T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 21-07-2011, n. 1973 Ricorso per l’esecuzione del giudicato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il giorno 3 agosto 2009, il ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale è stato disposto nei suoi confronti il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive, deducendo i vizi di violazione di legge, in relazione all’art. 6 della legge 1989 n. 401.

2. Il Collegio, ritenuto che la genericità della individuazione delle manifestazioni e dei luoghi cui si riferiva il divieto comportasse, in violazione dell’art. 6 della legge 1989 n. 401, un’ingiustificata compressione della libertà di circolazione sancita dall’art. 16 Cost. (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 03 febbraio 2006, n. 207; T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano, 21 agosto 2006, n. 341; T.A.R. Piemonte Torino, sez. II, 28 luglio 2005, n. 2660; Tar Veneto Venezia sez. III, 16 gennaio 2002 n. 2741), ha accolto il ricorso, annullato il provvedimento impugnato, nonché condannato l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente liquidate in Euro 500,00, oltre IVA e CPA come per legge (fatta salvo, inoltre, l’onere di cui all’art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 d.l. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, a carico della parte soccombente).

3. Il ricorrente, con ricorso depositato il 12 marzo 2011, si è lamentato della mancata esecuzione della statuizione sulle spese. Il Tribunale amministrativo, con sentenza n. 1288/2011 ha ordinato all’amministrazione resistente di eseguire il giudicato nei termini di cui in motivazione, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia, rinviando alla prima camera di consiglio successiva alla scadenza del predetto termine.

4. All’udienza camerale del 14 luglio 2011, il ricorrente ha dedotto, da un lato, l’avvenuto pagamento delle spese di lite per quanto concerne onorari e diritti, dall’altro, la perdurante mancata restituzione dell’importo di Euro 250,00 versato a titolo di contributo unificato per il ricorso n. 1886/09 (difatti, l’onere di cui all’art. 13 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo integrato dal comma 6 bis dell’art. 21 del decretolegge n. 223 del 2006, come modificato dalla legge di conversione n. 248 del 2006, resta a carico della parte soccombente).

L’amministrazione resistente non si è costituita in giudizio per eccepire, come era sua onere, l’avvenuto adempimento anche in parte qua. Neppure, aliunde, risulta al Collegio che alcuna iniziativa risulti essere stata intrapresa dall’Amministrazione intimata per ottemperare al predetto pronunciamento anche con riguardo al rimborso del contributo unificato.

Non resta, pertanto, che intimare all’amministrazione resistente, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza non definitiva, di procedente all’esecuzione del giudicato; in mancanza, alla scadenza del termine, sarà nominato un "commissario ad acta".

5. La liquidazione delle spese di lite è rinviata al definitivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza):

ORDINA al MINISTERO DELL’INTERNO di eseguire il giudicato nei termini di cui in motivazione, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia;

RINVIA alla prima camera di consiglio successiva alla scadenza del predetto termine;

ORDINA che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *