Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 16-03-2011) 18-07-2011, n. 28204 Demolizione di costruzioni abusive

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La Corte di Appello di Cagliari, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari -Sezione Distaccata di Carbonia con la quale T.D. era stato ritenuto colpevole dei reati di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51 e di cui al D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1 bis e condannato alle pene di giustizia – dichiarava non doversi procedere in ordine alla contravvenzione di cui all’art. 51 citato, perchè estinto il reato per intervenuta prescrizione, eliminando la relativa pena applicata in continuazione e confermava nel resto, la sentenza impugnata.

Ricorre avverso la detta sentenza T.D. a mezzo del proprio difensore fiduciario e deduce con unico motivo violazione della legge penale (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51) per avere la Corte di Appello ritenuto la condotta posta in essere dal detto imputato integrante la fattispecie contestata.

Rileva, al riguardo, la difesa che il trasporto di materiale provenenti da demolizione di. un fabbricato presso altro cantiere poco distante per il riutilizzo di quei materiali ai fini di edificazione di altro fabbricato non integra la condotta contemplata nel D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 51, non potendosi a quel materiale attribuire la qualifica di rifiuto nel senso esplicitato dalla norma incriminatrice in quanto si tratterebbe di deposito provvisorio.

Al ricorrente viene dato carico di aver trasportato residui di demolizione di un albergo (Hotel Riviera) che doveva essere poi ricostruito, presso altro cantiere della stessa ditta sito ad alcuni chilometri di distanza ove erano stati accumulati e poi rinvenuti in tale stato dalla P.G..

Tanto premesso con il ricorso la difesa reitera la tesi, presa in esame e disattesa dalla Corte cagliaritana, della temporaneità del deposito di materiali inerti destinati ad essere reimpiegati in attività costruttive.

Tale tesi non può essere condivisa.

In materia di rifiuti provenenti da demolizione edilizia (qualificabili come rifiuti speciali non pericolosi) perchè possa escludersi la ricomprensione di essi nel concetto, penalmente rilevante, di rifiuto, deve trattarsi materiali che vengano reimpiegati nello stesso cantiere, stante la interpretazione autentica della nozione di "rifiuto" contenuta nella L. n. 178 del 2002, atteso che detti materiali sono conseguenza di un processo di produzione, comprendente la demolizione del manufatto ed il loro riempiego integrale sul posto oltre che l’assenza di prova di un reale pericolo per l’ambiente (in tal senso Cass. 26.6.2003 n. 37508, Papa, Rv. 225929; nello stesso senso Cass. Sez. 3 n. 37401, Pietrocola ed altro, Rv. 235074).

Peraltro come più volte precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, l’eventuale riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni edilizie in opere di sottofondo stradale senza l’apposita adozione dei test di cessione esclude che possa farsi luogo alla deroga prevista dalla L. n. 178 del 2002, art. 14 (in termini Cass. Sez. 1, 9.6.20905 n. 36955, P.M. in proc. Noto ed altri, Rv. 232192).

In ultimo va ricordato – in riferimento a quanto spiegato nella sentenza impugnata in ordine alla diversa localizzazione dei rifiuti – che se è vero che il luogo rilevante ai fini della nozione di deposito temporaneo non è circoscritto al solo luogo di produzione, potendosi eventualmente estendere ad altro sito nella disponibilità dell’impresa, è però necessario che vi sia un collegamento funzionale con quello ove la produzione avviene (Cass. Sez. 3 11.7.2007 n. 35622, P.G. in proc. Pili ed altro, Rv. 237388).

Alla stregua di tali indicazioni correttamente la Corte di Appello ha desunto l’impossibilità di applicare la norma invocata dal ricorrente (L. n. 178 del 2002, art. 14) anzitutto, dalla diversità dei luoghi – tra loro distanziati di sette chilometri – ed ancora dalla entità dei rifiuti e dal requisito temporale: indici che, se negativi, come si verificato nel caso in esame, impediscono di inquadrare la condotta del concetto di deposito temporaneo che per sua stessa etimologia implica una sosta a carattere provvisorio in attesa di un immediato riutilizzo.

Sia l’immediatezza del reimpiego che la possibilità di riutilizzazione di quei materiali è stata esclusa dalla Corte di Appello con motivazione esaustiva e logica, tanto più che al reato – poi dichiarato prescritto – era collegato altro reato concernente il pregiudizio all’ambiente (costituente ulteriore ostacolo alla qualificazione della condotta come deposito temporaneo di rifiuti) per il quale il ricorrente ha riportato condanna senza che siano state mosse obiezioni di sorta.

Peraltro non va dimenticato che avendo la Corte concluso per il proscioglimento dell’imputato per prescrizione, sarebbe dovuta emergere in modo evidente la prova della insussistenza del fatto.

Il ricorso va, pertanto, rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2011
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