T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 21-07-2011, n. 1974 Esami di maturità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

1. Con ricorso depositato il 20 giugno 2011, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Consiglio di Classe della V sez. del Liceo scientifico sperimentale "R.S. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS", al termine dell’anno scolastico 2010/2011, ha deliberato la sua non ammissione all’esame di stato. L’istante ha, pertanto, chiesto al Tribunale di disporne l’annullamento, previa sospensione, in quanto viziato da violazione di legge ed eccesso di potere.

1.2. Con decreto cautelare monocratico n. 997/2011, il Presidente della Sezione, stante la sussistenza dei presupposti di gravità ed urgenza (in ragione dell’imminente inizio delle prove), ha disposto l’ammissione del ricorrente all’esame di Stato.

1.3. Con successiva memoria, depositata in data 11 luglio 2011, il ricorrente ha dedotto di aver superato l’esame di maturità con il punteggio di 60/100 e che tale positivo apprezzamento della commissione giudicatrice assorbe e supera la precedente determinazione di non ammissione all’esame finale.

1.4. Preliminarmente, ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio del 14 luglio 2011 per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti, rese edotte dal Presidente del Collegio di tale eventualità.

2. In via pregiudiziale, occorre respingere l’eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa notifica alla R.S. COOPERATIVA SOCIALE A R.L. ONLUS, scuola paritaria.

In diparte che la costituzione in giudizio dell’istituto paritario (con atto qualificato erroneamente di intervento ad opponendum) avrebbe comunque l’effetto di sanare la supposta nullità della notificazione del ricorso (ai sensi dell’art. 44, comma 3, c.p.a.), ritiene il Collegio che l’erronea indicazione quale destinatario dell’atto di ricorso dell’organo interno di un ente (nella specie, il consiglio di classe dell’istituto) non determina la configurazione di un valido motivo di nullità né dell’atto stesso né della relativa notificazione (ove, ovviamente, effettuata presso la sede dell’ente), trattandosi di una mera inesattezza che non comporta né l’impossibilità di individuare la parte intimata e destinataria della notifica, né la irregolare instaurazione del contraddittorio nei confronti di tale parte.

3. Nel merito, deve essere dichiara cessata la materia del contendere.

3.1. Secondo un pronunciamento risalente dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il superamento dell’esame di maturità, al quale il candidato venga ammesso con riserva in base all’ordinanza di sospensione non assorbe l’impugnato giudizio di non ammissione e non rende improcedibile l’originario ricorso che va invece deciso nel merito, atteso che se la controversia si conclude in senso sfavorevole per il ricorrente, il giudizio positivo di maturità viene a cadere, per difetto del suo necessario presupposto, mentre se essa si conclude favorevolmente per il ricorrente, il giudizio di maturità rimane sospeso finché il consiglio di classe si pronunci, ora per allora, in senso favorevole per l’ammissione dell’alunno all’esame (cfr. Consiglio di Stato Ad. Plen., 8 ottobre 1982 n. 17). La successiva giurisprudenza, tuttavia, pur ritenendo superato in via generale il pregresso orientamento giurisprudenziale il quale postulava il c.d. principio dell’"assorbimento" in materia concorsuale e di prove lato sensu "idoneative", è giunta a conclusioni diverse laddove (come nel caso di specie), la fase valutativa svoltasi a seguito della pronuncia cautelare sia interamente sovrapponibile a quella oggetto di sospensione ed abbia ad oggetto circostanze omogenee; ed infatti nel limitato ambito degli esami di maturità, le valutazioni del Consiglio di classe e quelle successive della commissione di esame vertono sulla medesima circostanza (la maturità complessiva del candidato) con la conseguenza che le seconde possono consentire un complessivo effetto di assorbimento sulle prime.

Può dirsi oramai consolidato l’orientamento giurisprudenziale, condiviso dal Collegio, secondo cui il superamento degli esami di maturità assorbe il giudizio negativo di idoneità espresso dal Consiglio di classe, sospeso in sede giurisdizionale con l’ammissione con riserva del candidato agli esami stessi (cfr. Cons. Stato 8.4.2003 n. 1875; 14.1.2002 n. 162; 5.3.2002 n. 1312). Il Consiglio di Stato, recentemente (sez. VI, 31 marzo 2009 n. 1892), ha ribadito tale assunto adducendo che, anche quando l’esame di maturità, verta su di un numero di materie più limitato di quelle prese in considerazione dal Consiglio di classe, esso comporta ugualmente una valutazione globale dello studente, con l’apprezzamento anche del curriculum di questi, ivi inclusi i giudizi negativi manifestati dallo stesso Consiglio di classe nella fase prodromica. L’esame di maturità, per quanto introdotto dal comando giudiziale, si pone, di fatto, come circostanza esterna e sopravvenuta rispetto al giudizio di ammissione, il quale non costituisce presupposto indefettibile per sostenere l’esame stesso, bensì soltanto presupposto normalmente necessario.

3.2. In definitiva, la Commissione d’esame, discostandosi, come nel caso in esame è avvenuto, dal giudizio di non ammissione, ha superato ogni diversa valutazione circa la maturità del candidato in questione. Il giudizio positivo di maturità, come quello oggetto dell’odierna controversia, costituisce in definitiva un effetto preclusivo analogo a quello determinato da fatti sopravvenuti satisfattori o impeditivi processualmente della coltivazione dell’interesse sostanziale. E tale è la verifica positiva intervenuta all’esito dell’esame (quale che sia il modo con cui a tale verifica il candidato sia pervenuto), che assume, appunto, carattere assorbente della fase di giudizio precedente. Ritiene il Collegio che ai medesimi argomenti debba darsi seguito pur nella vigenza del d.P.R. 122/2009 (il cui art. 6 richiede, ai fini della ammissione all’esame, che in sede di consiglio di classe emerga la sufficienza in tutte le materie).

3.3. Per tutte le considerazioni sopra svolte, deve esser dichiarata cessata la materia del contendere avendo conseguito l’istante "il risultato voluto".

4. Sussistono giusti motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti, attese le circostanze sopravvenute che hanno determinato la chiusura del giudizio con la predetta formula.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

DICHIARA cessata la materia del contendere;

COMPENSA interamente le spese di lite tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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