Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 18-07-2011, n. 28208

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Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con sentenza emessa dal Tribunale di Torino – Sezione Distaccata di Susa – in data 1 marzo 2010, R.G., imputato dei reati di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a); art. 674 c.p. e art. 650 c.p., veniva ritenuto colpevole dei primi due reati e con le circostanze attenuanti generiche veniva condannato alla pena di Euro 2.100,00 di ammenda oltre al risarcimento dei danni alla parte civile costituita nonchè alla rifusione delle spese del grado sostenute da quest’ultima.

Proposto appello avverso la detta sentenza, la Corte di Appello di Torino lo convertiva in ricorso trasmettendo gli atti a questa Corte.

Con il gravame l’imputato chiedeva in via principale l’assoluzione perchè il fatto non sussiste o perchè non costituisce reato con riferimento ad entrambe le fattispecie per le quali era intervenuta condanna ritenendo inconfigurabile il reato di smaltimento di rifiuti non pericolosi e del tutto esente da colpa la condotta con riferimento al reato di getto pericoloso di cose. In subordine si doleva della eccessiva severità della pena da contenersi nel minimo, non avendo sul punto il Tribunale dato una adeguata motivazione pur in presenza di comportamenti virtuosi da parte di esso imputato.

Con successiva nota pervenuta a questa Corte in data 14 marzo 2011, il ricorrente personalmente ha dichiarato di rinunciare al ricorso proposto.

Il ricorso, in relazione alla rinuncia formulata espressamente e personalmente dalla parte interessata, va dichiarato inammissibile.

In assenza di giustificazioni addotte a sostegno della rinuncia il ricorrente va condannato al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma – ritenuta congrua – di Euro 500,00 avendo comunque il ricorrente dato causa alla inammissibilità, ferma restando la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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