T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 1398 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il ricorrente ha preso parte alla recente competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Cisternino e per la elezione del sindaco, tenutasi i giorni 15 e 16 maggio 2011.

Lo stesso si è collocato al secondo posto tra i candidati non eletti appartenenti alla lista " n.3 "Uniti per Cisternino ", avendo riportato 127 voti di preferenza, quale sommatoria presunta dei voti attribuiti allo stesso nelle singole sezioni.

Il ricorrente si rivolge al TAR perché assume di avere diritto di essere collocato al primo posto tra i candidati non eletti, in luogo di Z.D., così da usufruire del potenziale svolgimento della carica di consigliere comunale a seguito di rinuncia di altri eletti, avendo riportato dieci voti di preferenza in più, che non gli sono stati attribuiti per errore.

Adduce, quale elemento di prova, la dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà di una rappresentante di lista, la quale asserisce di avere acquisito la certezza che il ricorrente ha riportato un numero maggiore di preferenze, in particolare, nella sezione elettorale n.5.

In questa sezione, sostiene la rappresentante di lista, "..dichiara di avere conteggiato durante le fasi di spoglio delle schede elettorali un totale di 29 voti di preferenza a favore del candidato D.A.", in luogo dei 19 effettivamente attribuiti al medesimo.

Viene così impugnato il verbale di proclamazione degli eletti delle sezioni elettorali del comune di Cisternino, nella parte in cui non contempla come primo dei non eletti nella lista n.3 "Uniti per Cisternino" il sig. D.A..

Dopo la verifica delle tabelle di scrutinio della sezione n.5, la causa è stata introitata per la decisione alla udienza pubblica del 13 luglio 2011.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.

L’istruttoria ha permesso di accertare che il ricorrente ha effettivamente riportato 29 preferenze nella sezione elettorale n.5, tale risultato essendo emerso dalla lettura delle tabelle di scrutinio che il Tribunale ha acquisito con provvedimento presidenziale del 18 giugno 2011.

Lo scostamento accertato è esattamente quello descritto dal ricorrente il quale ha addotto, alla stregua di elemento di prova a sostegno della iniziativa giurisdizionale, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese da una rappresentante di lista.

Le affermazioni di quest" ultima sono state riscontrate oggettivamente in quanto si è potuto verificare che, nella sezione elettorale n.5, il D. ha riportato 29 voti di preferenza in luogo dei 19 voti a lui attribuiti.

Detto risultato consente, peraltro, al candidato D., di collocarsi al primo posto tra i candidati non eletti, il che gli permette di azionare l’interesse ad esercitare la funzione di consigliere comunale a seguito di rinuncia eventuale di altro componente dell’assemblea regolarmente eletto.

Sulla specifica valenza delle dichiarazioni dei rappresentanti di lista, il Collegio si limita a ricordare che esse possono ben porsi a sostegno di un ricorso in materia elettorale, secondo l’insegnamento, da ultimo avallato anche da Tar Catania, a dire del quale "Sebbene in materia elettorale la prova che il ricorrente deve dare in ordine ai fatti posti a base delle asserite illegittimità che sarebbero state commesse in sede di scrutinio dei voti, risulta più attenuata (in quanto, ove fosse richiesta la prova piena sarebbe frustrata la stessa tutela giurisdizionale), tuttavia è necessario che il ricorrente dia un principio di prova circa i fatti dedotti posti a base del ricorso, facendo riferimento a circostanze oggettivamente desumibili dagli atti del procedimento elettorale, quali la sussistenza di contestazioni o dichiarazioni dei rappresentanti di lista contenute nei verbali delle singole sezioni in cui le dedotte irregolarità si sarebbero realizzate, ovvero anche solamente attraverso una precisa descrizione delle schede contestate, oltre che dei vizi lamentati, del numero delle schede e delle sezioni interessate. Solo in tal modo infatti è possibile indirizzare ex ante l’attività istruttoria del Tribunale e quindi permettere la concreta verifica delle doglianze sul materiale elettorale (verbali, schede, e quant’altro).(vedi T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 11 novembre 2010, n. 4404).

Il ricorso va dunque accolto con conseguente collocamento del ricorrente al primo posto tra i candidati non eletti nella lista di appartenenza in luogo di Z.D..

Le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,lo accoglie e colloca al primo postodei candidati non eletti per la lista di appartenenza il ricorrente.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e comunicata,a cura della segreteria,al comune di Cisternino e al Prefetto di Brindisi..

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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