T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 1427 Costruzioni abusive e illeciti paesaggistici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con ricorso, notificato l’11 febbraio 1997 e depositato il giorno 20 successivo, la società indicata in epigrafe ha chiesto l’annullamento, vinte le spese, della nota prot. n. 9301 del 14 dicembre 1996, con la quale la Soprintendenza dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione di Agrigento ha emesso declaratoria di non luogo a pronunciarsi in ordine alla sanabilità del corpo di fabbrica realizzato nella contrada S. Marco Tradimento di Sciacca, in quanto asseritamente ubicato a m. 107 dalla battigia.

Il gravame è stato affidato ai seguenti motivi:

1) Violazione dell’art. 23, comma 10, della l.r. n. 37/1985 e dell’art. 7 della l. n. 1497/1939.

La Soprintendenza sarebbe incompetente alla effettuazione di valutazioni urbanistiche.

2) Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti. Violazione dell’art. 12, comma 2, della l. 28 febbraio 1985, n. 47.

Si sarebbe dovuto concedere il richiesto nulla osta, in quanto l’immobile ricadeva solo in parte nella fascia di rispetto della battigia.

Per l’Amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, che ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Anche il Comune di Sciacca si è costituito in giudizio ed ha depositato una memoria, con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, poiché infondato, vinte le spese.

Alla pubblica udienza del 5 luglio 2011, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il gravame è stato posto in decisione.

Motivi della decisione

Il ricorso, che ha ad oggetto il provvedimento, con il quale la Soprintendenza dei Beni Culturali, Ambientali e della Pubblica Istruzione di Agrigento ha emesso declaratoria di non luogo a pronunciarsi in ordine alla sanabilità del corpo di fabbrica realizzato dalla società ricorrente, in quanto ubicato a m. 107 dalla battigia, è manifestamente infondato.

Relativamente al primo motivo, con il quale si deduce che la Soprintendenza sarebbe incompetente alla effettuazione di valutazioni urbanistiche, è sufficiente richiamare l’orientamento giurisprudenziale, seguito anche da questo TAR, secondo il quale nel vigente ordinamento non sembra più possibile considerare i diversi apparati pubblici e gli interessi che rappresentano come impenetrabili e non comunicanti, soprattutto con riferimento al settore urbanistico – ambientale, nel quale le linee di demarcazione tra le due discipline (originariamente chiuse in sé stesse) si sono nel tempo attenuate, tanto da aver spinto i legislatori (sia quello statale che quelli regionali) a coniare nuovi strumenti pianificatori – i piani urbanistici – paesaggistici – aventi il compito di curare simultaneamente i due interessi (tra le altre C.G.A., 23 novembre 2010, n. 1415 e TAR Sicilia Palermo, 23 marzo 2011, n. 541).

Per quanto riguarda il secondo motivo, con il quale si deduce che si sarebbe dovuto concedere il richiesto nulla osta, in quanto l’immobile ricadeva solo in parte nella fascia di rispetto della battigia, pur volendo ammettere, in linea puramente teorica, tale circostanza, va ritenuta non illogica la determinazione della Soprintendenza di ritenere totalmente insanabile l’abuso, non essendo possibile, come implicitamente riconosciuto dalla ricorrente, la demolizione parziale di una struttura essenzialmente unitaria.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Pone a carico della parte soccombente le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro 3.000,00 (tremila/00), oltre accessori, se e in quanto dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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