T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, Sent., 21-07-2011, n. 1426 Piano regolatore generale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato il 10 ottobre 1996, e depositato il successivo 6 novembre, i signori M.A.O., M.C., G.C. e M.A.C. hanno impugnato i provvedimenti indicati in epigrafe, deducendone l’illegittimità per i seguenti motivi:

"Eccesso di potere sotto il profilo del difetto di motivazione e del travisamento dei fatti".

"Eccesso di potere sotto il profilo dell’ingiustizia manifesta, della contraddizione e delo sviamento dall’interesse pubblico".

Si è costituita in giudizio, per resistere al ricorso, l’amministrazione regionale intimata, producendo memoria e documenti.

Il ricorso è stato definitivamente trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 7 giugno 2011.

Il presente giudizio ha ad oggetto i provvedimenti comunali relativi all’adozione del Piano regolatore generale del Comune di Sambuca di Sicilia, nella parte in cui i terreni di proprietà dei ricorrenti sono stati classificati in zona omogenea "E’ (anziché C2).

Con il primo motivo, i ricorrenti censurano il preteso difetto di motivazione di tale mutamento di qualificazione.

La censura è infondata.

Come affermato anche dalla giurisprudenza più recente, "le scelte effettuate dall’Amministrazione nell’adozione degli strumenti urbanistici costituiscono apprezzamento di merito sottratto al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto o abnormi illogicità (cfr. IV Sez. n. 5207/01; n. 4077/01 e n. 121/99), e che in occasione della formazione di uno strumento urbanistico generale le scelte discrezionali dell’amministrazione riguardo alla destinazione di singole aree non necessitano di apposita motivazione, oltre quella che si può evincere dai criteri generali – di ordine tecnico discrezionale – seguiti nell’impostazione del piano stesso (cfr. Ap. n. 24/99; IV sez., n. 245/00;n., 1943/99; n. 887/95), essendo sufficiente l’espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modificazione al piano regolatore generale, salvo che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni (cfr. IV sez., n. 5207/01 cit.). Le uniche evenienze che giustificano una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono state individuate dalla giurisprudenza (cfr. Ap. n. 24/99): a) nel superamento degli standards minimi di cui al D.M. 2 aprile 1968, con riferimento alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree; b) nella lesione dell’affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenziorifiuto su una domanda di concessione (cfr. Ap. n. 24/99 cit.); c) nella modificazione in zona agricola della destinazione di un’area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo" (Consiglio di Stato, IV, 13 ottobre 2010, n. 7492).

Nel caso di specie la censura contesta le motivazioni della delibera consiliare di controdeduzione alle osservazioni presentate, in cui si è fatto riferimento, quale ragione della trasformazione della destinazione urbanistica, al mancato sfruttamento edificatorio delle aree in questione, non imputabile – come invece sostenuto in sede di opposizioni – alla mancata predisposizione da parte del Comune di un piano attuativo (dandosi la possibilità di piani attuativi di iniziativa privata, come il piano di lottizzazione).

Siffatta motivazione appare immune dai vizi denunciati, con i quali si sollecita piuttosto un sindacato di merito sull’avvenuta pianificazione, nel senso funzionale agli interessi dei ricorrenti.

Con il secondo motivo si contesta – nel merito – la localizzazione delle aree edificabili e di quelle agricole sul territorio comunale, in relazione al preteso contrasto con l’indirizzo – risultante dalla relazione generale allegata al piano – di salvaguardia del centro storico.

Il denunciato contrasto non sussiste, atteso che ciò di cui si dolgono i ricorrenti è piuttosto il vincolo di inedificabilità gravante sui loro fondi in conseguenza della qualificazione funzionale – agricola – dei fondi stessi.

Il ricorso è pertanto manifestamente infondato, e come tale dev’essere respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la regola della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna i ricorrenti alla rifusione, nei confronti dell’amministrazione regionale intimata, delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 2.000,00, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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