T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 1434 Procedimento e punizioni disciplinari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato il 18 ottobre 2005 e depositato il giorno 26 successivo, il signor S.A., commissario capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Palermo, esponeva che, il giorno 1° aprile 2005, aveva presentato alla segreteria funzionari della Questura di Palermo istanza per la fruizione di due giorni di congedo ordinario ed uno di recupero servizio per i giorni 9, 11 e 16 aprile.

Tale richiesta non era munita del visto del dirigente, in quanto: questi era in congedo per 15 giorni sino al 6 aprile; il ricorrente era il funzionario più alto in grado; i congedi andavano tempestivamente comunicati all’ufficio di gabinetto per la predisposizione dei turni.

Il Dirigente, con nota del 7 aprile 2005, aveva, però, espresso parere contrario alla concessione del recupero riposo per il giorno 16 aprile 2005 e lo aveva deferito al Questore per violazione del dovere di lealtà e correttezza, affermando di avere già negato il proprio visto relativamente ad analoga istanza formulata in precedenza.

Riteneva, in particolare, che si trattava dell’ennesimo tentativo di sottrazione ai servizi di ordine pubblico organizzati per gli incontri di calcio del Palermo.

Il ricorrente aveva replicato a tali affermazioni, evidenziando che: non aveva mai fatto mancare la propria disponibilità per i servizi d’ordine allo stadio; non aveva avuto rigettato istanza di congedo per il 16 aprile 2005.

Il Dirigente aveva replicato che tale istanza era stata ritirata su espressa sua richiesta.

Il procedimento disciplinare frattanto avviato si era concluso con il provvedimento cat. A.4/054716Gab. del 6 luglio 2005, con il quale il Questore di Palermo gli aveva inflitto la sanzione del richiamo orale per violazione dell’art. 2 del D.P.R. n. 737/1981.

Tale provvedimento era stato così motivato: "mancanza di correttezza nel comportamento".

Nel preambolo si era, altresì, fatto riferito alla avvenuta contestazione di un "comportamento contrario ai criteri di lealtà e correttezza, con riferimento alla produzione, in assenza del signor dirigente dell’ufficio, di una istanza di un giorno di recupero riposo da fruire in data 16 aprile u.s., sulla quale già precedentemente lo stesso dirigente aveva espresso parere negativo".

Il gravame è stato affidato al seguente unico articolato motivo:

Violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Mancanza di adeguata motivazione. Motivazione contraddittoria e apparente in violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione: dell’art. 59 del DPR n. 782/1985; dell’art. 14 del DPR 395/1995; dell’art. 63 della l. n. 121/1981; degli artt. 1 e 2 del d.lgs.vo 334/2000; dell’art. 7, comma 1, del DPR n. 782/1985; degli artt. 1 e 2 del d.lgs.vo n. 334/2000. Eccesso di potere per illogicità manifesta, erroneità dei presupposti e sviamento dalla causa.

Sarebbe stata omessa la comunicazione di avvio del procedimento.

Mancherebbero i presupposti per la irrogazione della sanzione disciplinare con conseguente carenza di motivazione del relativo provvedimento.

Per l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 5 luglio 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

1. La controversia ha ad oggetto il provvedimento, con il quale il Questore di Palermo ha inflitto al ricorrente, commissario capo della Polizia di Stato, la sanzione del richiamo orale per "mancanza di correttezza nel comportamento".

Tale provvedimento è stato motivato con riferimento alla avvenuta presentazione, in assenza del dirigente dell’ufficio, di un’istanza per la fruizione di un giorno di recupero riposo, sulla quale lo stesso dirigente aveva precedentemente espresso parere negativo.

2. Il primo profilo dell’unico motivo dedotto, con il quale si censura la violazione dell’art. 7 della l. n. 241/1990, è infondato alla luce dell’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’obbligo della comunicazione all’interessato dell’avvio del procedimento amministrativo, al fine di consentirgli la partecipazione con la presentazione di memorie scritte e documenti, non sussiste nel procedimento disciplinare, in cui tale funzione è svolta dall’atto con il quale il dipendente non solo è reso edotto di un procedimento instaurato nei suoi confronti, ma è messo in condizione di conoscere con precisione quale comportamento gli si contesta, consentendogli la difesa dall’addebito con la presentazione di giustificazioni (vedi di recente Consiglio di Stato, I, 31 marzo 2011, n. 850).

3. Parimenti infondate sono le ulteriori censure, con le quali si deduce essenzialmente il difetto dei presupposti e la conseguente carenza di motivazione del provvedimento impugnato.

Va preliminarmente ricordato che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, nel procedimento disciplinare nei confronti dei pubblici dipendenti, la valutazione finale della Amministrazione sulla gravità degli illeciti commessi e sulla conseguente sanzione da irrogare costituisce espressione di un’ampia discrezionalità, sindacabile dal giudice amministrativo sotto il profilo dell’eccesso di potere, quando vi sia stato un travisamento dei fatti ovvero la relativa motivazione risulti sprovvista di logicità e di coerenza (da ultimo Consiglio di Stato, IV, 24 febbraio 2011, n. 1203).

Nella specie, come chiarito, nel contesto del procedimento disciplinare, dal dirigente, il quale, con nota del 29 aprile 2005, ha replicato alla affermazione del ricorrente, secondo la quale non era intervenuto alcun parere negativo, si è verificato che, in data 22 marzo 2005, era stata portata alla firma istanza di recupero riposo per il 16 aprile, che non era stata esitata con parere favorevole in quanto coincidente con una partita di campionato, con conseguente necessità di approntare il relativo servizio d’ordine.

Il giorno successivo il ricorrente era stato richiamato a non far coincidere le proprie assenze con le partite di campionato e aveva dichiarato di avere ritirato la propria istanza.

In data 1° aprile 2005, aveva, però, presentato alla segreteria funzionari istanza per la fruizione di riposo recupero servizio proprio il 16 aprile, la quale non era munita del visto del dirigente, essendo questi in congedo per 15 giorni sino al 6 aprile.

Il dirigente, rientrato in servizio, aveva espresso parere contrario alla concessione di tale giorno di recupero riposo e aveva deferito il ricorrente al Questore per violazione del dovere di lealtà e correttezza.

Orbene, l’applicazione di una sanzione particolarmente lieve, quale è il richiamo orale, non appare illogica a fronte di una condotta, caratterizzata, secondo la valutazione discrezionale dell’Amministrazione, da slealtà, in quanto concretizzatasi nella presentazione di istanza per un giorno di riposo relativo ad una data, sulla quale il dirigente si era espresso (seppur non per iscritto) negativamente, proprio quando questi era in congedo per un breve periodo (15 giorni) e con rientro in data utile (10 giorni prima) per la espressione del parere di competenza.

A diversa conclusione non può, peraltro, addivenirsi sulla base della considerazione che la partita di calcio programmata per il 16 aprile 2005 era stata sospesa per l’aggravamento delle condizioni del Santo Padre, in quanto il rientro del dirigente in tempo utile rendeva doveroso il differimento della presentazione della istanza, stante la pregressa precisazione della volontà di non apporre parere favorevole.

Analoghe considerazioni vanno fatte relativamente alla omessa formalizzazione del parere negativo in occasione della precedente presentazione della istanza di recupero, in quanto ciò, che rileva, è la circostanza, non contestata dal ricorrente, che l’istanza relativa al 16 aprile era stata ritirata, poiché il dirigente aveva espresso la sua contrarietà.

Concludendo, per le ragioni suesposte, il ricorso è infondato e va rigettato.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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