T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 1433 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso ritualmente notificato all’Amministrazione resistente e depositato il 24.6.2004, C.C., premesso di avere conseguito nel 1990 la laurea in medicina e chirurgia presso l’Università di Palermo; di avere frequentato presso la stessa Università il corso di specializzazione in neurologia per gli anni 1990/91, 1992/92, 1992/93 e 1993/94 e di avere conseguito il relativo diploma in data 9.12.1994; che per tale attività non aveva percepito alcuna retribuzione o borsa di studio, nonostante le numerose direttive CEE e gli arresti della Corte di Giustizia Europea; che il legislatore nazionale si era adeguato solo con il D.Lg.vo 257/1991, limitando però la corresponsione della borsa di studio ai medici iscritti alle scuole di specializzazione a partire dall’a.a. 1991/1992; che la predetta disposizione era stata disapplicata in numerose pronunce giurisdizionali perché ritenuta in contrasto con la normativa comunitaria; che il legislatore nazionale aveva quindi emanato la legge 370/99, disponendo l’assegnazione delle borse di studio agli ex specializzandi degli anni 1983/1991 ma limitatamente ai destinatari di alcune sentenze passate in giudicato del T.A.R. Lazio; che la Corte di Giustizia era nuovamente intervenuta per precisare il carattere preciso e dettagliato delle direttive emanate in subiecta materia; tutto quanto sopra premesso, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato lamentandone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione dell’art. 11 della Legge n. 370 del 1999 – violazione e falsa applicazione del D. Lg.vo n. 257 del 1991 in palese contrasto e violazione con le direttive C.E.E. nn. 75/362 CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE (sistematicamente coordinate con la direttiva 93/16/CEE, e con le decisione della Corte di Giustizia Europea del 25 febbraio 1999 (procedimento C -131/97) e del 3 ottobre 2000 (causa C371/97), e con gli artt. 3 e 36 della Costituzione; ha quindi chiesto la declaratoria del suo diritto all’attribuzione delle somme dovute a titolo di borse di studio per gli anni accademici 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994, oltre interessi e rivalutazione.

All’adunanza camerale del 2.9.2004, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare della ricorrente si è costituita l’Amministrazione resistente, senza depositare memoria scritta ed instando per il rigetto del ricorso avversario.

All’udienza del 22.6.2011 il ricorso su concorde richiesta dei procuratori delle parti, è stato trattenuto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso volto all’accertamento del diritto della ricorrente alla corresponsione delle somme dovute dall’Amministrazione resistente a titolo di borse di studio per l’attività prestata quale medico specializzato negli anni 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994 è inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale adito.

Come chiarito dalla giurisprudenza, "nella controversia concernente le borse di studio, previste dalla normativa comunitaria per la frequenza dei corsi di specializzazione, riservati ai laureati in medicina, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in quanto l’attività dei medici, iscritti alle scuole di specializzazione universitaria, non è inquadrabile come rapporto di lavoro subordinato e non rientra nell’ipotesi della cosiddetta parasubordinazione, a norma dell’art. 409 n. 3 c.p.c., non essendo ravvisabile una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e gli emolumenti, previsti dalla legge a favore degli specializzandi; è ravvisabile in tale situazione, pertanto, solo la corresponsione periodica di emolumenti a carattere non corrispettivo, per sopperire alle esigenze materiali degli specializzandi stessi, in quanto impegnati a tempo pieno in una fase di formazione tecnica e pratica" (Consiglio Stato, Sez. VI, 06/05/2008, n. 1994; T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 04/05/2009, n. 4507 T.A.R. Lazio Roma, Sez. III, 27/02/2007, n. 1716; Cassazione civile, SS.UU., 04/02/2005, n. 2203).

Le spese di lite possono essere compensate, avuto riguardo al contrasto giurisprudenziale sussistente al momento della proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Prima,

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore del giudice ordinario.

Compensa tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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