Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 11-03-2011) 18-07-2011, n. 28417

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

A.- N.A., ritenuto con doppia conforme responsabile del delitto di lesioni volontarie pluriaggravate in danno di S. G., secondo l’ipotesi di accusa da lui aggredito proditoriamente anche con un coltello, ricorre avverso la sentenza dalla Corte di Appello di Catanzaro dell’8 ottobre 2010 deducendo:

1) inadeguata valutazione dei fatti di causa e delle risultanze processuali, essendo stata affermata la penale responsabilità sostanzialmente sulle sole affermazioni del S., non confortate da adeguati elementi di riscontro ed anzi in qualche misura smentite dalle dichiarazioni della teste P.;

2) difetto di motivazione in ordine al diniego dell’esimente della legittima difesa o dell’eccesso colposo in legittima difesa, a suo avviso desumibile dalla circostanza che anche lui stesso si era recato al pronto soccorso ferito e con gli abiti sporchi di sangue;

3) difetto di motivazione in ordine al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche;

4) il reato era prescritto ed il calcolo delle sospensione sarebbe stato compiuto erroneamente dalla corte territoriale.

B.- I primi tre motivi di ricorso sono inammissibili in quanto prospettano il riesame del merito, che in questa sede di legittimità è precluso se, come nel caso di specie, la sentenza impugnata -la cui motivazione deve intendersi integrata con quella del primo grado – abbia dato conto delle ragioni della decisione con motivazione ragionevole e condivisibile, sia in relazione alla valutazione delle prove, che alla ritenuto insussistenza dell’esimente, sia pure a livello putativo, della legittima difesa, sia infine al bilanciamento delle attenuanti generiche con le aggravanti, risolto con argomentata valutazione di mera equivalenza.

Destituita di fondamento è invece l’eccezione di prescrizione.

Infatti, come hanno esattamente rilevato i giudici del merito, in primo grado vi erano stati quattro provvedimenti di sospensione del decorso della prescrizione, il primo in data 21 settembre 2004 per mesi quattro e giorni quattro (altro impegno professionale del difensore); il secondo il 25 gennaio 2005 per giorni sessanta (malattia del difensore); il terzo per mesi quattro e giorni 24 (adesione del difensore alla manifestazione di astensione dalle udienze); l’ultimo per giorni 60 ( malattia del difensore).

Contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, la durata di tutte le sospensioni era stata determinata legittimamente, atteso che nel 2004 la L. 5 dicembre 2005, n. 251, che ha modificato l’art. 159 c.p., comma 1, non era ancora entrata in vigore (Sez. 3 n. 579 del 13 dicembre 2005 – Rv 232660; Sez. 5 n. 13350 del 21 febbraio 2008 – Rv 239389; Sez. 5 n. 48042 del 1 ottobre 2009 – Rv 245529; Sezioni Unite n. 43428 del 30 settembre 2010 – Rv 248383), e, come argomentano condivisibilmente le Sezioni Unite, il precetto che limita a sessanta giorni la durata delle sospensioni è rivolto al giudice, che evidentemente non poteva essere chiamato nè tenuto all’osservanza della norma prima che essa entrasse in vigore.

La limitazione a giorni sessanta delle sospensioni, poi, non si applica nel caso di differimento dell’udienza per l’adesione del difensore alla astensione indetta dalle Camere Penali (SS.UU. n. 43428 del 30 settembre 2010 – Rv 248383), atteso il chiaro dettato della norma che non contempla l’ipotesi.

La durata complessiva delle sospensioni è dunque pari ad anni uno e giorni 28, periodo che va aggiunto al periodo di sospensione che, per il titolo del reato, ammonta ad anni sette e mesi sei. Essendo stato consumato il reato il (OMISSIS), alla data della pronuncia della presente sentenza il termine prescrizionale non è pertanto ancora decorso.

Il ricorso va perciò rigettato, ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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