Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 16-03-2011) 18-07-2011, n. 28240 Esecuzione

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ordinanza del 23 marzo 2010 il Tribunale di Bologna, decidendo in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto l’istanza avanzata il 3 dicembre 2009 nell’interesse di T.A., volta a ottenere, ai sensi dell’art. 670 cod. proc. pen.,, comma 1, la declaratoria di non esecutività della sentenza n. 24 del 30 gennaio 2007 dello stesso Tribunale per non essere la stessa divenuta irrevocabile, con richiesta di sospensione dell’esecuzione, e, in via subordinata, ai sensi dell’art. 670, comma 3, e art. 175 cod. proc. pen., comma 2, la restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso detta sentenza, con conseguente sospensione dell’esecuzione.

Il Tribunale motivava la decisione, rilevando:

– in rito, la sussistenza della propria competenza quale giudice dell’esecuzione, poichè l’interessato aveva proposto la domanda di restituzione nel termine, unitamente alla questione relativa alla esecutività della sentenza contumaciale di condanna;

– ancora in rito, l’ammissibilità della domanda di restituzione nel termine, perchè proposta entro il termine di trenta giorni dalla data della effettiva conoscenza del provvedimento, allegata in istanza e ritenuta attendibile;

– nel merito, la manifesta infondatezza della dedotta questione di non esecutività della sentenza, attesa la ritualità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza di condanna, effettuata il 12 aprile 2007 nel domicilio eletto dall’imputato presso il suo difensore di fiducia, non essendo venuta meno la domiciliazione durante l’intero procedimento, neppure dopo la rinuncia al mandato da parte del difensore domiciliatario, non sussistendo altre ipotesi di nullità della notificazione, e avuto riguardo al formale passaggio in giudicato della sentenza;

– ancora nel merito, l’infondatezza dell’istanza di restituzione nel termine per proporre impugnazione, attesa l’effettiva conoscenza del procedimento (prevista dall’art. 175 cod. proc. pen.,, comma 2, alternativamente all’effettiva conoscenza del provvedimento) da parte dell’istante per essere stato lo stesso sottoposto il 27 luglio 2Q01 a fermo di P.G., successivamente convalidato con applicazione della misura restrittiva della libertà personale, e per l’effettuata nomina da parte del medesimo di un difensore di fiducia, non revocata per tutta la durata del procedimento, e tenuto conto della volontaria rinuncia alla partecipazione al procedimento, fondata sullo spessore criminale del ricorrente e, per massima di esperienza, sulla effettiva conoscenza del processo da parte dello stesso.

2. Avverso detta ordinanza ricorre, personalmente, T.A., che ne chiede l’annullamento sulla base di tre motivi.

2.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 175 cod. proc. pen., per errata vaiutazione dei presupposti previsti da detta norma per la restituzione nel termine.

Secondo il ricorrente l’art. 175 cod. proc. pen., comma 2, come modificato dal D.L. 21 febbraio 2005, n. 17, richiede, nel caso in cui sia stata pronunciata sentenza, anche la conoscenza della stessa, e non del solo procedimento, e la volontaria rinuncia a comparire nel processo e a proporre impugnazione, la cui prova è a carico dell’autorità giudiziaria.

2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 175 cod. proc. pen., per errata vaiutazione del presupposto della rinuncia volontaria a comparire.

Secondo il ricorrente, la prova, sulla base degli atti di causa, della sua effettiva conoscenza del provvedimento e della sua consapevole rinuncia a comparire/impugnare, posta a carico del giudice dell’esecuzione, non può essere sostituita da una presunzione, peraltro fondata, nella specie, su una massima di esperienza non accettabile e smentita dalla rappresentata assenza dall’Italia di esso ricorrente, subito attinto, dopo la sua rimessione in libertà, da provvedimento di espulsione e allontanamento dal territorio nazionale.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.,comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione all’art. 175 cod. proc. pen., per errata valutazione dei presupposti della conoscenza effettiva del provvedimento e della rinuncia volontaria a comparire.

Secondo il ricorrente la mancata effettiva conoscenza del provvedimento, che aveva reso non possibile anche la volontaria rinuncia a proporre impugnazione, trovava il suo fondamento nell’avvenuta esecuzione della notifica dell’estratto contumaciale all’originario difensore di fiducia, che, prima dell’udienza fissata per la discussione e la decisione, aveva comunicato la rinuncia al mandato e dichiarato la sua impossibilità a darne notizia a esso ricorrente, del quale non conosceva il domicilio.

CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.

2. Il Procuratore Generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha formulato le seguenti considerazioni a conforto della ritenuta fondatezza del ricorso, che si riportano integralmente:

"Va osservato con carattere di decisività che, dalla lettura del provvedimento impugnato, si ricava che secondo la Corte (già) la sola effettiva conoscenza del procedimento, quale nella specie ritenuta, valga ad escludere l’ammissibilità del beneficio invocato.

Per contro va rilevato che, alla stregua della nuova formulazione dell’art. 175 c.p.p. nel caso applicata, il contumace, benchè a conoscenza del provvedimento, può chiedere la restituzione nel termine purchè non abbia rinunciato a comparire: accertamento, questo, di cui la Corte – pur potendo esso risultare da comportamenti incompatibili (Cass. Sez. 3^ 5.6.07, n. 35685) -non s’è data correttamente carico, al punto da ometterne ogni riferimento nel provvedimento impugnato.

La formulazione letterale della norma, infatti, riconosce al contumace il diritto alla restituzione nel termine per impugnare "salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione o opposizione" (oltre a cit. sent. n. 35865/07, Sez. VA 8.2.07, n. 9359 e riff. ivi, v. anche C.E.D.U. sent. 21.12.06, Zunic c/ Italia).

Ne consegue che non è di per sè idonea a negare la restituzione in termini neppure la mera condotta fraudolenta dell’indagato (p. es. declinazione di false generalità) e che il beneficio può essere negato solo al soggetto contumace che abbia avuto effettiva conoscenza del fatto che a suo carico è stata formalmente elevata un’imputazione in relazione alla quale ha diritto di difendersi e abbia deciso di non partecipare al giudizio su tale imputazione, così rinunciando al diritto di essere ascoltato dal suo giudice (cit. Sent. Cass. Sez. 3^ 5.6.07, n. 35865).

In tali condizioni, non risultando plausibilmente giustificata la ritenuta rinuncia a partecipare al processo, il ricorso merita di essere accolto". 3. La Corte, preso atto delle considerazioni fatte dal requirente Procuratore Generale e rilevato che le stesse sono conformi ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte e congrue e coerenti alle emergenze processuali, le fa proprie, decidendo, di conseguenza, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bologna per nuovo esame in ordine alla ritenuta rinuncia volontaria del ricorrente a partecipare al processo ovvero a proporre impugnazione.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Bologna.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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