T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 1397 Controversie in materia elettorale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente ha preso parte alla recente competizione elettorale per il rinnovo del consiglio comunale di Trepuzzi e per la elezione del sindaco, tenutasi i giorni 15 e 16 maggio 2011.

La stessa si è collocata al terzo posto tra i candidati non eletti appartenenti alla lista n.2 "SolidarietàLavoro- Democrazia", collegata al candidato sindaco O.V.., avendo riportato 175 voti di preferenza, quale sommatoria presunta dei voti attribuiti alla stessa nelle singole sezioni.

La B. si rivolge al TAR perché assume di avere diritto di essere collocata al primo posto tra i candidati non eletti, così da usufruire del potenziale svolgimento della carica di consigliere comunale a seguito di rinuncia di altri eletti, avendo riportato dieci voti di preferenza in più, che non le sono stati attribuiti per errore.

Adduce, quale elemento di prova, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di due rappresentanti di lista, i quali asseriscono entrambi di avere acquisito la certezza che la ricorrente ha riportato un numero maggiore di preferenze, in particolare, nella sezione elettorale n. 7.

In questa sezione, sostiene la ricorrente, "..le erano stati attribuiti solo n.3 voti in luogo di 13 effettivamente ottenuti".

Viene così impugnato il verbale delle operazioni dell’Adunanza dei presidenti delle sezioni elettorali del comune di Trepuzzi, nonché il verbale delle operazioni elettorali della sezione 7 per i seguenti motivi:

eccesso di potere per falsità del presupposto e violazione del giusto procedimento.

Si è costituita in giudizio la Prefettura di Lecce per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento.

Dopo la verifica delle tabelle di scrutinio della sezione n.7, la causa è stata introitata per la decisione alla udienza pubblica del 13 luglio 2011.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato ed è meritevole di accoglimento.

L’istruttoria ha permesso di accertare che la ricorrente ha effettivamente riportato 13 preferenze nella sezione elettorale n.7, tale risultato essendo emerso dalla lettura delle tabelle di scrutinio che il Tribunale ha acquisito con provvedimento presidenziale del 18 giugno 2011.

Lo scostamento accertato è esattamente quello descritto dalla ricorrente la quale ha addotto, alla stregua di elemento di prova a sostegno della iniziativa giurisdizionale, le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà rese da due rappresentanti di lista.

Le affermazioni di questi ultimi sono state riscontrate oggettivamente in quanto si è potuto verificare che, nella sezione elettorale n.7, la B. ha riportato 13 voti di preferenza in luogo dei tre voti a lei attribuiti.

Detto risultato consente alla B., di collocarsi al primo posto tra i candidati non eletti, il che le permette di azionare l’interesse ad esercitare la funzione di consigliere comunale a seguito di rinuncia eventuale di altro componente dell’assemblea regolarmente eletto.

Sulla specifica valenza delle dichiarazioni dei rappresentanti di lista, il Collegio si limita a ricordare che esse possono ben porsi a sostegno di un ricorso in materia elettorale, secondo l’insegnamento, da ultimo avallato anche da Tar Catania, a dire del quale "Sebbene in materia elettorale la prova che il ricorrente deve dare in ordine ai fatti posti a base delle asserite illegittimità che sarebbero state commesse in sede di scrutinio dei voti, risulta più attenuata (in quanto, ove fosse richiesta la prova piena sarebbe frustrata la stessa tutela giurisdizionale), tuttavia è necessario che il ricorrente dia un principio di prova circa i fatti dedotti posti a base del ricorso, facendo riferimento a circostanze oggettivamente desumibili dagli atti del procedimento elettorale, quali la sussistenza di contestazioni o dichiarazioni dei rappresentanti di lista contenute nei verbali delle singole sezioni in cui le dedotte irregolarità si sarebbero realizzate, ovvero anche solamente attraverso una precisa descrizione delle schede contestate, oltre che dei vizi lamentati, del numero delle schede e delle sezioni interessate. Solo in tal modo infatti è possibile indirizzare ex ante l’attività istruttoria del Tribunale e quindi permettere la concreta verifica delle doglianze sul materiale elettorale (verbali, schede, e quant’altro).(vedi T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 11 novembre 2010, n. 4404).

Il ricorso va dunque accolto con conseguente collocamento della ricorrente al primo posto tra i candidati non eletti nella lista di appartenenza.

Le spese processuali possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce – Sezione Prima

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e colloca al primo posto dei candidati non eletti per la lista di appartenenza la ricorrente.

Spese compensate

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa e comunicata,a cura della segreteria,al comune di Trepuzzi e al Prefetto di Lecce.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *