T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 1396 Bellezze naturali e tutela paesaggistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Le società ricorrenti si rivolgono al Tar per conseguire annullamento del decreto con il quale il Soprintendente competente per territorio ha annullato l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla autorità comunale in favore delle società al fine di realizzare i progetti esecutivi delle attrezzature alberghiere e servizi annessi della maglia T2.2 di Prg in C.da Mogale di Ostuni.

Il decreto è stato impugnato per le seguenti ragioni:

violazione, falsa ed erronea interpretazione ed applicazione dell’art 159, comma 3 del d.lgs 22.1.2204, n.42.Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto e in diritto. Sviamento di potere;incompetenza; violazione, falsa ed erronea applicazione dell’art 159, comma 3 del d.lgs 22.1.2004 n.42.Eccesso di potere per erronea presupposizione in diritto; eccesso di potere per contraddittorietà, nonché erronea presupposizione in fatto, illogicità, irragionevolezza, e perplessità dell’azione amministrativa.Carenza istruttoria e motivazionale; Eccesso di potere per erronea presupposizione in fatto. Sviamento di potere.

Si sono costituiti in giudizio il Ministero per i Beni e le Attività Culturali nonché la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce- Brindisi- Taranto per resistere al ricorso del quale hanno chiesto il respingimento siccome infondato.

La controversia è passata in decisione alla pubblica udienza del 21 luglio 2010.

Motivi della decisione

Il ricorso è meritevole di accoglimento.

Nel caso sottoposto al vaglio del Collegio, il Soprintendente competente per territorio ha travalicato i limiti dei poteri che gli sono devoluti in sede di controllo dell’atto di assenso paesaggistico rilasciato dall’autorità comunale.

Sotto tale profilo si osserva che mentre l’autorizzazione paesaggistica è stata rilasciata sul presupposto che " l’ambito di intervento risulta già fortemente interessato da una diffusa edificazione, anche di epoca recente, che ha già profondamente modificato l’originario assetto paesaggistico " (vedi atto dirigente del servizio urbanistica del comune di Ostuni dell’11 novembre 2008), il Soprintendente ha letteralmente sovvertito tale valutazione affermando che " l’interventoprevisto, per la sua estensione longitudinale e piano volumetrica complessiva altera l’equilibrio ed il quadro panoramico della zona interessata"(vedi decreto impugnato).

Si può dunque affermare che sia l’autorità comunale che quella Soprintendentizia hanno compiuto una valutazione di merito della fattispecie la quale, mentre è consentita in grado sede di prima valutazione è però interdetta al Soprintendente.

Quest’ultimo deve limitare l’accertamento alla sola sussistenza di vizi di legittimità dell’atto di assenso di primo grado senza poter sovrapporre le proprie valutazioni di merito, ossia la propria personale visione del bene paesaggistico che forma oggetto di tutela nello specifico.

A questa conclusione si perviene anche in linea con il più accreditato orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, che risulta da ultimo compendiato nella affermazione secondo la quale " Il potere di annullamento dell’autorizzazione paesaggistica da parte della Soprintendenza Statale non comporta un riesame complessivo delle valutazioni discrezionali compiute dalla Regione e da un ente sub – delegato, tale da consentire la sovrapposizione o sostituzione di una propria valutazione di merito a quella compiuta in sede di rilascio dell’autorizzazione, ma si estrinseca in un controllo di mera legittimità che si estende a tutte le ipotesi riconducibili all’eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.(Consiglio Stato, sez. VI, 10 gennaio 2011, n. 50).

E’, pertanto illegittimo il decreto con il quale il Soprintendente ha disposto l’ annullamento dell’autorizzazione paesaggistica sulla base di un riesame di merito delle valutazione espresse dall’autorità comunale circa la compatibilità dell’intervento con i valori del sito interessato alla realizzazione di un intervento di trasformazione del territorio.

Il ricorso è accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato.

Le spese possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sezione Prima di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *