Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 18-07-2011, n. 28216 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ordinanza emessa il 19 luglio 2010 il Tribunale di Cagliari in funzione di giudice del riesame respingeva l’istanza di riesame avanzata da S.M. – indagato per i reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256 e L. n. 283 del 1962, art. 5 – in relazione al provvedimento di sequestro eseguito di iniziativa dalla P.G. in data 21 giugno 2010 e convalidato dal P.M. il successivo 22 giugno, avente ad oggetto due semirimorchi carichi di fumi di acciaieria, stazionanti all’interno di un piazzale non autorizzato al raggruppamento preliminare di rifiuti, nonchè i relativi documenti ed ancora prodotti alimentari di eterogenea natura sistemati all’interno di un capannone industriale, in condizioni di promiscuità con macchinari ed in cattive condizioni di conservazione. Il sequestro era stato operato al fine di evitare che i reati ipotizzati potessero essere portati ad ulteriore compimento.

In risposta alle doglianze della difesa, il Tribunale aveva ritenuto legittimo il sequestro dei semirimorchi (e dei rifiuti industriali ivi contenuti) ritenendo il fumus commissi delicti sia in ordine al reato di cui all’art. 256 D.Lgs. citato, sia in ordine al reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, desumibile agevolmente dallo stazionamento dei mezzi contenenti rifiuti in un’area non adibita al deposito preliminare, sia in relazione alle cattive condizioni di conservazione dei prodotti alimentari visibili dall’esterno in quanto coperti dalla polvere. Aveva anche ritenuto il periculum in mora in relazione al rischio che i reati venissero portati ad ulteriori conseguenze;

aveva rilevato che la dedotta inesigibilità del comportamento assunto dal ricorrente (dovuta, a suo dire, all’impossibilità di conferire sollecitamente i rifiuti nel luogo di destinazione finale a non fosse provata causa del ritardato arrivo della motonave che aveva trasportato i rifiuti) non era stata provata; in ultimo, aveva ritenuto il cattivo stato di conservazione dei prodotti alimentari sulla base di una semplice visione esterna delle condizioni in cui questi erano custoditi.

Ricorre avverso il detto provvedimento S.M. a mezzo del proprio difensore fiduciario, deducendo violazione della legge penale sia con riferimento al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, comma 12 che con riferimento alla L. n. 283 del 1962, art. 5).

Quanto al primo punto rileva il ricorrente che lo stesso testo normativo di cui all’art. 193 citato escludeva dal novero delle attività di stoccaggio (ritenute sussistenti invece dal Tribunale) gli stazionamenti dei veicoli in configurazione di trasporto, purchè tali attività siano dettate da contingenti esigenze di trasporto e non oltrepassino le 48 ore, con esclusione dal computo di esse dei giorni vieti alla circolazione dei mezzi pesanti: sicchè non di attività di stoccaggio poteva parlarsi, ma di sosta provvisoria in attesa della partenza resa impossibile dal ritardato arrivo della nave trasportante i rifiuti e dal sopraggiungere di giorni interdetti alla circolazione.

Quanto al secondo motivo lamenta che la motivazione data dal Tribunale per affermare lo stato di cattiva conservazione delle merci alimentari non poteva essere condivisa sia per la sua inadeguatezza sia perchè nessun obbligo in merito alla buona conservazione dei prodotti poteva gravare sul depositario delle merci in transito.

Il ricorso è fondato soltanto in parte.

Per quanto riguarda il sequestro dei semirimorchi e della documentazione di corredo, il D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 193, comma 12 che si assume essere stato violato con il provvedimento impugnato, esclude dalla attività di stoccaggio del rifiuti l’ipotesi della sosta durante il trasporto dei rifiuti caricati per la spedizione all’interno di determinati luoghi (porti, scali ferroviari, etc).

Ne consegue che non rileva la mancanza di apposita autorizzazione per la sosta dei mezzi.

Avendo il Tribunale riconosciuto che i due semirimorchi erano in assetto di trasporto sulla base dei documenti attestanti quella attività (formulari F.I.R.. schede di sicurezza, etc), deve rilevarsi che illogicamente è stato ritenuto che quella sosta costituisse attività di stoccaggio, nonostante la situazione logistica deponesse per la provvisorietà della sosta.

Invero una attività di stoccaggio presuppone una condotta permanente finalizzata alla raccolta dei rifiuti in aree non autorizzate, laddove invece la situazione dei luoghi e soprattutto l’esistenza di documenti di viaggio costituiva elemento che smentiva una siffatta possibilità.

Peraltro la circostanza dedotta dalla difesa del ritardato arrivo della nave trasportante i rifiuti, che il Tribunale ha ritenuto non provata adeguatamente, appariva meritevole di approfondimento proprio alla luce di altre circostanze che denotavano la provvisorietà della sosta: in questi termini non appare sorretta da adeguata motivazione l’affermazione del Tribunale circa l’irrilevanza della dedotta inesigibilità della condotta, in materia di sequestro probatorio, in quanto ove compiutamente accertata essa avrebbe eliso il fumus commisti delicti.

Così come appare apodittica l’altra affermazione contenuta nell’ordinanza laddove si sostiene l’incongruità della presenza dei semirimorchi nello stabilimento di Uta in relazione ad un dato fornito dalla parte interessata secondo il quale i mezzi sarebbero dovuti essere già in viaggio verso la destinazione finale: il ricorrente infatti ha sottolineato la carente motivazione proprio con riferimento al profilo riguardante l’impossibilità per i mezzi di viaggiare a causa di difficoltà sopravvenute non dipendenti dalla volontà del ricorrente.

In ultimo va rilevato che da parte del Tribunale nulla è stato argomentato sulla incidenza dei giorni interdetti alla circolazione sulla sosta dei veicoli posto che il termine di 48 ore previsto quale tempo massimo per lo stazionamento determinato da esigenze di trasporto doveva considerarsi al netto dei giorni interdetti alla circolazione come disposto dal D.M. n. 1061 del 2009, art. 1.

In questi termini deve allora ritenersi illegittimo il provvedimento impugnato che va annullato in parte qua, con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame sul punto.

Va invece disatteso il motivo di ricorso afferente al sequestro dei prodotti alimentari, avendo sul punto il Tribunale fornito adeguata motivazione in ordine alla cattive condizioni dei prodotti alimentari: invero il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, qualificato come reato di pericolo, ha come oggetto della tutela penale le condizioni di conservazione dei prodotti alimentari in genere, destinati al consumo: ne deriva che qualsiasi anomalia nelle modalità di conservazione, ivi compresa quella di tipo estrinseco, può essere sufficiente ad integrare la condotta violata Cass. S.U. 19.12.2001 n. 443, Butti ed altro, Rv. 220717; Cass. Sez. 3, 28.6.2007 n. 35234, Lepori, Rv. 237519).

Inoltre il Tribunale ha anche adeguatamente spiegato le ragioni per le quali le merci in questione dovessero essere ritenute destinate al consumo di terzi e non invece destinate ai dipendenti della società ovvero respinte dai destinatari in quanto danneggiate.

Peraltro la norma in questione include tra i soggetti destinatari dell’obbligo anche i depositari delle merci in quanto comunque inseriti nella filiera della distribuzione delle merci ai terzi per il consumo (in termini Cass. Sez. 3, 6.5.2004 n. 27284, P.M. in proc C. Arena, Rv. 229353).

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato limitatamente alla questione sul vincolo relativo ai semirimorchi ed ai relativi accessori, con rinvio al Tribunale di Cagliari per nuovo esame. Rigetta il ricorso nel resto.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011

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