Cass. pen., sez. I 20-02-2008 (08-02-2008), n. 7803 Competenza del Tribunale – Necessità del concorso formale di reati.

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole

OSSERVA
Con sentenza in data 22 febbraio 2007 il Giudice di Pace di Avellino, davanti al quale era stato citato a giudizio S.G. per rispondere dei reati di cui all’art. 582 c.p., comma 2, art. 594 c.p., comma 1 e art. 612 c.p., comma 1, commessi in danno di So.Gi., ha dichiarato la propria incompetenza per materia, ritenendo, a norma del combinato disposto di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 6 e art. 12 c.p.p., comma 1, la competenza del Tribunale di Avellino in considerazione della pendenza di altro procedimento connesso a carico del S., fra le stesse parti e originato dagli stessi fatti, che rendeva opportuna un’unica istruttoria anche ai fini di economia processuale.
Il GIP del Tribunale di Avellino, investito del procedimento a carico di So.Gi. imputato di lesioni personali aggravate (artt. 582, 583 e 585 c.p.) in danno di S.G., cui erano pervenuti trasmessi gli atti da parte del Giudice di Pace, ha a sua volta declinato la propria competenza e disposto la trasmissione degli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto, rilevando che il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 6, comma 1, limitava la operatività della connessione tra procedimenti di competenza del Giudice di Pace e procedimenti di competenza di altro giudice ai casi di concorso formale di reati, ai sensi dell’art. 81 c.p., comma 1, mentre invece nel caso in esame si verteva in un caso di reati commessi da persone diverse in danno reciproco, ai sensi dell’art. 371 c.p.p., comma 2, lett. a, per cui operava la connessione delle indagini ma non era invece possibile la riunione al fine di celebrare un unico processo.
Si verte sicuramente in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell’art. 28 c.p.p. poichè due organi giurisdizionali hanno rifiutato di prendere in esame la richiesta di un provvedimento giurisdizionale nei confronti dell’imputato S., con stasi insuperabile del procedimento di cognizione.
Ciò posto, deve rilevarsi che, per specifica scelta legislativa, la connessione tra i procedimenti di competenza del giudice di pace e procedimenti di competenza di altro giudice opera soltanto qualora una persona sia stata imputata di reati commessi con unica azione od omissione (D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 6, comma 1) e qualora sia comunque possibile la riunione fra i procedimenti. Nel caso in esame si verte, secondo la prospettazione dello stesso Giudice di pace, in un caso, eventualmente, di connessione delle indagini, che non avrebbe effetto sulla competenza (art. 371 c.p.p., comma 3) neppure nel caso di procedimenti di competenza dello stesso organo giudiziario (a seguito della modifica introdotta con L. 1 marzo 2001, n. 63, art. 12, lett. c), con la conseguenza che non è possibile la riunione dei due procedimenti davanti al Tribunale.
Il Giudice di Pace era quindi tenuto a procedere per i reati per cui l’imputato S. era stato citato a giudizio davanti al suo ufficio, non rilevando nel caso in esame le esigenze di economia processuale o di utilità di un unitaria istruttoria dibattimentale, avendo il legislatore scelto la separazione dei procedimenti nell’ambito di una strategia – non irragionevole – di celerità e di semplificazione che è comune a tutte le ipotesi di connessione contemplate dal nuovo codice di procedura penale, nel cui ambito è comunque prevista la acquisizione dei verbali di prove di altri procedimenti (art. 238 c.p.p.), onde consentire comunque un collegamento fra i procedimenti pendenti davanti a giudici diversi.
Risolvendo il conflitto si deve pertanto dichiarare che la competenza appartiene al Giudice di Pace di Avellino, cui devono essere trasmessi gli atti. Seguono le comunicazioni di cui all’art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Giudice di Pace di Avellino cui dispone trasmettersi gli atti.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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