaminato è quindi privo di fondamento, non risultando disattese le disposizioni invocate, il principio di proporzionalità e la lex specialis.

XI.Anche il secondo mezzo non può essere condiviso. Con esso l’istante censura la procedura, per difetto di partecipazione (che evidentemente non sussiste in presenza di un procedimento articolatosi nel suo svolgimento secondo le precise scansioni e modalità partecipative previste dalla legge e dalla lex specialis) e per scelta di un’offerta che ad avviso dell’istante non è certo la più vantaggiosa. In proposito, peraltro, rileva il Collegio che con tale censura, oltretutto generica e parzialmente reiterativa di assunti di cui al primo mezzo (questione della circolare Maroni e del controllo del traffico e misurazione della velocità media tenendo conto degli accessi ed uscite mediani), l’istante impinge sostanzialmente nella discrezionalità della stazione appaltante che, sulla base di articolati criteri prestabiliti per la valutazione comparativa delle offerte, è addivenuta motivatamente alla scelta dell’offerta aggiudicataria risultata, per punteggi assegnati, quella economicamente più vantaggiosa. Tale offerta, che la Stazione appaltante ha ritenuto rispondente ai requisiti di gara e all’organizzazione ANAS (e quindi sicuramente consona agli interessi pubblici di cui ANAS stessa è portatrice), è risultata, anche sul piano tecnico qualitativo, certamente non inferiore alla stessa offerta dell’ATI con mandante l’impresa ricorrente. Non è chiaro d’altra parte, in relazione ai vari profili dell’offerta aggiudicataria quantificati, ai fini di gara, nel verbale n. 18, quali siano gli aspetti che la ricorrente contesta e perché e quale sia l’interesse dell’istante, settima in graduatoria, a contestare la specifica e sola posizione della società aggiudicataria. Né la valutazione e i punteggi espressi per l’offerta della ricorrente dalla Commissione di gara nel verbale n. 9 sono a loro volta articolatamente contestati dalla ricorrente stessa. Va comunque ribadito che l’installazione di postazioni di rilevamento intermedie nelle tratte stradali oggetto dell’appalto, non era affatto richiesta dal bando di gara, come diffusamente è già stato chiarito in sede di riscontro del primo motivo di censura.

XII.Quanto al terzo motivo, lo stesso è palesemente privo di fondamento, dato che la valutazione degli aspetti tecnico qualitativi dell’offerta è avvenuta a seguito di quantificazione di elementi di valutazione dettagliati, univoci ed obiettivi, prestabiliti dalla lex specialis, con assegnazione, voce per voce, di specifici punteggi costituenti già per conto loro sufficiente motivazione della determinazione assunta dalla stazione appaltante. E’ pacifico, invero, in giurisprudenza, il principio per cui nella fase di valutazione delle offerte da parte della commissione di una gara pubblica, l’attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita quando il numero delle sottovoci, con i relativi punteggi, entro i quali ripartire i parametri di valutazione di cui alle singole voci, sia (come appunto nel caso di specie) sufficientemente analitico e tale quindi da delimitare il giudizio della commissione nell’ambito di un minimo e di un massimo, rendendo così evidente l’iter logico seguito nel valutare i singoli progetti sotto il profilo tecnico, in applicazione di puntuali criteri predeterminati (cfr. CdS, III, n. 1583 dell’11.3.2011; V, n. 222 del 17.1.2011; V, n. 8410 del 3.12.2010). Nel caso in esame il bando, al punto IV.2 ha individuato ben 5 criteri di valutazione a loro volta articolati in sottocriteri, con analitica ripartizione di punteggi. Inoltre, la Commissione di gara nella stesura dei verbali di valutazione ha ampiamente integrato l’attribuzione dei punteggi con motivazioni descrittive poste a sostegno degli stessi. A titolo meramente esemplificativo, basti considerare che relativamente alla qualità della fornitura, la Commissione stessa, nell’assegnare 12 punti ad ASPI, ha evidenziato quanto segue: "Vengono soddisfatti i requisiti minimi richiesti in capitolato. Il concorrente offre il sistema di rilevamento della velocità istantanea. Il concorrente dichiara che il sistema è in fase di omologazione. La documentazione allegata alla relazione tecnica è di buona qualità. Il concorrente offre la copertura delle corsie di emergenza sulla Domiziana e la copertura della corsia in contromano sulla Romea. Sla di intervento come da capitolato. Il concorrente offre la possibilità di verbalizzare direttamente dalle SOC".

A fronte di motivazioni del genere appare palese l’inconsistenza della dedotta censura.

XIII.Con l’ultimo mezzo l’istante torna poi, anzitutto, sulla insufficienza dell’istruttoria in relazione agli scopi previsti dal bando (sicurezza stradale) ai fini dell’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In proposito non resta al Collegio che ribadire che proprio in relazione agli interessi che la lex specialis ha avuto di mira, l’offerta dell’aggiudicataria è stata scelta perché essa è risultata, sulla base di un’istruttoria predeterminata e condotta attraverso precisi criteri valutativi, la più congrua, adeguata e vantaggiosa tra le offerte in gara.

Quanto al dedotto omesso vaglio della congruità dell’offerta stessa, si tratta di profilo di doglianza non condivisibile, alla stregua dell’articolata sub procedura di riscontro della ripetuta offerta, sul piano della valutazione di anomalia, condotta dalla stazione appaltante con reiterate richieste di chiarimenti e relativi riscontri da parte della società aggiudicataria controinteressata (vedi verbali di gara e giustificazioni ASPI). L’offerta stessa è risultata alfine, stando agli esiti di tale valutazione, congrua ed affidabile, nonostante il forte ribasso praticato da ASPI sull’importo a base d’asta (cfr. verbali dal 19 al 22). D’altra parte, in presenza della positiva rispondenza ai criteri di valutazione qualitativa dell’offerta stessa, non può certamente dirsi, almeno alla stregua delle censure dedotte dall’istante, che la scelta dell’offerta ASPI (a contestare la quale, ripetesi, la ricorrente in realtà nemmeno ha interesse) sia avvenuta a scapito di esigenze di sicurezza degli utenti stradali o di altri interessi pubblici sottesi alle competenze Anas. Sulla rispondenza, infine, ai requisiti minimi previsti dal bando, la Commissione si è espressamente pronunciata con determinazione che, alla stregua di quanto sin qui rilevato con riferimento ai motivi di censura dedotti, non appare inficiata dai prospettati aspetti di illegittimità.

XIV. Il ricorso, ivi compresa, evidentemente, la domanda risarcitoria in esso formulata, va conclusivamente respinto, alla stregua delle esposte considerazioni.

Le spese e gli onorari del giudizio, tuttavia, stante la peculiarità della questione trattata, possono essere compensati tra tutte le parti costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, III, conclusivamente pronunciando sul ricorso di cui in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese e gli onorari.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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